Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14397 del 14/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 14/07/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 14/07/2016), n.14397

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15117/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

N.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B. VICO 31,

presso lo studio dell’avvocato ENRICO SCOCCINI, che la rappresenta e

difende giusta procura per atto Notaio Cristiani di Campiglia

Marittima del 25/06/2015, rep. n. 16956 allegata in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2358/23/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA SEZIONE DISTACCATA di LIVORNO del

26/05/2014, depositata il 03/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, nei confronti di N.M. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, Sezione staccata di Livorno, n. 2358/23/2014, depositata in data 3/12/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di liquidazione di imposta di registro ed ipotecaria, in relazione all’anno 2006 ed all’acquisto di alcuni terreni agricoli ed un fabbricato rurale, emesso a seguito di recupero delle imposte dovute nella misura ordinaria, stante la decadenza dalle agevolazioni fiscali previste a favore della piccola proprieta’ contadina, in difetto di produzione del certificato definitivo attestante il possesso della qualifica di coltivatore diretto, nel termine triennale previsto dalla L. n. 604 del 1954 – e’ stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso della contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame della contribuente, hanno sostenuto che quest’ultima risultava essere in possesso, alla firma del contratto di compravendita, della qualifica professionale richiesta per usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla L. n. 604 del 1954, avendo la stessa dato atto di essere titolare di azienda agricola e coltivatore diretto “iscritto nella specifica gestione previdenziale” e “sezione dei piccoli imprenditori” ed allegato certificazione provvisoria rilasciata dall’Ente preposto. Ad avviso della C.T.R., le attestazioni, provvisorie e definitive, e l’onere della relativa presentazione sono invece “indispensabili” solo per “i soggetti che non hanno la qualifica di coltivatori diretti al momento della stipula dell’atto”.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., e’ stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. La controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 604 del 1954, art. 4, prescrivendo la suddetta normativa che il contribuente debba presentare il certificato definitivo di coltivatore diretto entro il termine perentorio di tre anni, pur potendo, in sede di registrazione dell’atto, produrre un’attestazione provvisoria, dalla quale risulti che siano in corso gli accertamenti per il rilascio.

2. La censura e’ fondata.

La Commissione Tributaria Regionale ha affermato che la contribuente la quale, in sede di acquisto di un terreno agricolo, aveva fruito delle agevolazioni fiscali previste per i coltivatori diretti dalla L. n. 604 del 1954, sulla scorta dell’attestazione provvisoria di cui all’art. 4, di tale legge, non ha perso il diritto alle suddette agevolazioni, pur avendo successivamente omesso di produrre il certificato di sussistenza dei requisiti di legge rilasciato dal competente Ispettorato agrario, ai sensi della ripetuta L. n. 604 del 1954, art. 3 (certificato prodotto, nel 2011, oltre tre anni dopo la data di acquisto del fondo), essendo comunque risultata in possesso “dei requisiti di legge per la fruizione”.

L’assunto e’ errato, in quanto la giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente affermato che l’intempestiva presentazione del certificato definitivo di cui alla L. n. 604 del 1954, art. 3, determina la decadenza dal beneficio fiscale (Cass. 9159/10; Cass. 10406/11; Cass. 1261 e 21980/2014).

Invero, questa Corte ha affermato che “in tema di agevolazioni tributarie a favore della piccola proprieta’ contadina, qualora il contribuente non sia in grado di produrre – entro un anno dalla registrazione del contratto d’acquisto (o prima della scadenza del triennio entro il quale e’ ammessa la ripetizione delle maggiori imposte versate) – il certificato attestante la qualita’ di coltivatore che dedica abitualmente la sua attivita’ manuale alla lavorazione della terra, non per fatto proprio, ma per fatto dovuto all’ispettorato provinciale dell’agricoltura, perche’ questo non ritiene sussistente il requisito soggettivo richiesto ed il contribuente contesti la valutazione e la relativa certificazione negativa, non si realizza estinzione dell’obbligazione (di produzione della certificazione) per impossibilita’ ex. art. 1256 c.c., ma sussiste il diritto del contribuente di far valere, davanti al Giudice specializzato tributario, con liberta’ di prova, la sussistenza del presupposto dell’agevolazione richiesta (senza che possa invocarsi, in quella sede, l’inammissibilita’ della produzione documentale perche’ avvenuta oltre il termine annuale)” (Cass. n. 8296/1994).

Sulla scorta poi di quanto chiarito dalle S.U. (Cass. 12903/1998), in ordine alla sussistenza della giurisdizione del giudice tributario (e non quella del Giudice amministrativo), quando il contribuente contesti la legittimita’ del provvedimento dell’ispettorato provinciale agrario, che abbia negato la qualita’ di coltivatore diretto dell’interessato, provvedimento preclusivo delle agevolazioni di imposta concesse riguardo agli atti di compravendita per la formazione della piccola proprieta’ contadina ai sensi della L. n. 604 del 1954 e della L. n. 590 del 1965, essendo l’atto suscettibile di sindacato giurisdizionale solo contemporaneamente alla cognizione del rapporto tributario, si e’ affermato che il giudice tributario puo’ valutare autonomamente, nell’ambito del giudizio sul rapporto la cui cognizione gli e’ devoluta, la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l’accesso alle agevolazioni, prescindendo dal provvedimento amministrativo (negativo) sulla cui legittimita’ non deve pronunciarsi (Cass. 2008/11098; Cass. 8326/2014).

Nella specie, e’ in discussione proprio la decadenza della contribuente dalle agevolazioni fiscali per mancata produzione del certificato definitivo rilasciato dall’Ispettorato agrario, nel termine triennale di legge all’epoca operante.

La sentenza della C.T.R. non e’ in linea con i principi di diritto sopra richiamati.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, va respinto il ricorso introduttivo della contribuente. Atteso il consolidarsi della giurisprudenza di legittimita’ in epoca successiva all’instaurazione della lite, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2016

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