Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14394 del 30/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 30/06/2011), n.14394

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DI BARI, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viale

Tupini n. 133, presso lo studio dell’avv. De Zordo Agostino, che lo

rappresenta e difende unitamente dall’avv. Vito A. Martielli;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GRAVINA DI PUGLIA, in persona del sindaco pro tempore;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Puglia, sez. 7^, n. 97 del 13 gennaio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dei

26.5.2011 dal consigliere relatore dott. Aurelio Cappabianca;

udito, per l’istituto ricorrente, l’avv. Roberto Bragaglia;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per la declaratoria d’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sentenza in questa sede impugnata ha respinto l’appello promosso dall’I.a.c.p. di Bari avverso sentenza di primo grado reiettiva del ricorso proposto avverso ingiunzione di pagamento i.c.i., per l’anno 1997, relativa ad immobile di sua pertinenza; ciò, tra l’altro, in considerazione della mancata dimostrazione dell’avvenuta impugnazione del prodromico avviso di liquidazione.

Avverso la sentenza di appello, l’I.a.c.p. di Bari ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi, illustrati anche con memoria, deducendo: a) vizio di motivazione in merito alla circostanza relativa all’impugnazione dell’atto prodromico; b) “nullità della sentenza in quanto viziata sotto il profilo della omessa motivazione” in merito alla questione del difetto di motivazione dell’ingiunzione opposta; c) violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i, riguardando l’ingiunzione immobile esente da imposta ai sensi dell’evocata disposizione.

Il Comune intimato non si è costituito.

Il collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma sintetica.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I primi due motivi appaiono inammissibili: il primo, giacchè, censurando la decisione impugnata per aver erroneamente individuato l’atto prodromico, sembra risolversi in denunzia di vizio revocatorio e configura, comunque, sindacato in fatto inammissibile in sede di legittimità; il secondo per difetto di autosufficienza, mancando qualsiasi descrizione dell’ingiunzione impugnata ed, altresì, qualsiasi indicazione in merito alla proposizione della questione nei pregressi gradi del giudizio .

L’inammissibilità del primo motivo e la conseguente definitiva conferma del capo della sentenza che era diretta a censurare, rende superfluo l’esame del terzo motivo.

Alla stregua delle considerazioni i che precedono, s’impone il rigetto del ricorso.

Stante l’assenza d’attività difensiva dell’intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA