Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14394 del 15/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2010, (ud. 12/03/2010, dep. 15/06/2010), n.14394

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10747-2006 proposto da:

FIORDOLIVA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ASCREA 18, presso

lo studio dell’avvocato DELL’ACQUA GAETANO, che lo rappresenta e

difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE MEF, in persona del Ministro pro

tempore, UFFICIO LOCALE AGENZIA DELLE ENTRATE DI ALBANO LAZIALE, in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA

VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 83/2004 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 23/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/03/2010 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito per il ricorrente l’Avvocato DELL’ACQUA GAETANO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato URBANI NERI ALESSIA, che ha

chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 83/20/04 del 23/2/2005 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio respingeva il gravame interposto dalla contribuente società Fiordoliva s.r.l. in liq. nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Roma di rigetto delle riunite opposizioni spiegate nei confronti di cartella di pagamento e di avviso di accertamento in rettifica parziale emessi dall’Agenzia delle entrate di Albano Laziale a titolo di I.V.A. per l’anno d’imposta 1993.

Avverso la suindicata decisione del giudice dell’appello la società Fiordoliva s.r.l. in liq. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1^ motivo la ricorrente denunzia “illegittimità della decisione per violazione di legge”.

Si duole che il giudice dell’appello abbia erroneamente ritenuto che il p.v.c. non dovesse essere allegato all’impugnato atto di rettifica motivato per relationem, argomentando dal rilievo che siffatto onere di allegazione è a pena di nullità previsto solamente dalla successiva L. n. 212 del 2000.

Lamenta che l’atto richiamato nell’impugnato provvedimento motivato per relationem è “verbale redatto da altri militari verbalizzanti” a carico della “società fornitrice Iapigia olii s.r.l.”, invero “estranea” alla ricorrente “se non per il rapporto economico sottostante contestato quale inesistente”.

E che “la rettifica riposa sull’affermazione apodittica che le tre fatture in questione, emesse dalla Iapigia Olii s.r.l. fossero relative ad operazioni inesistenti”, laddove “si è potuto dimostrare che all’esito di una lunga, oltre cinque anni, perizia disposta dal G.U.P. del Tribunale di Velletri sul complesso delle operazioni poste in essere tra le altre anche dalla società oggi ricorrente, per l’anno in questione (1993) non vi sono “rilievi” fondati mossi dai verbalizzanti della G. di F. e non sussistono operazioni inesistenti, con ciò dimostrandosi nel merito, prima ancora che sul punto della legittimità, l’infondatezza delle affermazioni della motivazione della sentenza di appello”.

Con il 2^ motivo la ricorrente denunzia “illegittima inversione dell’onere della prova”.

Si duole che nell’impugnata sentenza il giudice dell’appello inverta “illegittimamente l’onere probatorio” laddove le attribuisce l’onere di provare la “regolarità del proprio operato”, incombendo viceversa all’Ufficio provare l’irregolarità delle scritture contabili e della presentata dichiarazione I.V.A..

Lamenta che il giudice dell’appello non si è pronunciato, “nonostante le doglianze espresse, sia nel ricorso introduttivo, che nell’atto di appello”, sulle “ragioni di contestazione, sia della motivazione per relationem, sia della fattispecie concreta seguita dall’Ufficio nell’adozione del metodo di motivazione per relationem e correlativa quantificazione della rettifica operata”.

Con il 3^ motivo la ricorrente denunzia “illegittimità della motivazione” su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Fa al riguardo “riserva di produrre in corso di giudizio con apposita memoria illustrativa a codesta Ill.ma Corte, la perizia di cui si è fatto cenno e le sue integrazioni (materiale per circa 1000 pagine di elaborato tecnico-contabile-produttivo), con la quale il perito ha sostanzialmente affermato; 1) che la contabilità è stata regolarmente tenuta; 2) che le scritture contabili sono perfettamente in linea con la documentazione di supporto (contabile ed extracontabile); 3) …”, deducendo al riguardo che “Tutto quanto ora indicato, in via riassuntiva, … costituisce prova, nel merito, …

che le affermazioni della G. di F. su cui si è preceduto per accertare la supposta inesistenza delle operazioni di che trattasi costituivano mere “illazioni”, con contenuto calunnioso e che, la conferma degli atti su tali illazioni del tutto basati, da parte dei Giudici di prime cure, sia stata frutto degli “error in iudicando” commessi per la superficialità nell’adozione delle sentenze di merito, con scarsa, se non, addirittura, omessa valutazione delle doglianze eccepite da parte ricorrente, anche di procedura …”, lamentando “l’assoluta inconferenza della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui fa riferimento al “fatto” che, neppure in grado di appello, la ricorrente avrebbe “apportato valide argomentazioni intese a provare la regolarità del proprio operato a conferma della illegittimità della rettifica e della sentenza di primo grado che, con quella, si è inteso confermare”, in quanto “non vi è … nella sentenza impugnata alcun riferimento agli elementi dedotti dall’attuale ricorrente in merito all’insussistenza, comprovata documentalmente, delle, seppur minime violazioni ipotizzate con il rinvio al p.v.c. della G. di F. ivi richiamato”.

