Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14393 del 14/07/2016
Cassazione civile sez. III, 14/07/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 14/07/2016), n.14393
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 13752/2013 proposto da:
GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, (OMISSIS), in persona del procuratore
speciale Dott. R.P., elettivamente domiciliata in ROMA, V.
DELLA CROCE 44, presso lo studio dell’avvocato ERNESTO GRANDINETTI,
che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
ALLIANZ SPA, in persona del procuratore Dott. P.R.,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio
dell’avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la rappresenta e difende giusta
procura a margine del controricorso;
MEDIALANUM ASSICURAZIONI SPA, in persona dell’Amministratore Delegato
Dott. G.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
CARLO FELICE 103, presso lo studio dell’avvocato LUCA BERCHICCI,
rappresentata e difesa dall’avvocato GIAN LUCA CORLEONE giusta
procura a margine del controricorso;
– controricorrenti –
e contro
P.E., N.C., S.L.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2325/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 02/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
28/04/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito l’Avvocato M. ELISABETTA TABOSSI per delega;
udito l’Avvocato ANTONIO MANGANIELLO per delega;
udito l’Avvocato GIAN LUCA CORLEONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilita’ del
ricorso nei confronti di P. e N. e rigetto del resto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 2/5/2012 la Corte d’Appello di Roma ha respinto il gravame in via principale interposto dalla societa’ Groupama Assicurazioni s.p.a. (gia’ Nuova Tirrena s.p.a.), con assorbimento di quelli in via incidentale spiegati dal sig. P.E. e dalla societa’ Mediolanum Assicurazioni s.p.a., in relazione alla pronunzia Trib. Roma n. 6307/2005 di (parziale) accoglimento della domanda originariamente proposta dal P. di risarcimento dei danni subiti, quale terzo trasportato sull’autovettura Volvo 480 tg. (OMISSIS) condotta dal proprietario N.C., in conseguenza di sinistro stradale avvenuto a (OMISSIS), nel quale quest’ultimo era rimasta coinvolta assieme alle auto Lancia Dedra tg. (OMISSIS) condotta dal proprietario sig. S.L..
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito societa’ Groupama Assicurazioni s.p.a. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico complesso motivo, illustrato da memoria.
Resistono, con separati controricorsi, la societa’ Mediolanum Assicurazioni s.p.a. e la societa’ Allianz s.p.a. (gia’ R.A.S. s.p.a.), nella qualita’ di impresa designata per il F.G.V.S., che ha presentato anche memoria.
Gli altri intimati non hanno svolto attivita’ difensiva.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente osservato che il ricorso non risulta notificato anche ai sigg. P.E. e N.C., litisconsorti necessari.
Rendendosi pertanto necessario provvedere all’integrazione del contraddittorio, va all’uopo concesso termine di giorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza, con conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo.
PQM
La Corte dispone provvedersi all’integrazione del contraddittorio, con notificazione del ricorso ai sigg. P.E. e N.C. nel termine di giorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza, e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Cosi’ deciso in Roma, il 28 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2016