Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14397 del 07/06/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 14397 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 6114-2012 proposto da:
CAPPUCCI ADELE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA
GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato
PERICOLI GUGLIELMO, che la rappresenta e difende
giusta delega in calce;
– ricorrente –

2013
1368

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE UFFICIO
CONTROLLI DI ROMA 4 in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

Data pubblicazione: 07/06/2013

- controricorrente

avverso la sentenza n. 141/2011 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 02/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/04/2013 dal Consigliere Dott. MARIA

udito per il ricorrente l’Avvocato PERICOLI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato DE STEFANO
che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

GIOVANNA C. SAMBITO;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 141/22/11, depositata il 2 maggio 2011, la
CTR del Lazio, confermando la decisione della CTP di Roma, ha

di liquidazione per il recupero delle ordinarie imposte di registro,
ipotecaria e catastale, versate in misura ridotta, per i benefici
“prima casa”, in relazione ad un immobile venduto dalla
contribuente e ritenuto abitazione di lusso. I giudici d’appello
hanno disatteso l’eccezione di decadenza triennale, di cui all’art
76 del dPR n. 131 del 1986, ritenendo applicabile, nella specie,
la proroga biennale del termine, prevista dall’art. 11, co 1, della
L. n. 289 del 2002, ed hanno affermato che l’agevolazione era
stata negata per motivi di carattere oggettivo, noti, in quanto tali,
alla venditrice.
La contribuente ricorre per la cassazione della sentenza,
con cinque motivi, illustrati da memoria. L’Agenzia delle Entrate
resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo, la ricorrente denuncia, ex art 360, 1°
co, n. 3 cpc, che, nell’estendere la proroga dei termini di
accertamento contenuta nell’art. 11 comma 1, della L. n. 289 del
2002, alla distinta fattispecie contemplata dal comma 1 bis, in
relazione agli avvisi di liquidazione per la decadenza dai
benefici “prima casa”, la CTR ha violato e falsamente applicato
il predetto art. 11, commi 1 e 1 bis, della L. n. 289 del 2002,

i

rigettato il ricorso proposto da Adele Cappucci avverso l’avviso

nonché gli artt. 76, 2° co, del dPR n. 131 del 1986; 3, 3° co, della
L. n. 212 del 2000. La proroga dei termini di decadenza, afferma
la ricorrente, non può applicarsi a fattispecie per le quali non è

2. Il motivo è infondato. L’impugnata sentenza si è
attenuta alla giurisprudenza, ormai consolidata, di questa Corte
(ord. n. 4321 del 2009; n. 12069 del 2010, sent. n. 24575 del
2010), secondo cui: “la proroga di due anni dei termini per la
rettifica e la liquidazione della maggiore imposta di registro,
ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e
sull’incremento di valore degli immobili, prevista dall’art. 11,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in caso di
mancata presentazione o inefficacia dell’istanza di condono
quanto ai valori dichiarati o agli incrementi di valore
assoggettabili a procedimento di valutazione, è applicabile anche
all’ipotesi di cui al comma 1-bis, riguardante la definizione delle
violazioni relative all’applicazione di agevolazioni tributarie
sulle medesime imposte”. 3. Infatti, il comma 1 bis secondo cui
“le violazioni relative alla applicazione, con agevolazioni
tributarie, delle imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni
di cui al comma 1, possono essere definite..” esprime
testualmente il concetto che le violazioni delle disposizioni
agevolative sono del tutto assimilate alle violazioni relative alla
enunciazione del valore degli immobili di cui al comma che
precede. 4. Ne consegue che la proroga prevista nel comma 1 per

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prevista, essendo eccezionale e tassativa.

le violazioni in esso contenute, in espressa deroga all’art 3,
comma 3 dello Statuto del contribuente, si applica anche a quelle
di cui al comma 1 bis, senza necessità di un esplicito richiamo.

per le violazioni previste, impone tale conclusione, essendo del
tutto incongruo che ipotesi assolutamente equivalenti abbiano
trattamento diverso. 5. Resta da aggiungere che i profili, svolti
nel corpo del motivo, di vizio motivazionale, per non avere la
CTR dato adeguatamente conto delle ragioni per le quali ha
ritenuto prorogabile il termine di decadenza, sono inammissibili,
in quanto, attenendo a questioni di diritto, non possono,
comunque, comportare la cassazione della sentenza
6. Col secondo motivo, si deduce la violazione e falsa
applicazione degli artt. 3 e 21 octies della L n. 241 del 1990,
modificata dalla 1 n. 15 del 2005, che prescrivono la motivazione
dei provvedimenti della p.A. e sanzionano con l’annullabilità la
motivazione assente o incongrua. La ricorrente afferma che
l’avviso di liquidazione non aveva esposto le ragioni per le quali
l’immobile è stato ritenuto “di lusso”, essendo stati i motivi della
ripresa enunciati, tardivamente ed inammissibilmente, solo,
innanzi alla CTP. Su tale specifica doglianza la CTR non aveva
argomentato, così incorrendo nella dedotta violazione di legge.
7. Col terzo motivo, la ricorrente formula la medesima censura
sotto il profilo del vizio di motivazione.
8. I motivi, che vanno congiuntamente esaminati, sono

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D’altro canto, la previsione in entrambi i commi di un condono

inammissibili. 9. L’impugnata sentenza, pur dando atto, in
narrativa, della doglianza della contribuente in ordine alla
carenza motivazionale dell’avviso di rettifica, non ha affrontato

questa Corte ha chiarito che l’omessa pronuncia sulla domanda
o, come nella specie, su un motivo d’appello costituisce
violazione dei doveri decisori, di cui all’art. 112 cpc, difetto che
integra un error in procedendo, deducibile ex art 360, co 1 n. 4
cpc, e non con la denuncia della violazione di una norma di
diritto sostanziale o del vizio di motivazione, ai sensi dei numeri
3 e 5 dell’art. 360 cpc -che, invece, sono state formulate-, in
quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito
abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia
risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza
giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al
riguardo resa (v. Cass. n. 1755 del 2006; 11844 del 2006; n.
24856 del 2006, e n. 12952 del 2007). 11. L’inammissibilità,
peraltro, non cesserebbe di configurarsi anche se, nell’esercizio
dei poteri di corretta qualificazione della sostanza della censura,
la stessa si apprezzasse ai sensi dell’art. 360, co 1, n. 4 cpc,
difettando, in tal caso, l’autosufficienza nella sua esposizione: la
ricorrente, non riferisce, neppure, se il difetto di motivazione
dell’atto impositivo sia stato eccepito in primo grado (e la
sentenza non ne dà conto), deduzione la cui ricorrenza avrebbe
reso obbligatoria la pronunzia sul motivo d’appello, da parte del

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in alcun modo la relativa questione. 10. La giurisprudenza di

giudice del merito, e, quindi, censurabile la relativa omissione,
ovvero se la censura non sia stata fatta, e, quindi, la denunciata
omissione risultasse infondata, per essere espressione della

proposto in violazione del divieto del novum nel giudizio
d’appello, di cui all’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992.
12. Col quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione
e falsa applicazione dell’art 57, co 4, del dPR n. 131 del 1986, in
relazione al DM 2.8.1969, per avere la CTR ritenuto la
solidarietà passiva con l’acquirente, senza considerare che: a) la
dichiarazione della sussistenza delle condizioni per beneficiare
delle agevolazioni era stata resa dalla parte acquirente; b) la
distinzione tra requisiti soggettivi ed oggettivi non è prevista
dalla norma. 13. Col quinto motivo, la contribuente denuncia il
vizio di motivazione in cui è incorsa l’impugnata sentenza
nell’affermare la sua responsabilità in ordine al pagamento
dell’imposta, in quanto connessa a limiti di carattere oggettivo
dell’immobile ben noti alla venditrice, “in applicazione di una
disposizione normativa che non fa distinzione alcuna tra
condizioni e requisiti soggettivi e/o oggettivi”.
14. Anche questi motivi, da esaminare congiuntamente per
comodità espositive, sono infondati. 15. A norma dell’art. 57, co
4 del dPR n. 131 del 1986 “l’imposta complementare dovuta per
un fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti è a
carico esclusivamente di questa”. 16. La sentenza ha accertato

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reiezione implicita di un motivo inammissibile in quanto

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D P.A. 26/4/144g
N. 131 TAB. ALL.13. – N. 5
MATERIA TRIBLITANA

che la decadenza dal beneficio è intervenuta per le caratteristiche
strutturali dell’immobile, implicitamente richiamando il DM 2
agosto 1969,che identifica le abitazioni di lusso, ed ha , così,

parte acquirente. 17. Tale accertamento non risulta efficacemente
contrastato dalla contribuente, che, senza neppure allegare di
aver evidenziato elementi di fatto del bene, in tesi pretermessi e
la cui valutazione avrebbe condotto a conclusioni diverse, finisce
col negare la sua responsabilità solidale, ex art. 57, 1° co del dPR
n. 131 del 1986, facendo leva sul dato letterale della sentenza distinzione tra requisiti oggettivi e soggettivi- a contenuto
meramente descrittivo (una qualità oggettiva del bene è,
all’evidenza, nota alla parte venditrice e non è imputabile alla
sola parte acquirente), e con l’invocare una diversa ed
inammissibile valutazione di fatto, anche in riferimento
all’interesse al conseguimento dell’agevolazione.
18. Il ricorso va rigettato. Le spese seguono

l i1EPOSITATO IN CANCELLERIA

soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità,
liquidate in € 8.000,00, oltre a spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2013
Il Consigliere estensore

po

.

escluso che la ragione della ripresa fosse imputabile alla sola

2013

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