Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14398 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14398

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14377-2018 proposto da:

STAMPERIA POZZI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato DARIO MINELLA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4573/16/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARI A

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 13/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI

RAFFAELE.

Fatto

RILEVATO

che la contribuente s.p.a. “STAMPERIA POZZI” propone ricorso per cassazione avverso una sentenza della CTR della Lombardia, di rigetto dell’appello da essa proposto contro una decisione della CTP di Milano, che aveva dichiarato inammissibili i ricorsi riuniti, da essa proposti avverso due provvedimenti di diniego di due interpelli disapplicativi della disciplina antielusiva delle c.d. “società di comodo”, riferiti agli anni 2013 e 2014.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale la società contribuente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR disconosciuto un suo concreto ed attuale interesse ad agire avverso la risposta ottenuta a seguito di interpello D.P.R. n. 600 del 1973 ex art. 37 bis, comma 8, ed aver negato l’impugnabilità dei provvedimenti di diniego anzidetti, pur non essendo essi ricompresi nel novero degli atti impugnabili innanzi alle Commissioni Tributarie dal D.Lgs. n. 542 del 1992, art. 19, essendo quest’ultima norma suscettibile di interpretazione estensiva; inoltre il D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 6, che aveva stabilito la non impugnabilità della risposta anzidetta, non aveva natura interpretativa, ma dispositiva, si da potersi applicare solo per il futuro;

che l’Agenzia delle entrate si è costituita solo per poter partecipare all’udienza di discussione della causa, ex art. 370 c.p.c., comma 1;

che l’unico motivo di ricorso proposto dalla società contribuente è manifestamente fondato, atteso che la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 16962 del 2017; Cass. n. 23464 del 2017) è concorde nel ritenere che, in tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili, contenuta nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, pur avendo natura tassativa, non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, con i quali l’ufficio porta a conoscenza del contribuente una sua precisa pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche; e l’interpretazione estensiva della norma di legge anzidetta è da ritenere consentita in ossequio ai principi costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.); pertanto il contribuente ha facoltà (e non l’onere) di impugnare il diniego di disapplicazione di norme elusive, di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, comma 8, atteso che esso, pur non essendo atto esplicitamente rientrante nell’elencazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, è pur sempre un provvedimento con cui l’ufficio ha portato a conoscenza del contribuente un proprio convincimento riferito ad un determinato rapporto tributario e suscettibile di ledere gli interessi patrimoniali del contribuente; va inoltre rilevato che il D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 6, che ha stabilito la non impugnabilità del provvedimento di diniego in esame, non ha valenza interpretativa e neppure natura meramente processuale, come ritenuto dalla CTR, trattandosi di norma che ha inteso disciplinare ex novo la materia dell’interpello, con valenza riferibile pertanto solo per il futuro; invero la disciplina degli interpelli contenuta nella norma da ultimo citata, che contiene, come sopra detto, limitazioni all’impugnazione, non manifesta i caratteri tipici dell’interpretazione autentica, in quanto non appare tale da collegarsi e far seguito alla pregressa disciplina senza soluzione di continuità; d’altra parte il tenore della relazione illustrativa del testo di legge in esame non offre obiettivi riscontri circa un’asserita valenza interpretativa della normazione delegata in esame; pertanto ai dinieghi di istanze di disapplicazione della normativa antielusiva impugnati nella presente sede, siccome riferiti al 2013 ed al 2014, non si applica la norma introdotta dal D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 6, valendo essa solo dal 1 gennaio 2016 (cfr. Cass. n. 23469 del 2017);

che, pertanto, il ricorso proposto dalla società contribuente va accolto; la sentenza impugnata va cassata e gli atti rimessi alla CTR della Lombardia in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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