Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14395 del 15/07/2016

Cassazione civile sez. VI, 14/07/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 14/07/2016), n.14395

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13050/2015 proposto da:

F.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PASTEUR 5

(TEL 0654210625), presso lo studio dell’avvocato ALBERTO ALVAZZI

DEL FRATE, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente

all’avvocato MARIA TERESA SIMIONI, giusta procura in calce del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE ROMA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEA PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE VENEZIA, UFFICIO

CONTROLLI, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE VENEZIA presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1832/5/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO, depositata il 12/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

F.F. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 1832/05/2014, depositata in data 12/11/2014, con la quale – in controversia concernente le riunite impugnazioni di tre avvisi di accertamento, emessi per maggiore IRPEF dovuta in relazione agli anni d’imposta 2006, 2007 e 2008, a seguito di rideterminazione in via sintetica del reddito imponibile (contribuente esercente attività di commercio ambulante), – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva respinto i ricorsi riuniti del contribuente.

I giudici d’appello, nel respingere il gravame del contribuente, hanno, in primis, dichiarato inammissibile, in quanto implicante “domanda nuova”, non presente nel ricorso introduttivo, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, il motivo con il quale veniva richiesta la rideterminazione dei redditi accertati sulla base dei nuovi parametri introdotti per l’applicazione dell’accertamento sintetico dal D.L. n. 78 del 2010, art. 22, ed hanno sostenuto l’infondatezza dei rilievi formulari in ordine alla presunta illegittimità costituzionale di tutto l’impianto dell’accertamento sintetico di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38.

Nel merito, i giudici della C.T.R. hanno ritenuto legittimo il ricorso al metodo dell’accertamento sintetico, tenuto conto della “rilevante disparità fra i redditi dichiarati … ed i beni indice individuati dall’Ufficio per le annualità in oggetto”, non essendo stato il contribuente in grado di dimostrare le proprie affermazioni “sia in riferimento al contributo monetario da parte della famiglia della moglie, sia con riguardo all’uso promiscuo di automezzi”.

Inoltre, l'”utilizzo del credito bancario”, per sostenere l’acquisto dei beni indice, non rappresentava, per la C.T.R., in sè una giustificazione, potendo seminai dimostrare una “affidabilità per gli istituti di credito”, mal conciliabile “con i redditi minimi dichiarati dal contribuente”, mentre la dismissione di un ramo di azienda aveva si comportato un’entrata di somme di denaro, non sufficiente, tuttavia, a dimostrate il possesso dei beni indice individuati dall’Ufficio.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

IN DIRITTO

1. Il ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, “la violazione o falsa applicazione di norme di diritto”, reiterando l’eccezione di illegittimità costituzionale, in rapporto all’art. 23 Cost. (riserva di legge), della normativa sull’accertamento sintetico e deducendo che la C.T.R. non avrebbe “vagliato in modo corretto” tale questione;

2) con il secondo motivo, “la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e/o omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione al profilo relativo all’obbligo di preventivo contraddittorio tra le parti, applicabile anche per gli accertamenti anteriori ai periodi d’imposta dal 2009 e successivi, ex L. n. 78 del 2010; 3) con il terzo motivo, “la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e/o omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parli e/o per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettalo dalle parti o rilevabile d’ufficio”, reiterando la richiesta di applicazione agli accertamenti impugnati del nuovo redditometro previsto dalla L. n. 78 del 2010, art. 2; 4) con il quarto motivo, l'”omessa e/o comunque insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione”, in ordine al motivo di appello inerente “la carenza di motivazione dei tre avvisi di accertamento”.

2. Il primo motivo è infondato.

Invero, questa Corte ha da tempo chiarito (Cass. 12843/1995; Cass. 15045/2000; Cass. 2123/2002) che “il redditometro non crea una nuova materia imponibile, ma disciplina il potere dell’Amministrazione di accertare induttivamente il reddito complessivo netto, e cioè lo stesso potere ad essa attribuito dalla prima parte del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4” e tale potere, di risalire da “elementi e circostanze di fatto certi” al reddito costituente il presupposto dell’IRPEF, sulla base di presunzioni, è stato riconosciuto legittimo dalla Corte cost. 27 luglio 1987 n. 293, con l’unica differenza consistente nel fatto che il contenuto induttivo degli elementi è predeterminato dai decreti ministeriali, strumenti normativi secondari aventi natura esclusivamente procedimentale (adottati in conformità alla riserva di legge di cui all’art. 23 Cost., e che regolano appunto le modalità di esercizio del potere di accertamento, di cui limitano la discrezionalità, vincolandola a criteri predeterminati), onde il reddito complessivo netto è il frutto di presunzioni normative, e non di presunzioni semplici.