Con il 4^ motivo la ricorrente denunzia “difetto” e “contraddittorietà” della motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Lamenta che “i Giudici di appello … nulla dicono in ordine alla doglianza espressa in ordine al difetto di motivazione degli atti impugnati, in particolare in ordina alla duplicazione dell’atto oggi in contestazione (avviso di rettifica parziale) con la pretesa impositiva avanzata successivamente dal medesimo Ufficio impositore con altro atto di rettifica generale per l’anno 1993 (non parziale), nel quale … l’Ufficio ha rettificato integralmente la dichiarazione I.V.A. dell’anno in questione”.

1 motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa, con – fra l’altro – l’esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, essendo inammissibile il motivo nel quale non venga precisato in qual modo e sotto quale profilo (se per contrasto con la norma indicata, o con l’interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina) abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito.

Sebbene l’esposizione sommaria dei fatti di causa non deve necessariamente costituire una premessa a sè stante ed autonoma rispetto ai motivi di impugnazione, è tuttavia indispensabile, per soddisfare la prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che il ricorso, almeno nella parte destinata alla esposizione dei motivi, offra, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonchè delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che tali elementi possano essere conosciuti soltanto mediante il ricorso, senza necessità di attingere ad altre fonti, ivi compresi i propri scritti difensivi del giudizio di merito, la sentenza impugnata ed il ricorso per cassazione (v. Cass., 23/7/2004, n. 13830; Cass., 17/4/2000, n. 4937; Cass., 22/5/1999, n. 4998).

E’ cioè indispensabile che dal solo contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del “fatto”, sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo (v.

Cass., 4/6/1999, n. 5492).

Allorquando con quest’ultimo viene come nella specie in particolare denunziato il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto non è infatti sufficiente una doglianza meramente apodittica e non seguita da alcuna dimostrazione, la stessa non consentendo alla Corte di legittimità di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali la pronunzia impugnata è fatta oggetto di censura (v.

Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 15/2/2003, n. 2312; Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Avuto riguardo al pure denunziato vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 va per altro verso ribadito che esso si configura solamente quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione (in particolare cfr. Cass., 25/2/2004, n. 3803).

Tale vizio non consiste invero nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla parte rispetto a quello operato dal giudice di merito (v. Cass., 14/3/2006, n. 5443; Cass., 20/10/2005, n. 20322).

La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass., 7/3/2006, n. 4842;. Cass., 27/4/2005, n. 8718).

Orbene, i suindicati principi risultano invero non osservati dati odierna ricorrente.

Già sotto l’assorbente profilo dell’autosufficienza, va posto in rilievo come la medesima faccia richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito (es., all'”avviso di rettifica parziale”, alla “cartella esattoriale”, al “p.v.c. della G. di F.”, a “tre fatture emesse dalla predetta società per operazioni “ritenute” inesistenti per importi complessivi di L. 307.000.000″, alla “perizia disposta dal G.U.P. del Tribunale di Velletri”, alla “documentazione contabile”, ai “ricorsi proposti”, al “verbale redatto da altri militari verbalizzanti a carico della ditta fornitrice “estranea” a quella della ricorrente”, alle “tre fatture in questione, emesse dalla Iapigia Olii s.r.l.”) senza che i medesimi risultino invero debitamente riprodotti nel ricorso.

A tale stregua essa non pone questa Corte nella condizione di effettuare il richiesto controllo (anche in ordine alla tempestività e decisività dei denunziati vizi), da condursi sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., l/2/1995, n. 1161).

Va quindi sottolineato che i primi due motivi di ricorso non recano nemmeno l’indicazione del tipo di violazione denunziata e delle norme censurate, le doglianze risultando invero dirette all’atto di rettifica anzichè all’impugnata sentenza. E quanto in particolare al 2^ e al 4^ motivo la ricorrente non formula d’altro canto alcuna denunzi a di error in procedendo ex art. 112 c.p.c..

Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i sopra evidenziati profili, le deduzioni dell’odierna ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., n. 4, in realtà si risolvono nella mera rispettiva doglianza circa l’asseritamente erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322) e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr., da ultimo, Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via, lungi dal censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell’art. 360 c.p.c., la ricorrente in realtà sollecita, cantra ius e cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici dei merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

All’inammissibilità ed infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 3.500,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010

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