Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14392 del 27/05/2019

Cassazione civile sez. III, 27/05/2019, (ud. 11/04/2019, dep. 27/05/2019), n.14392

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23933-2017 proposto da:

P.A., domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE

della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’AVVOCATO

MARCO SANVITALE, per procura in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

D.M.S., G.A. e D.M.M., elettivamente

domiciliati in ROMA, via DELLE MEDAGLIE D’ORO n. 113, presso lo

studio dell’AVVOCATO MASSIMILIANO PANETTA, rappresentati e difesi

dagli AVVOCATI VITTORIO SUPINO e LORENZINA IEZZI, per procura in

calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

A.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 605/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 12/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/04/2019 dal Consigliere Dott. CRISTIANO VALLE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilità ed in subordine

per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Patrizia Sanguedolce, in sostituzione dell’Avvocato

Vittorio Supino per i controricorrenti, che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di L’Aquila, con sentenza n. 605 del 12 aprile 2017 ha, per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, riformato parzialmente la sentenza del Tribunale di Chieti n. 433 del 2010, riducendo l’ammontare del risarcimento dei danni a carico di P.A. in favore dei genitori e del fratello di D.M.F., liquidando la somma di Euro ventimila ciascuno in favore di D.M.S. e di G.A. e di Euro diecimila in favore di D.M.M., con condanna al pagamento delle spese di lite in favore dei predetti nella misura della metà per entrambi i gradi del giudizio, e per l’intero nei confronti di A.V..

Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre per cassazione con tre motivi P.A., che ha pure depositato memoria per la discussione.

S. e D.M.M. ed G.A. resistono con controricorso.

A.V. è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso censura la sentenza della Corte di L’Aquila ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 2043,2056,2059 e 1223 c.c. in ordine al riconoscimento di un danno risarcibile in favore dei prossimi congiunti di D.M.F..

Il secondo mezzo è articolato per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente degli artt. 2056 e 1226 c.c., per avere la Corte territoriale applicato, nella liquidazione del danno, un criterio puramente equitativo, del tutto avulso da parametri oggettivi e comunque non avente riferimento alle Tabelle elaboratore dal Tribunale di Milano.

Il terzo motivo è rubricato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 per violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c. in relazione ad omessa pronuncia sulla domanda del P. nei confronti dell’ A., chiamato in causa e per condanna alle spese dello stesso P. nei confronti dell’ A..

Il primo motivo è infondato, la Corte territoriale, nel confermare la statuizione di condanna, del giudice di primo grado, in punto di responsabilità del P., ha inteso riconoscere in favore dei genitori e del fratello del giovane D.M.F. il danno morale derivante loro dal repentino, dopo l’aggressione subita dal figlio e fratello ad opera del P., mutamento d’umore, di comportamento e di abitudini di vita. Sul punto l’apprezzamento del giudice di merito è scevro da mende relative all’applicazione delle norme in tema di illecito civile e segnatamente degli artt. 2043,2059 e 1223 c.c., invocati nel motivo di ricorso, e dà seguito ad un costante orientamento (Cass. n. 20667 del 05/10/2010: “Ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell’art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, con conseguente legittimazione del congiunto ad agire “iure proprio” contro il responsabile. La liquidazione di tale tipologia di danno deve avvenire in via equitativa, in forza di una sua valutazione complessiva, potendosi ricorrere a presunzioni sulla base di elementi oggettivi, forniti dal danneggiato, quali le abitudini di vita, la consistenza del nucleo familiare e la compromissione delle esigenze familiari.”. La sentenza in scrutinio richiama le dichiarazioni testimoniali assunte in prime cure e condivide l’apprezzamento delle stesse effettuato dal tribunale. Non vi è, quindi, riscontrata l’aderenza della sentenza d’appello ai richiamati parametri normativi, spazio per un diverso apprezzamento delle circostanze fattuali.

Il secondo mezzo è, parimenti, infondato.

Come già sopra tratteggiato la Corte territoriale ha effettuato una liquidazione equitativa del danno (ammessa dalla giurisprudenza di questa Corte, come già sopra riportata: Cass. n. 20667 del 2010, e più di recente, Cass. n. 22909 del 13/12/2012: “il danno non patrimoniale patito dai prossimi congiunti della vittima di lesioni personali va liquidato tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto e senza alcun automatismo”), ma, al contrario della prospettazione di cui al ricorso, l’ha ancorata a parametri oggettivi ed ha operato una valutazione complessiva (richiamando presunzioni relative al mutamento delle abitudini di vita, la consistenza del nucleo familiare e la compromissione delle esigenze familiari), quali l’entità delle lesioni subite da D.M.F. con applicazione, ai fini della stima del danno non patrimoniale, di una consistente riduzione rispetto alla somma riconosciuta ai D.M.- G. in prime cure. Il secondo mezzo è, quindi, rigettato.

Il terzo motivo è del tutto destituito di fondamento.

La chiamata in causa dell’ A. è stata richiesta dal P., al fine di ottenere sollievo, almeno parziale, della propria posizione, senza che in alcun modo gli attori originari, ossia i genitori ed il fratello di D.M.F., avessero chiesto la condanna dell’ A., pure coprotagonista dell’aggressione in danno del figlio e della di lui fidanzata o avessero esteso la loro domanda nei confronti del chiamato.

Ne consegue, come correttamente ritenuto dalla sentenza in scrutinio, che l’onere delle spese processuali dovesse gravare per intero, nei confronti dell’ A., sul P. (Cass. n. 04958 del 04/0372007: “Le spese sostenute dal terzo chiamato in giudizio a titolo di garanzia impropria sono legittimamente poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia”.

Il ricorso è, pertanto, rigettato.

Le spese di lite di questo giudizio di legittimità seguono la soccombenza del P. nei confronti dei controricorrenti.

Nulla per le spese nei confronti dell’ A., rimasto intimato.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA ed IVA come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione terza civile, il 11 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2019

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