3. Il secondo motivo, volto, per quanto si può dedurre dal contenuto del motivo, ad invocare la necessità di un contraddittorio endoprocedimentale, è del pari infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno invero affermato il seguente principio di diritto (Cass.24823/2015): “Differentemente dal diritto dell’Unione Europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto. Ne consegue che, in tema di tributi “non armonizzati”, dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificatamente sancito; mentre in tema di tributi “armonizzati”, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purchè, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto”.

Le Sezioni Unite hanno quindi precisato le garanzie fissate nella L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, trovano applicazione esclusivamente “in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali e effettuate nei locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o professionale del contribuente”, valutati il dato testuale della rubrica (“Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscale”) e, soprattutto, quello della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 1, (coniugato con la circostanza che l’intera disciplina contenuta nella disposizione risulta palesemente calibrata sulle esigenze di tutela del contribuente in relazione alle visite ispettive subite in loco), che, esplicitamente, si riferisce agli “accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali”, ad operazioni, cioè, che costituiscono categorie d’intervento accertativo dell’Amministrazione tipizzate ed inequivocabilmente identificabili, in base alle indicazioni di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 1, richiamato, in tema di imposte dirette dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, e, in materia di imposta di registro, dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 53 bis, ipotesi tutte “caratterizzate dall’autoritativa intromissione dell’Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta ricerca, quivi, di elementi valutativi a lui sfavorevoli: peculiarità, che specificatamente giustifica, quale controbilanciamento, il contraddittorio al fine di correggere, adeguare e chiarire, nell’interesse del contribuente e della stessa Amministrazione, gli elementi acquisiti presso i locali aziendali”.

Nella specie, non è contestato che si verteva in ipotesi di controllo fiscale eseguito a seguito di acquisizione documentale D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, e non a seguito di “accesso, ispezione, verifica” presso il domicilio del contribuente.

Le Sezioni Unite hanno inoltre evidenziato come, nella normativa tributaria nazionale, in relazione ai tributi non armonizzati, non si rinviene alcuna disposizione espressa che sancisca in via generale l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale, al di fuori di precise disposizioni che tale contraddittorio prescrivono, peraltro a condizioni e con modalità ed effetti differenti, in rapporto a singole ben specifiche ipotesi, quale “il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 7, (come modificato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, convertito in L. n. 122 del 2010), in tema di accertamento sintetico”.

Nella specie, è pacifico che si verte in ipotesi di accertamento sintetico notificato per gli anni d’imposta 2006-2007 e 2008, in relazione ai quali non opera, in ogni caso, la modifica normativa di cui al D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010. Invero, Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, ha disposto (con l’art. 22, comma 1) che le modifiche operano in relazione agli “accertamenti relativi ai redditi per i quali il temine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto” e quindi la norma ha effetto dal periodo d’imposta 2009.

4. Il terzo motivo è inammissibile, sia sotto il profilo del cumulo di diverse tipologie di vizi dedotti, che rende non chiaramente comprensibile la doglianza prospettata (Cass. S.U. 9100/2015), sia per la genericità delle deduzioni, in rapporto alla necessaria autosufficienza del ricorso.

Invero, avendo i giudici della C.T.R., in merito alla richiesta, pure formulata in appello dal contribuente, di applicazione della nuova normativa dettata dal D.L. n. 78 del 2010, art. 2, dichiarato inammissibile il motivo, in quanto involgente questione nuova, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, il ricorrente si limita a rilevare che detta pronuncia sarebbe erronea, atteso che con tale richiesta si chiederebbe “solamente un cambio di utilizzo del sistema redditometrico e non la reazione dello stesso … un’istanza procedurale e non di merito”.

Inoltre, con il motivo, si tende a reintrodurre una diversa valutazione dei fatti a base dell’accertamento sintetico, il che non è consentito in sede di legittimità, apparendo la sentenza impugnata congruamente motivata, anche tenuto conto degli stretti limiti di vaglio del vizio motivazionale, dopo la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

5. Il quarto motivo è inammissibile, in quanto viene prospettato un vizio motivazionale, al di fuori peraltro dei ristretti limiti dati dalla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in riferimento ad una lamentata omessa pronuncia su motivo di appello, da formulare ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

6. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si da atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali, liquidate in complessivi 4.000,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA