Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14395 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 25/05/2021, (ud. 29/01/2021, dep. 25/05/2021), n.14395

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2190/2020 proposto da:

D.A., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difeso dall’avvocato STEFANIA SANTILLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO Sezione

Monza e Brianza, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato

e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui

Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 9509/2019 del TRIBUNALE di MILANO,

depositato il 05/12/2019 R.G.N. 6392/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/01/2021 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con decreto del 5.12.2019 n. 9509 il Tribunale di Milano, rigettando il ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, proposto avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale, ha respinto le istanze volte al riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, avanzate in via gradata da D.A., cittadino del Gambia.

2. Il ricorrente aveva dichiarato di avere lasciato il proprio paese il 2.4.2016 e di essere giunto in Italia in data 30.7.2016, dopo avere attraversato il Senegal, il Mali, il Burkina Faso, il Niger e infine la Libia; quanto ai motivi della fuga, aveva specificato che: aiutava in officina lo zio alla morte del quale rilevò la gestione della stessa; in un giorno tra (OMISSIS), mentre stava andando al lavoro in macchina, notò che c’era un convoglio presidenziale dietro di lui; accostatosi gli fu detto che non doveva stare lì e riconosciuto come autista del partito (OMISSIS) che stava all’opposizione, fu catturato e portato in ufficio della (OMISSIS) dove rimase per tre giorni senza che gli fosse fornita alcuna spiegazione della situazione; in seguito fu portato in un carcere di massima sicurezza dove quotidianamente veniva condotto fuori e torturato; dopo tre settimane, atteso il suo stato di salute, fu portato in ospedale da cui riuscì a fuggire approfittando della distrazione della guardia cui era stato affidato il suo controllo; recatosi in Senegal, dove era riuscito a contattare la sua famiglia, la sorella gli disse che, in sua assenza, erano state rubate quattro autovetture dalla officina e che i proprietari chiedevano di lui per farsi giustizia; non sentendosi comunque al sicuro, decise di scappare; la sorella si rivolse alla polizia dopo essere stata picchiata da due uomini ma, ciononostante, gli episodi di minacce erano continuati; aveva specificato, infine, di avere paura, in caso di rimpatrio, sia dei proprietari delle auto che dei militari.

3. Il Tribunale di Milano, a sostegno della propria decisione, ha ritenuto, in primo luogo, che non era necessario procedere ad una nuova audizione del richiedente; ha, poi, considerato che il racconto fosse credibile quanto alla zona di provenienza e al fatto di essere fuggito per il timore dei proprietari delle macchine; inattendibile, invece, con riguardo alla sua cattura e fuga dall’ospedale per la sua appartenenza al partito politico (OMISSIS); ha, poi, precisato che, a prescindere dai suddetti profili di credibilità del racconto, non erano ravvisabili le condizioni per concedere lo status di rifugiato, nè la protezione sussidiaria: in particolare, ha ritenuto che in Gambia, dal 2016, governava una coalizione di partiti tra cui l'(OMISSIS) per cui non vi era possibilità di pericolo per un eventuale rientro in patria del richiedente; che in Gambia non vi era una situazione di violenza indiscriminata derivante da un conflitto armato; inoltre, ha evidenziato che non vi erano i presupposti per concedere la protezione umanitaria, in quanto il contratto a tempo determinato non era indicativo di un radicamento effettivo in Italia e perchè insignificanti erano state anche le vicissitudini patite nei paesi di transito.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione D.A. affidato a quattro motivi.

