Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14393 del 09/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 09/06/2017, (ud. 03/02/2017, dep.09/06/2017),  n. 14393

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16043-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.V., EQUITALIA POLIS SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 291/2011 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

SALERNO, depositata il 27/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/02/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;

preliminarmente si dà atto alla difesa del ricorrente che chiede il

termine per rinnovo della notifica, il P.G. non si oppone al rinvio;

udito per il ricorrente l’Avvocato MARCHINI che chiede il rinvio per

rinnovo della notifica;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per il rinvio a nuovo ruolo per

rinnovo della notifica, in via principale inammissibilità nel

merito chiede il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.V. impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino l’avviso di iscrizione ipotecaria su beni immobili per omesso pagamento di cartelle esattoriali, per le quali era stata attivata definizione agevolata ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 12. Il ricorso del contribuente veniva accolto.

La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate, che deduceva l’inammissibilità del ricorso per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, e, nel merito, la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 12 per non essersi perfezionato il condono a causa del ritardo del versamento della seconda ed ultima rata. La Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava l’appello. Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’Agenzia delle Entrate svolgendo due motivi. Le parti intimate non hanno svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha disposto, come da decreto del Primo Presidente del 14.9.2016, che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

1.Con il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la CTR, ritenendo ammissibile il ricorso che non aveva censurato vizi propri dell’iscrizione ipotecaria, ha adottato una motivazione che fa riferimento alla questione della autonoma impugnabilità dell’atto impugnato, laddove l’Ufficio si era limitato a censurare l’assenza nel ricorso di specifiche doglianze attinenti a vizi propri del provvedimento. Si rileva, inoltre, che i giudici di appello hanno omesso di considerare che nel giudizio di primo grado Equitalia Avellino S.p.A. aveva dato prova dell’avvenuta notifica delle cartelle esattoriali.

2. Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate censura la sentenza impugnata, denunciando la violazione dell’art. 12 della legge n. 289 del 2002, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, atteso che la CTR ha erroneamente dichiarato la validità della definizione degli omessi o tardivi versamenti di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 12 attraverso una illegittima interpretazione analogica delle norme, alla luce del quadro normativo degli istituti premiali di cui alla L. n. 289 cit., artt. 7, 8, 9, 15 e 16.

3. Va preliminarmente rilevato che il presente ricorso, come risulta dalla allegata relata di notifica, non è stato notificato all’intimato, per errore nell’esecuzione del procedimento notificatorio. Il ricorso è stato notificato al contribuente presso il domicilio eletto, ossia lo studio degli avv.ti Giovanni Antonio Cillo e Floriana Taccone, in Atripalda (AV) alla via Dante n. 31.

Il plico è stato restituito per irreperibilità del destinatario, per un evidente errore di indirizzo, in quanto lo studio dei predetti avvocati è sito in Avellino, alla via Dante n. 31, e non in Atripalda (AV), pur risultando dalla sentenza impugnata, e dall’atto di appello, l’individuazione corretta dell’indirizzo dello studio degli avvocati, luogo in cui B.V. ha eletto domicilio.

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.

Deve, infatti, trovare applicazione il principio secondo cui, nell’ipotesi di ricorso per cassazione notificato in un luogo non avente alcun tipo di collegamento o relazione con il destinatario, la notificazione non può dirsi validamente eseguita, atteso che la mancanza del suddetto rapporto impedisce di riconoscere nell’atto la rispondenza del modello legale alla sua categoria e, conseguentemente, è inapplicabile la sanatoria ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. (Cass. n. 7959 del 2016, Cass. 6237 del 2005). Inoltre, parte ricorrente non si è tempestivamente attivata per il rinnovo del procedimento notificatorio all’indirizzo esatto del destinatario (Cass. n. 14337 del 2014, Cass. n. 21819 del 2016).

4.Va, pertanto, dichiarata l’inammissibilità del ricorso, senza oneri di spese processuali, attesa la mancata costituzione della parte intimata.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

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