Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14395 del 14/07/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14395 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

ORDINANZA
sul ricorso 13050-2015 proposto da;
FERRO FABRIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
PASTEUR 5 (TEL. 0654210625), presso lo studio dell’avvocato
ALBERTO ALVAZZI DEI, FRATE, che lo rappresenta e difende,
unitamente e disgiuntamente all’avvocato MARIA ‘1’1 2-R1-SA
SIMIONI, giusta procura in calce del ricorso;
– ricorrente contro
_AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE
ROMA,

in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PORTOG H FA 12,

presso l’A VVOCATURA GENERAI -E DFILO STATO, che la
rappresenta e difende ope-legis;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 14/07/2016

nonché contro
AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVINCIALE

ftfiC42

VENEZIA, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE
-(2)6k
9r7140
PROVINCIALE ZNEZIA. fgs-P

intimata

TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata il
12/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUAI\ 10FRIDA.

In fatto
Ferro Fabrizio propone ricorso per cassazione, affidato a quattro
motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con
controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale del Veneto n. 1832/05/2014, depositata in data
12/11/2014, con la quale – in controversia concernente le riunite
impugnazioni di tre avvisi di accertamento, emessi per maggiore
IRPEF dovuta in relazione agli anni d’imposta 2006,2007 e 2008, a
seguito di rideterminazione in via sintetica del reddito imponibile
(contribuente esercente attività di commercio ambulante), – è stata
confermata la decisione di primo grado, che aveva respinto i ricorsi
riuniti del contribuente.
I giudici d’appello, nel respingere il gravarne del contribuente, hanno,
in primis, dichiarato inammissibile, in quanto implicante “domanda

nuova”, non presente nel ricorso introduttivo, in violazione dell’art.57
d.lgs. 546/1992, il motivo con il quale veniva richiesta la
rideterminazione dei redditi accertati sulla base dei nuovi parametri
introdotti per l’applicazione dell’accertamento sintetico dall’art.22
Ric. 2015 n. 13050 sez. MT – ud. 15-06-2016
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avverso la sentenza n. 1832/5/2014 della COMMISSIONE

78/2010 ed hanno sostenuto l’infondatezza dei rilievi formulati in
ordine alla presunta illegittimità costituzionale di tutto l’impianto
dell’accertamento sintetico di cui all’art.38 DPR 600/1973.
Nel merito, i giudici della C.T.R. hanno ritenuto legittimo il ricorsi) al
metodo dell’accertamento sintetico, tenuto conto della

“rilevante

annualità in oggetto”, non essendo stato il contribuente in grado di
dimostrare le proprie affermazioni “sia in riferimento al contributo monetario

da parte della famiglia della moglie, sia con riguardo all’uso promiscuo di
automer” . Inoltre, 1″5dili_zzo del credilo bancario”, per sostenere
l’acquisto dei beni indice, non rappresentava, per la C.T.R., in sé una
giustificazione, potendo seminai dimostrare una “aftidabilità per istituti

di credito”, mal conciliabile “con i redditi minimi dichiarali dal contribuente”,
mentre la dismissione di un ramo di azienda aveva si comportato
un’entrata di somme di denaro, non sufficiente, tuttavia, a dimostrare il
possesso dei beni indice individuati dall’Ufficio.
A seguito di deposito di relazione ex art.380 bis c.p.c., è stata fissata
l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale
comunicazione alle parti.

In diritto
1. Il ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, “la violazione o firlsa
applicazione di norme di diritto”, reiterando l’eccezione di illegittimità
costituzionale, in rapporto all’art.23 Cost. (riserva di legge), della
normativa sull’accertamento sintetico e deducendo che la c.T.R. non
avrebbe “vagliato in modo corretto” tale questione; 2) con secondo
motivo, “la violazione o falsa applicazione di nonne di diritto e/ o omesso esame

circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti’,
in relazione al profilo relativo all’obbligo di preventivo contradditiorio
tra le parti, applicabile anche per gli accertamenti anteriori ai periodi
Ric. 2015 n. 13050 sez. MT – ud. 15-06-2016
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drSparità fra i redditi dichiarati …ed i beni indice individuati dallt.7 lido per le

d’imposta dal 2009 e successivi, ex 1.78/2010; 3) con il terzo motivo,
“la viola.;:ione o là lsa applicazione di norme di diritto el o omesso esame circa un
fatto decisivo per il Lgiudi.z.lo che è stato oggetto di discussione tra le parti e/ o per
omessa, insufficiente o contraddittoria motivcrzione circa un punto dea:siva della
controversia prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio”, reiterando la richiesta

previsto dall’art.2 1.78/2010; 4) con il quarto motivo, 1′ “omessa e/ o
comunque insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione”,

in ordine al

motivo di appello inerente “la carenza di motivazOne dei tre avvisi di
accertamento”.
2. Il primo motivo è infondato.
Invero, questa Corte ha da tempo chiarito (Cass. 12843/1995; Cass.
15045/2000; Cass. 2123/2002) che

“il redditometro non crea una nuova

materia imponibile, ma disciplina il potere dell’Amministra:.;ione di azertare
induttivamente il reddito complessivo netto, e cioè la stesso potere ad essa attribuito
dalla prima parte dell’art. 38, quarto comma, del 12P.R n. 600/73” e tale
potere, di risalire da “elementi e circostanze di finito cedi’ al reddito
costituente il presupposto dell’1RPEF, sulla base di presunzioni, è stato
riconosciuto) legittimo dalla Corte cost. 27 luglio 1987 n. 293, con
l’unica differenza consistente nel fatto che il contenuto induttivo degli
elementi è predeterminato dai decreti ministeriali, strumenti normativi
secondari aventi natura esclusivamente procedimentale (adottati in
conformità alla riserva di legge di cui all’art. 23 Cost. e che regolano
appunto le modalità di esercizio del potere di accertamento, di cui
limitano la discrezionalità, vincolandola a criteri predeterminati), onde
il reddito complessivo netto è il frutto di presunzioni normative, e non
di presunzioni semplici.

