Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14393 del 15/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 15/06/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 15/06/2010), n.14393
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –
Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso rgn. 10869/2005 proposto da:
signora D.D.N., di seguito anche “Contribuente”,
rappresentata e difesa dall’avv. Della Rocca Sergio ed elettivamente
domiciliata presso l’avv. Gabriele Giovannmi in Piazza Martiri di
Belfiore n. 2, Roma;
– ricorrente –
contro
l’Agenzia delle entrate, di seguito “Agenzia”;
– intimata –
avverso la revoca, adottata il 18 febbraio 2005, prot. n. 4546, del
provvedimento di autotutela 23 dicembre 2004, n. 36481;
Udita la relazione sulla causa svolta nell’udienza pubblica dell’11
marzo 2010 dal Cons. Dr. Achille Meloncelli;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale SEPE
Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato:
a) che il 22 aprile 2005 è notificato all’Agenzia un ricorso della Contribuente per l’annullamento della revoca n. 4546, adottata il 18 febbraio 2005 e notificata il 21 febbraio 2005, del provvedimento di autotutela 23 dicembre 2004, n. 36481;
b) che la Contribuente ha presentato, il 22 novembre 2002, ricorso per cassazione contro una sentenza della CTR dell’Aquila in tema di accertamento 1991 (avviso di accertamento mod. 740 – (OMISSIS));
c) che il 5 maggio 2004 la Contribuente ha fatto domanda di condono, dopo aver pagato, il 16 aprile 2004, la prima rata del dovuto;
d) che il 15 giugno 2004 l’Agenzia ha notificato alla Contribuente il diniego di condono, che è stata da lei impugnato il 3 settembre 2004;
e) che su istanza di autotutela del 12 ottobre 2004 presentata dalla Contribuente e su suo interpello del 4 novembre 2004, l’Agenzia ha adottato, il 23 dicembre 2004, l’annullamento del diniego di condono;
f) che il 21 febbraio 2005 l’Agenzia notifica la revoca dell’annullamento del 23 dicembre 2004;
g) che tale revoca è ora impugnata dalla Contribuente con ricorso per cassazione, sostenuto con un solo motivo, con il quale si fa valere il difetto di motivazione dell’atto impugnato;
h) che il motivo è fondato, perchè l’atto impugnato, dopo aver elencato nella sua giustificazione, i presupposti di fatto, contiene un dispositivo così formulato: “la revoca del provvedimento di autotutela del 23-12-2004 n. 36481, che aveva posto nel nulla i dinieghi della definizione della lite pendente relativi alla istanza n. 24/2004, prodotta ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16 per l’accertamento dell’anno 1991, notificati il 17-6-2004 ed il 27-10- 2004. Tali dinieghi vanno invece confermati in quanto legittimi e conformi alle disposizioni di leggi presenti in materia”, donde si desume che l’atto è privo di qualsiasi motivazione;
i) che, conseguentemente, il ricorso dev’essere accolto e l’atto impugnato dev’essere annullato;
j) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, annulla l’atto impugnato e condanna l’Agenzia al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di cassazione per Euro 950,00 (novecento e cinquanta), oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010