Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14395 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14395

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12654-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso VAVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

EDIL. COS. DEL FUTURO 2 S.C. SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEL MATTONATO 3 presso lo studio dell’avvocato DONATO PICCININNI,

rappresentata difesa dall’avvocato GAETANO DE BONIS;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 617/2/2017 della COMMISSIONI TRIBUTARIA

REGIONALE del MOUSE, depositata il 19/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI

RAFFAELE.

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR del Molise, di rigetto dell’appello da essa proposto avverso la sentenza della CTP di Campobasso, che aveva accolto il ricorso della contribuente s.r.l. “EDIL. COS. DEL FUTURO 2 S.C.”, avverso un avviso di accertamento per IRES, IVA ed IRAP 2006, rettificati sulla base dello studio di settore TG69U.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, con il primo motivo, la ricorrente lamenta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la motivazione della sentenza impugnata era in realtà inesistente con riferimento all’antieconomicità della gestione, alla quale l’ufficio aveva fatto riferimento fin dall’accertamento, avendo rilevato un’abnorme sproporzione fra ricavi e redditi della società negli anni 2004, 2005, 2006 e 2007; inoltre l’ufficio nella fase del contraddittorio aveva accettato di applicare lo studio di settore evoluto UG69U in luogo dello studio di settore TG69U, pur senza correttivi anticrisi;

che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e comma 2; del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2; del D.L. n. 331 del 1993, artt. 62 bis e 62 sexies, nonchè degli artt. 2697 e 2728 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto l’accertamento era stato fondato sullo studio di settore evoluto UG69U, escluso l’utilizzo degli indici anticrisi, in una situazione in cui la parte aveva esposto per più anni redditi inferiori alla media del settore di appartenenza e ricavi non congrui rispetto agli studi di settore, tali da risultare inverosimili per una qualsiasi gestione aziendale normalmente basata sul profitto; ed anche i redditi dei due soci si erano rivelati inadeguati e comunque insufficienti allo stesso loro mantenimento; il reddito dei soci anzidetti era superiore al reddito dichiarato dalla società, pur costituendo quest’ultimo l’unica fonte dei loro redditi; era pertanto ben fondata la tesi dell’ufficio circa l’assoluta antieconomicità della gestione della società, sicuro indizio di evasione, con conseguente inversione a carico della società contribuente dell’onere probatorio, onere rimasto sostanzialmente inadempiuto; e la dedotta antieconomicità aveva fornito fin dall’accertamento un solido supporto all’invocazione degli studi di settore;

che la società contribuente si è costituita con controricorso;

che il primo motivo di ricorso, con il quale l’Agenzia delle entrate lamenta motivazione apparente, perplessa e contraddittoria, è infondato;

che invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 16599 del 2016; Cass. n. 33487 del 2018)), una motivazione può qualificarsi apparente allorchè essa, pur essendo graficamente e materialmente esistente, come parte del provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, in quanto si esplica in argomentazioni obiettivamente inidonee a far percepire l’iter logico seguito dal giudice per la formazione del suo convincimento, si da non consentire alcun effettivo controllo circa l’esattezza e la logicità del ragionamento dal medesimo seguito; inoltre la motivazione, per potere essere qualificata perplessa ed incomprensibile, deve situarsi al di sotto del c.d. “minimo costituzionale”, intesa quale contenuto minimo che deve avere la motivazione, quale parte essenziale ed indefettibile di ogni provvedimento giurisdizionale;

che, nella specie, nessuna delle gravi carenze sopra descritte è ravvisabile nella motivazione della sentenza impugnata, avendo la CTR ritenuto di respingere l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, sostenendo che l’antieconomicità di gestione in tanto avrebbe potuto influire sulla determinazione induttiva del reddito attribuibile alla società contribuente in quanto fosse stata previamente contestata nella fase accertativa, mentre, al contrario, secondo la CTR, l’antieconomicità della gestione sarebbe stata introdotta solo in grado di appello;

che è al contrario fondato il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente ha eccepito erronea applicazione di legge in materia di accertamento di redditi presunti sulla base degli studi di settore;

che, invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza sussiste solo in esito al contraddittorio che, in via obbligatoria ed indefettibile, l’ufficio deve instaurare con il contribuente, a pena della nullità dell’intero procedimento;

che, nell’ambito di detto contraddittorio, grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza di condizioni tali da giustificare l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti, ai quali poter applicare gli standards ipotizzati, pur restando il giudice tributario in ogni caso libero di valutare tanto l’applicabilità degli standards al caso concreto, quanto la controprova offerta dal contribuente (cfr. Cass. n. 769 del 2019);

che, nel caso in esame, la sentenza impugnata non ha applicato alla fattispecie i principi sopra enunciati;

che, invero, la CTR ha respinto l’appello dell’ufficio senza tener conto che quest’ultimo fin dall’accertamento (e quindi non solo in fase di appello) ha eccepito l’evidente antieconomicità di gestione della società contribuente sia con riferimento al 2006, anno cui si riferiva l’avviso di accertamento impugnato, sia con riferimento agli anni precedenti e successivi; spettava quindi alla società contribuente fornire elementi idonei a paralizzare la pretesa dell’ufficio ed a superare la prova presuntiva nascente dallo studio di settore utilizzato, pur avendo l’ufficio sostituito, in sede di contraddittorio endoprocedimentale, quello recante la sigla TG69U con quello più evoluto recante la sigla UG69U, più favorevole alla società contribuente, pur senza correttivi anticrisi, siccome più propriamente riferibili alle annualità successive a quella dell’avviso di accertamento impugnato;

che, pertanto, la CTR ha ritenuto inattendibile lo studio di settore ipotizzato dall’ufficio, omettendo di valutare un argomento di forte valenza, pur tempestivamente segnalato dall’ufficio, concernente l’evidente antieconomicità dell’attività imprenditoriale svolta dalla contribuente; e, poichè non è contestato che, nella specie, era stato regolarmente attivato il contraddittorio fra l’ufficio e la società contribuente, era quest’ultima tenuta ad addurre elementi concreti, tali da confutare gli argomenti fatti propri dall’ufficio, si da giustificare in modo credibile lo scostamento fra lo studio di settore ed i propri effettivi introiti (cfr. Cass. n. 3415 del 2015);

che, pertanto, respinto il primo motivo di ricorso, va accolto il secondo, con riferimento al quale la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla CTR del Molise in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, respinto il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo, con riferimento al quale cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Molise in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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