Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14394 del 14/07/2016
Cassazione civile sez. III, 14/07/2016, (ud. 06/05/2016, dep. 14/07/2016), n.14394
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 24972/2013 proposto da:
P.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
P.ZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA
NARDONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE RUSSO giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
INA ASSITALIA SPA, (OMISSIS);
– intimata –
nonche’ da:
INA ASSITALIA SPA (OMISSIS), in persona dell’Avv. M.M.,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVUOR 17, presso lo
studio dell’avvocato MICHELE ROMA, che la rappresenta e difende
giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale –
contro
P.F. (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 399/2013 della CORTE D’APPELLO di LECCE,
depositata il 16/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
06/05/2016 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;
udito l’Avvocato MICHELE ROMA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del I motivo del
ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, rilevato che:
– col primo motivo di ricorso, il P. ha dedotto la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c.” assumendo che la causa – soggetta al rito locatizio – non era stata decisa mediante lettura del dispositivo all’udienza fissata per la discussione e precisando che, in tale udienza, il collegio si era limitato ad assumere una “riserva” che era stata “sciolta, dopo oltre sei mesi, con l’inaspettato deposito il 16.5.2013 – della sentenza di cui trattasi, recante la data del 26.2.2013”; ha aggiunto che diversamente da quanto indicato in sentenza – non erano stati concessi neppure i termini di cui all’art. 190 c.p.c. (ancorche’ previsti solo per il rito ordinario);
– sussiste la necessita’ di verificare ex actis le modalita’ con cui la causa e’ stata trattata e decisa;
– deve pertanto richiedersi al giudice a quo la trasmissione del fascicolo d’ufficio.
PQM
rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di richiedere alla Corte di Appello di Lecce di trasmettere l’intero fascicolo d’ufficio relativo alla controversia civile vertente tra P.F. e INA Assitalia s.p.a., iscritta al n. 839 del Ruolo Generale dell’anno 2012 e definita con sentenza n. 399/13.
Cosi’ deciso in Roma, il 6 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2016