Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14395 del 07/06/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 14395 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 25882-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

DE VIVO RAFFAELE & C. SNC in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA PIAZZA ADRIANA 8, presso lo studio
dell’avvocato BRACCIANI FABRIZIO, rappresentato e
difeso dagli avvocati VITIELLO LUIGI, PARISI CARLO

Data pubblicazione: 07/06/2013

giusta delega a margine;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 60/2007 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SALERNO, depositata il
19/04/2007;

udienza del 17/04/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 60/9/07, depositata il 19.4.2007, la CTR
della Campania, sez. Staccata di Salerno, in riforma della

dalla S.n.c. De Vivo Raffaele e C. avverso l’avviso col quale era
stato disposto il recupero parziale del credito d’imposta per
l’incremento dell’occupazione, in relazione all’assunzione di due
apprendisti, in quanto tale tipologia contrattuale non rientrava tra
quelle ammesse a beneficio. I giudici d’appello hanno
evidenziato che gli originari contratti di apprendistato si erano
trasformati in contratti a tempo indeterminato, ed avevano così
dato vita, in entrambi i casi, ad un unico rapporto di lavoro.
Per la cassazione di tale sentenza, ricorre l’Agenzia delle
Entrate con due motivi. La contribuente resiste con
controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, ex art 360, 1° co, n. 3, cpc, la
ricorrente afferma che, nel ritenere sussistente il credito
d’imposta, la CTR è incorsa in violazione e falsa applicazione
degli artt. 100 cpc; 17, 18 e 19 del dPR n. 633 del 1972; 4, co 5,
lett. f) e co 8 della L. n. 449 del 1997, avendo omesso di
considerare che i due dipendenti, per i quali il beneficio è stato
negato in misura del 50%, erano stati assunti con contratto di
apprendistato di durata inferiore ai tre anni e, comunque,
successivamente al 30.9.1997, data prevista dal punto 7.1 della

i

decisione della CTP di Salerno, ha accolto il ricorso proposto

circolare n. 219 del 1998, che considera, anche, contratti di
durata inferiore, ma solo per dipendenti già assunti a quella
stessa data. 2. Col secondo motivo, la ricorrente deduce vizio di

l’esistenza di un unico contratto di lavoro, a seguito della
trasformazione del rapporto di apprendistato in contratto a tempo
indeterminato, senza indicare il supporto normativo né
esplicitare il percorso logico seguito.
3. Rilevato, anzitutto, che il richiamo alla disposizione in
tema d’interesse ad agire ed alla disciplina dell’IVA è,
all’evidenza, dovuto a mero error calami, il ricorso è infondato.
4. Secondo i dati fattuali esposti dalla ricorrente -peraltro
incontroversi- due dei tre nuovi dipendenti, in riferimento ai
quali l’agevolazione è stata richiesta, sono stati assunti in data 4
ed 11 maggio 1998 con contratto d’apprendistato, ed a tempo
indeterminato, dal 1 novembre 2000. 5. L’accertamento secondo
cui i rapporti di apprendistato, inizialmente instaurati, si sono
trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, dando
luogo a rapporti unitari, non risulta validamente inciso col
secondo motivo del ricorso, che va dichiarato inammissibile, in
quanto in violazione dell’art. 366 bis cpc, applicabile ratione
temporis non è corredato dal c.d. quesito di fatto, id est
dall’indicazione (in una parte del motivo, a ciò deputata) del
fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume
insufficiente, contraddittoria o inidonea a giustificare la

2

motivazione, nella parte in cui la CTR ha concluso per

MENTE DA REGISTRAZIONC
AI SENSI DEL D.P.R. 2 ,S..’4119*-.■
N. 131 TAB. ALL. – N. 5
MAT.ERIA TRIBUTARIA

decisione.
6. A tale stregua, il primo motivo risulta inammissibile,
dato che, con esso, si dibatte della disciplina giuridica

inferiore ai tre anni- diversa da quella accertata.
7. Il ricorso va, in conclusione, rigettato. Le spese seguono
la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità,
liquidate in € 1.700,00 di cui € 200,00, per spese, oltre ad
accessori, come per legge.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2013
Il Consigliere estensore

applicabile ad una situazione -contratto a tempo determinato

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