Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14393 del 14/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 14/07/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 14/07/2016), n.14393

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 13752/2013 proposto da:

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, (OMISSIS), in persona del procuratore

speciale Dott. R.P., elettivamente domiciliata in ROMA, V.

DELLA CROCE 44, presso lo studio dell’avvocato ERNESTO GRANDINETTI,

che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ SPA, in persona del procuratore Dott. P.R.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio

dell’avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la rappresenta e difende giusta

procura a margine del controricorso;

MEDIALANUM ASSICURAZIONI SPA, in persona dell’Amministratore Delegato

Dott. G.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

CARLO FELICE 103, presso lo studio dell’avvocato LUCA BERCHICCI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIAN LUCA CORLEONE giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

P.E., N.C., S.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2325/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato M. ELISABETTA TABOSSI per delega;

udito l’Avvocato ANTONIO MANGANIELLO per delega;

udito l’Avvocato GIAN LUCA CORLEONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilita’ del

ricorso nei confronti di P. e N. e rigetto del resto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 2/5/2012 la Corte d’Appello di Roma ha respinto il gravame in via principale interposto dalla societa’ Groupama Assicurazioni s.p.a. (gia’ Nuova Tirrena s.p.a.), con assorbimento di quelli in via incidentale spiegati dal sig. P.E. e dalla societa’ Mediolanum Assicurazioni s.p.a., in relazione alla pronunzia Trib. Roma n. 6307/2005 di (parziale) accoglimento della domanda originariamente proposta dal P. di risarcimento dei danni subiti, quale terzo trasportato sull’autovettura Volvo 480 tg. (OMISSIS) condotta dal proprietario N.C., in conseguenza di sinistro stradale avvenuto a (OMISSIS), nel quale quest’ultimo era rimasta coinvolta assieme alle auto Lancia Dedra tg. (OMISSIS) condotta dal proprietario sig. S.L..

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito societa’ Groupama Assicurazioni s.p.a. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico complesso motivo, illustrato da memoria.

Resistono, con separati controricorsi, la societa’ Mediolanum Assicurazioni s.p.a. e la societa’ Allianz s.p.a. (gia’ R.A.S. s.p.a.), nella qualita’ di impresa designata per il F.G.V.S., che ha presentato anche memoria.

Gli altri intimati non hanno svolto attivita’ difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va pregiudizialmente osservato che il ricorso non risulta notificato anche ai sigg. P.E. e N.C., litisconsorti necessari.

Rendendosi pertanto necessario provvedere all’integrazione del contraddittorio, va all’uopo concesso termine di giorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza, con conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo.

PQM

La Corte dispone provvedersi all’integrazione del contraddittorio, con notificazione del ricorso ai sigg. P.E. e N.C. nel termine di giorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza, e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Cosi’ deciso in Roma, il 28 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA