Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14396 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 25/05/2021, (ud. 29/01/2021, dep. 25/05/2021), n.14396

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2191/2020 proposto da:

M.S., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difeso dall’avvocato TERESA VASSALLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA, in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, alla VIA DEI PORTOGFESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 4771/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 05/11/2019 R.G.N. 2915/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/01/2021 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza n. 4771 del 2019, ha respinto il gravame proposto da M.S., nato in (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa sede che, confermando il provvedimento emesso dalla competente Commissione territoriale, aveva negato al richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato nonchè della protezione sussidiaria ed umanitaria.

2. Il richiedente, in sintesi, aveva dichiarato di essersi allontanato dal proprio paese per il timore di essere ucciso da persone riconducibili alla scorta o comunque a uomini di fiducia del sindaco della propria città, nei quali si sarebbe casualmente imbattuto, durante un trasporto in strada, nel momento in cui questi avevano sparato in aria alcuni colpi di arma da fuoco; quindi egli, avendo riconosciuto gli uomini del sindaco ed essendo stato a sua volta riconosciuto da loro, aveva sul momento continuato la sua corsa e nei giorni successivi tentato di fuggire poichè da loro ricercato; in conseguenza del suo allontanamento, aveva precisato che gli uomini del sindaco avevano rapito e poi ucciso suo padre e suo fratello.

3. A fondamento della decisione la Corte territoriale ha rilevato la totale inattendibilità del racconto; la mancanza dei presupposti per la concessione dello status di rifugiato ovvero della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b); ha sottolineato, inoltre, che doveva escludersi che il Paese di origine del richiedente versasse in una situazione di violenza indiscriminata tale da rappresentare nel caso concreto una minaccia grave alla vita o alla persona del richiedente; ha ritenuto, infine, che non erano state dimostrate nè particolari condizioni di vulnerabilità nè una reale integrazione sociale o lavorativa in Italia ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.

4. Avverso il provvedimento della Corte di merito M.S. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

5. Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. I motivi sono titolati e formulati come segue.

2. Con il primo motivo la parte ricorrente deduce genericamente il “difetto di istruttoria e la mancata valutazione complessiva degli elementi che erano a disposizione del giudice di prime cure” in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione.

3. Con il secondo motivo si allega il “difetto di motivazione sul punto di valutazione della credibilità presupposto fondamentale per la protezione residuale”.

4. Con il terzo motivo si deduce la “violazione di legge errata interpretazione di legge sul punto del presupposto per la concessione della protezione residuale in termini di valutazione della vulnerabilità”.

5. Con il quarto motivo si denuncia la “violazione di legge, errata interpretazione di legge sul punto presupposto per la concessione della protezione residuale in termini di valutazione della vulnerabilità”.

6. Va preliminarmente rilevato come i motivi siano formulati in modo inammissibile sotto il profilo del rispetto dei canoni di cui all’art. 366 c.p.c..

7. Tale ultima norma, infatti, nell’interpretazione di legittimità (cfr. ex plurimis Cass. n. 17724 del 2020) declina il principio di specificità di cui al comma 1, n. 4, nel richiedere per ogni motivo l’indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonchè l’illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronuncia.

8. Nessuna rubrica risulta indicata nei motivi proposti tanto che appare di difficile intellegibilità la disposizione cui essi siano rispettivamente ancorati.

9. Questo porta all’inammissibilità del ricorso in quanto privo dei requisiti minimi di forma e contenuto propri del ricorso per cassazione, non essendo articolato in motivi.

10. E’ jus receptum che, essendo il giudizio di cassazione un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, i singoli motivi assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative di censura formalizzate con una limitata elasticità dal legislatore.

11. Ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formula sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi (Cass. n. 17931 del 2013; Cass. n. 22141 del 2014; Cass. n. 18202 del 2008).

12. Nulla va disposto in ordine al governo delle spese del giudizio, in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa.

13. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Ai sensi del del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 29 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

 

 

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