Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14392 del 30/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 30/06/2011), n.14392

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.D., elettivamente domiciliato in Roma, Largo Ignazio

Jacometti, presso lo studio dell’avv. Claudio Ciarrocchi,

rappresentato e difeso dagli avv.ti Abate Filiberto e Giovanni Pica;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI VEROLI, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, via della Federico Gonfalonieri n. 5, presso lo

studio dell’avv. Mattia Ioannucci, rappresentato e difeso dall’avv.

Iannarilli Bruno;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Lazio, sez. 29^, n. 1053 del 31 dicembre 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26.5.2011 dal consigliere relatore dott. Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3;

udito, per il Comune controricorrente, l’avv. Bruno Iannailli;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente propose ricorso avverso avviso di accertamento ici, per l’anno 1996, relativo ad area di sua proprietà qualificata edificatoria dal P.R.G. approvato con Delib. 8 agosto 1994.

Costituitosi il Comune, l’adita commissione tributaria respinse il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello del contribuente, dalla commissione regionale.

Avverso la decisione di appello, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione in sei motivi.

Il Comune ha resistito con controricorso.

Il collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma sintetica.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In ordine di priorità logico-giuridica, va esaminato il sesto motivo di ricorso, con il quale il contribuente si duole del fatto che, in appello, la controversa sia stata trattata in udienza pubblica, con il solo intervento del difensore del Comune, in assenza di valida istanza di trattazione in pubblica udienza.

La doglianza è fondata.

Al riguardo, deve invero, in primo luogo, rilevarsi che, l’esame degli atti del giudizio di merito (imposto dalla natura della censura) rivela che, in grado di appello, la discussione è avvenuta in pubblica udienza, alla presenza del solo difensore del Comune, senza che la correlativa istanza fosse stata proposta del contribuente appellante ed in presenza di istanza invalidamente proposta dal Comune, in quanto inserita nelle controdeduzioni depositate ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 54 ma non notificata alla controparte (cfr. Cass. 10678/09).

Tanto premesso in fatto, deve rilevarsi in diritto che, in tema di contenzioso tributario, la circostanza che la trattazione della controversia sia tenuta nella forma della discussione in pubblica udienza, con l’intervento del difensore di una sola parte, in assenza dell’apposita istanza D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 33 determina non una mera irregolarità del procedimento, bensì una vera e propria lesione del diritto di difesa dell’altra parte, garantito dall’art. 24 Cost., con conseguente nullità dell’udienza di discussione nonchè della sentenza emessa all’esito della stessa e di ogni altro atto conseguente (cfr. Cass. 16432/03 e, per l’ipotesi inversa di trattazione in camera di consiglio in presenza di istanza di pubblica udienza, Cass. 3559/10).

Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impone l’accoglimento del motivo di ricorso in rassegna con assorbimento degli altri.

La sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di cassazione, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il sesto motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di cassazione, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011

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