5. Il Ministero dell’Interno si è costituito, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione nonchè il travisamento e la omessa valutazione di tutti gli elementi di fatto e della situazione socio-politica in Gambia, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria e/o umanitaria.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione ed errata applicazione della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, come ratificata ed attuata in Italia e in particolare del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,7,8 e 14, ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5; la violazione dell’art. 111 Cost., comma 6 e art. 24 Cost.; la nullità della sentenza per omissione di motivazione, motivazione apparente, manifesta ed irriducibile contraddittorietà, motivazione perplessa o incomprensibile ex art. 132 c.p.c., n. 4, la violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 207, artt. 2, 3,4,5,6 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, artt. 2 e 3 CEDU; la violazione dei parametri normativi relativi alla credibilità delle dichiarazioni dei richiedenti fissati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), non essendo stato compiuto alcun esame comparativo tra le informazioni provenienti dal richiedente stesso e la situazione personale del ricorrente da eseguirsi mediante la puntuale osservanza degli obblighi di cooperazione istruttoria incombenti sull’autorità giurisdizionale ex art. 360 c.p.c., n. 3.

4. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, richiamato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, lett. F; la violazione di legge, in particolare del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; la violazione de parametri normativi per la definizione del danno grave e la possibilità di ricorso alla protezione interna ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

5. Con il quarto motivo si obietta la violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; la motivazione apparente in relazione alla domanda di protezione umanitaria e alla valutazione di assenza di specifica vulnerabilità; l’omesso esame di fatti decisivi circa la sussistenza dei requisiti di quest’ultima; la violazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 4,7,14,16,17, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,10,32; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 10 Cost., ex art. 360 c.p.c., n. 3.

6. I motivi, che per la loro connessione logico-giuridica, possono essere trattati congiuntamente, sono fondati e vanno accolti per quanto di ragione.

7. La censura, in ordine al giudizio di credibilità operato dal Tribunale, è fondata limitatamente alla parte in cui, nel racconto del richiedente, solo alcune parti della vicenda narrata sono state ritenute veritiere e non altre.

8. Invero, il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. e), lì dove prevede che, ai fini della valutazione di credibilità, si deve verificare anche se il richiedente sia “in generale attendibilen, va interpretato nel senso che il racconto debba essere considerato credibile “nel suo insieme”, attribuendo all’espressione “in generale” utilizzata dalla norma il valore semantico di “complessivamente” o “globalmente”, benchè non si possa escludere, in astratto, che una specifica incongruenza, per il ruolo della circostanza narrata, possa inficiare del tutto la valutazione di credibilità del ricorrente (cfr. Cass. n. 24183 del 2020).

9. Nel caso in esame è, invece, stato ritenuto credibile che il richiedente fosse fuggito per paura di essere trovato dai proprietari delle auto ma non la circostanza della sua appartenenza al partito politico (OMISSIS), connessa in punto di fatto al furto delle autovetture dall’officina, così operando un giudizio frazionato della credibilità non consentito dalla legge.

10. E’, inoltre, fondata la doglianza in ordine alle fonti consultate ai fini della chiesta protezione D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c).

11. Nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del paese di origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone, pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione (Cass. n. 9230 del 2020).

12. Nella fattispecie, invece, con riguardo ad una decisione assunta nel novembre del 2019, l’unica fonte richiamata è stata un rapporto EASO – Informazioni sul Paese di origine Gambia – del 2017.

13. Inoltre, non è stato svolto dal Tribunale alcun accertamento sull’efficienza del sistema giudiziario e sulle condizioni carcerarie in Gambia, nonostante fosse stata evidenziata la severità e la durezza di queste, di talchè non è possibile relegare nell’ambito meramente privato una vicenda per i riflessi che invece la stessa può assumere sotto il profilo più generale della tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali; in tale contesto, quindi, in cui è stata riferita la impossibilità di tutela da parte delle autorità statuali, occorreva un adeguato approfondimento istruttorio sugli indicati aspetti.

14. La sentenza impugnata dovrà, quindi, essere cassata, in relazione alle censure accolte, con rinvio della causa al Tribunale di Milano, in diversa composizione, il quale, nel procedere a nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, provvedendo anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa il provvedimento in relazione alle censure accolte e rinvia al Tribunale di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 29 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

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