Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14396 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14396

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13549-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

PICCHIO HOTEL SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1647/24/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il

03/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI

RAFFAELE.

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Puglia, sezione staccata di Lecce, di accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente s.r.l. “PICCHIO HOTEL” avverso la sentenza della CTP di Lecce, che aveva respinto il ricorso della contribuente anzidetta, avverso un avviso di accertamento ICI 2001.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che, con il primo motivo, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione di legge per erronea applicazione del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 30, nonchè del D.M. n. 701 del 1994, art. 1, commi 2 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per motivazione carente ed irrazionale; non erano state invero esaminate le allegazioni difensive prodotte da essa Agenzia delle entrate in primo grado, in particolare la circostanza che il precedente proprietario dell’immobile aveva presentato nel 1998 denuncia DOCFA, con la quale era stata proposta una rendita catastale di Lire 78.500.000 nella categoria speciale D/2 (alberghi e pensioni); la rettifica del classamento era quindi avvenuta a seguito di una procedura DOCFA, sulla base di una stima diretta eseguita dall’ufficio; in ordine a detta rettifica era sorto un contenzioso, definito con sentenza della CTP di Lecce n. 314/04/2000 dell’8 marzo 2001, ormai passata in giudicato, con la quale la rendita dell’immobile era stata fissata in Lire 78.500.000;

che, con il secondo motivo, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, e del D.M. n. 701 del 1994, art. 1, commi 2 e 3, in quanto, con denuncia di variazione del 26 giugno 2006, la società contribuente, che con rogito del 4 novembre 1998 aveva acquistato l’immobile, aveva accatastato ex novo l’immobile, proponendo una rendita catastale di Euro 14.428,00, rettificata dall’ufficio in Euro 19.454,20 con provvedimento notificato il 20 agosto 2007; era pertanto da ritenere che tale ultima rendita catastale potesse produrre i suoi effetti sull’immobile censito solo dal 2007;

che, con il terzo motivo, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che aveva formato oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto la società contribuente aveva acquistato l’immobile, cui si riferiva l’ICI oggetto della presente controversia, con rogito del 4 novembre 1998; e la sentenza impugnata non aveva tenuto conto del fatto che la CTP di Lecce, con sentenza definitiva del 2000, già in precedenza citata, era già intervenuta sulla questione, fissando in via definitiva la rendita catastale applicabile all’immobile in oggetto in Lire 78.500.000; ed ai sensi dell’art. 2909 c.c. tale sentenza era destinata a fare stato nei confronti delle parti, dei loro eredi e dei loro aventi causa; nel giudizio tributario poi l’autonomia dei periodi d’imposta non impediva che il giudizio relativo ad un periodo tenesse conto del giudicato esterno formatosi fra le stesse parti per un periodo differente, allorchè la relativa sentenza investiva elementi comuni ad entrambi i periodi; era pertanto da ritenere che, per il calcolo dell’ICI 2001, occorreva tener conto della rendita catastale determinata dalla CTP di Lecce con la citata sentenza n. 314/04/2000 dell’8 marzo 2001, ormai passata in giudicato;

che la società contribuente non si è costituita;

che il primo ed il terzo motivo di ricorso, da trattare congiuntamente siccome strettamente correlati fra di loro, sono infondati;

che, invero, con detti motivi, l’Agenzia delle entrate sostanzialmente lamenta la mancata applicazione del giudicato formatosi in un precedente giudizio, concernente la determinazione della rendita catastale dell’immobile, di cui era causa, svoltosi fra il precedente proprietario e l’amministrazione finanziaria; invero l’immobile, al quale si riferiva la contestata ICI 2001, era stato venduto dal precedente proprietario, U.G. alla s.r.l. “PICCHIOHOTEL” con rogito del 4 novembre 1998; ed il venditore aveva presentato nel 1998 denuncia DOCFA, con la quale era stata proposta una rendita catastale di Lire 78.500.000 nella categoria speciale D/2 (alberghi e pensioni); in ordine a detta rettifica era sorto un contenzioso con l’amministrazione finanziaria, definito con sentenza della CTP di Lecce n. 314/04/2000 dell’8 marzo 2001, passata in giudicato, con la quale la rendita dell’immobile era stata fissata in via definitiva in Lire 78.500.000;

che non è richiamabile nella presente sede il giudicato formatosi con la sentenza anzidetta” in quanto non è contestato sul piano fattuale che, in ordine a detto immobile, la società contribuente, con denuncia di variazione del 26 giugno 2006, ha proceduto ad un nuovo accatastamento dell’immobile, proponendo una rendita catastale di Euro 14.428,00, rettificata dall’ufficio in Euro 19.454,20 con provvedimento notificato il 20 agosto 2007; il che rende non più attuale ed ormai superata la rendita catastale determinata con la citata sentenza della CTP di Lecce del 2001;

che è invece fondato il secondo motivo di ricorso, con il quale l’Agenzia delle entrate lamenta violazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, e del D.M. n. 701 del 1994, art. 1, commi 2 e 3, in quanto la CTR avrebbe ritenuto applicabile alla specie il nuovo accatastamento dell’immobile, promosso dalla società contribuente con denuncia di variazione del 26 giugno 2006, con la quale era stata proposta una rendita catastale di Euro 14.428,00, rettificata dall’ufficio in Euro 19.454,20 con provvedimento notificato il 20 agosto 2007; secondo l’Agenzia ricorrente, ai sensi del citato L. n. 342 del 2000, art. 74, tale ultima rendita sarebbe stata valida solo dalla sua notifica e quindi solo dal 20 agosto 2007; al contrario, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 10126 del 2019), la notifica degli atti attributivi di una nuova rendita catastale è solo condizione per consentirne l’applicazione ed ad essa non può attribuirsi alcuna efficacia costitutiva, essendo essa meramente accertativa della concreta situazione catastale dell’immobile, con la conseguenza che la nuova rendita catastale, una volta notificata, può essere utilizzata anche per annualità d’imposta sospese, ovvero ancora in fase di accertamento e quindi anche per la controversia in esame, avente ad oggetto l’applicazione dell’ICI 2001 relativa all’immobile in questione;

che, fatte le precisazioni di cui sopra, il motivo di ricorso in esame è fondato in quanto la CTR, sebbene esplicitamente richiesta, non si è pronunciata sulla questione posta dall’Agenzia delle entrate e cioè se fosse utilizzabile la rendita catastale determinata con la sentenza della CTP di Lecce n. 314/04/2000 dell’8 marzo 2001, passata in giudicato, con la quale la rendita dell’immobile era stata fissata in via definitiva in Lire 78.500.000 o piuttosto la nuova rendita catastale, determinata a seguito di denuncia di variazione fatta dalla società ricorrente il 26 giugno 2006, con la quale la stessa aveva proposto una rendita catastale di Euro 14.428,00, rettificata dall’ufficio in Euro 19.454,20 con provvedimento notificato il 20 agosto 2007;

che, pertanto, rigettato il primo ed il terzo motivo di ricorso, va accolto il secondo motivo, con riferimento al quale la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla CTR della Puglia, sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, rigettati il primo ed il terzo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo, con riferimento al quale cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Puglia, sezione staccata di Lecce, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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