Ric. 2015 n. 13050 sez. MT – ud. 15-06-2016
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di applicazione agli accertamenti impugnati del nuovo redditometro

3. 11 secondo motivo, volto, per quanto si può dedurre dal contenuto
del motivo, ad invocare la necessità di un contraddittorio
endoprocedimentale, è del pari infondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno invero affermato il seguente
principio di diritto (Cass.24823/2015):

“Diffirentemente dal diritto

capo altAmministrazionOscale che si acciva ad adottare un provvedimento lesivo
dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato
obbligo di contraddittorio endoprocedinientale, eonortante, in caso di violazione,
l’invalidità dell’atto. _Ne consegue che, in tema di tributi “non armonizzar,
[obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale,
pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le
quali siffiitto obbligo risulti .specificamente sancito, mentre in tema di tributi
amonizzati”, avendo luogo la diretta applica ione del diritto dell’Unione, la

violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte
dell’Amministrazione comp orta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità
dell’atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto
le ragioni che avrebbe potuto Jr valere, qualora il contraddittorio los -se stato
tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con
ritenMento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente
preiestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e

buona fede ed a/ principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo
rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato

prediiposto”

Le Sezioni Unite hanno quindi precisato le garanzie fissate nell’art. 12,
comma 7, 1. 212/2000 trovano applicazione esclusivamente

“in

relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali
effettuate nei locali ove si esercita [attività imprenditoriale o professionale del
contribuente”, valutati il dato testuale della rubrica (“Diritti e garanzie del
Ric. 2015 n. 13050 sez. MT – uci. 15-06-2016
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dell’Unione europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in

contribuente sottoposto a verifiche .fiscali”) e, soprattutto, quello del primo
comma dell’art. 12 1. 212/2000 (coniugato con la circostanza che
l’intera disciplina contenuta nella disposizione risulta palesemente
calibrata sulle esigenze di tutela dcl contribuente in relazione alle visite
ispettive subite in loco), che, esplicitamente, si riferisce agli “accessi,

industriali, agricole, artistiche o profissionalP ,ad operazioni, cioè, che
costituiscono categorie d’intervento accertativo dell’Amministrazione
tipizzate ed inequivocabilmente identificabili, in base alle indicazioni di
cui all’art. 52, comma 1, d.p.r. 633/1972, richiamato, in tema di
imposte dirette dall’art. 32, comma 1, d.p.r. 600/1973 c, in materia di
imposta di registro, dall’art. 53 bis d.p.r. 131/1986, ipotesi tutte
“caratterizzate dall’autoritativa intromissione dell’Ammiri/li-trazione nei luoghi di
pertinenza del contribuente alla diretta ricerca, quivi, di elementi valutativi a lui
sfiworevoli: peculiarità, che Jpeaficamenie giustifica, quale controbilanciamento, il
contraddittorio al fine di correggere, adeguare e chiarire, nell’interesse del
contribuente e della stessa Amministrazione, gli elementi acquisiti presso i locali
a-iendab”.
Nella specie, non è contestato che si -vedeva in ipotesi di controllo
fiscale eseguito a seguito di acquisizione documentale ex art.38 DPR
600/1973 e non a seguito di “accesso, ispezione, verifica” presso il
domicilio del contribuente.
1,e Sezioni Unite hanno inoltre evidenziato come, nella normativa
tributaria nazionale, in relazione ai tributi non armonizzati, non si
rinviene alcuna disposizione espressa che sancisca in via generale
l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale, al di fuori di precise
disposizioni che tale contraddittorio prescrivono, peraltro a condizioni
e con modalità ed effetti differenti, in rapporto a singole ben specifiche
ipotesi, quale “l’articolo 38, comma 7, d.p.r. 600/73 (come modificato dall’art.
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ispezioni e verifiche ficcali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali,

22, comma i, di. 78/2070, convertito in 1. 122/ 2010), in tema di accertamento
sintetico”.
Nella specie, è pacco che si verte in ipotesi di accertamento sintetico
notificato per gli anni d’imposta 2006-2007 e 2008, in relazione ai quali
non opera, in ogni caso, la modifica normativa di cui al di. 78/2010,

disposto (con l’art. 22, comma 1) che le modifiche operano in
relazione agli “accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di
dichiarazione non e’ ancora scaduto alla data di entrata in vigore de/presente
decreto” e qu’indi la norma ha effetto dal periodo d’imposta 2009.
4. Il terzo motivo è inammissibile, sia sotto il profilo del cumulo di
diverse tipologie di vizi dedotti, che rende non chiaramente
comprensibile la doglianza prospettata (Cass. S.U. 9100/2015), sia per
la genericità delle deduzioni, in rapporto alla necessaria autosufficienza
del ricorso.
Invero, avendo i giudici della C.T.R., in merito alla richiesta, pure
formulata in appello dal contribuente, di applicazione della nuova
normativa dettata dall’art.2 d.l. 78/2010, dichiarato inammissibile il
motivo, in quanto involgente questione nuova, in violazione dell’art.57
d.lgs, 546/1992, il ricorrente si limita a rilevare che detta pronuncia
sarebbe erronea, atteso che con tale richiesta si chiederebbe “solamente
un cambio di utiliuo del sistema redditometrz -co e non la ne

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