Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14392 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 25/05/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 25/05/2021), n.14392

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18241/2019 proposto da:

CLP SVILUPPO INDUSTRIALE S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLELIA n. 18,

presso lo studio dell’Avvocato RAFFAELE RIVETTI, rappresentata e

difesa dagli Avvocati GIOVANNA TUSSINO, SEVERINO NAPPI.

– ricorrente –

contro

R.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO n.

32, presso lo studio dell’Avvocato RAFFAELLA STURDA’, rappresentato

e difeso dall’Avvocato ALESSANDRO DI DATO.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2416/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 03/04/2019 R.G.N. 315/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2021 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per estinzione del ricorso;

udito l’Avvocato CARLO CALENDA, per delega verbale Avvocato SEVERINO

NAPPI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza n. 2416 del 2019 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede del 12.1.2018 con la quale era stata rigettata l’opposizione, proposta dalla CLP Sviluppo Industriale spa, avverso l’ordinanza resa in fase sommaria la quale aveva dichiarato nullo il licenziamento intimato il 21.7.2016 da essa società al dipendente R.R. ed aveva disposto la reintegra di quest’ultimo nel posto di lavoro ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, con condanna al pagamento di una indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto goduta.

2. Il recesso era stato intimato perchè il R., operatore di esercizio con inquadramento nel livello 183 Area Professionali 3 del CCNL del settore Autoferrotranvieri, era stato dichiarato inidoneo alle mansioni in virtù di un accertamento reso dal medico competente in data 9.5.2016.

3. A fondamento della decisione la Corte territoriale ha rilevato che: 1) il dipendente aveva subito un infarto il (OMISSIS) e, dopo un periodo di assenza, ritornò in servizio a seguito di dichiarazione di idoneità del 5.11.2014; 2) in mancanza di peggioramenti o aggravamenti, era stato poi licenziato per inidoneità nel maggio del 2016; 3) l’azienda non aveva fornito alcuna specificazione concreta sulla genericità del certificato medico del (OMISSIS) (che non riportava le mansioni svolte) nè aveva assolto all’onere, sulla stessa gravante, circa la possibilità di reimpiegare il dipendente in altre mansioni; 4) quanto, poi, ad una dedotta crisi aziendale che non avrebbe consentito il reimpiego del lavoratore, dalla documentazione prodotta si rilevava che la paventata crisi economica era, in realtà, solo apparente.

4. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la CLP Sviluppo Industriale spa affidato a sei motivi, cui ha resistito con controricorso R.R..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione alla ultra-petizione in cui era incorsa la sentenza di appello, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la Corte territoriale fondato la propria decisione sul certificato medico competente del (OMISSIS) attestante l’inidoneità del lavoratore alle mansioni di appartenenza, senza considerare che tale certificazione non era stata mai contestata o impugnata e, anzi, il lavoratore stesso aveva ammesso e riconosciuto la propria inidoneità.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 7 St. lav. nella parte in cui era stata disposta la reintegrazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere ritenuto la Corte di merito che il fatto posto a base del licenziamento (inidoneità alle mansioni) doveva essere considerato sussistente, con conseguente applicazione, pertanto, della tutela ex art. 18 comma 7 St. lav. e non di quella di cui all’art. 18 comma 4 stessa Legge.

4. Con il terzo motivo la società lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, artt. 3 e 5, art. 18, comma 7 St. Lav. e dell’art. 115 c.p.c., comma 1, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere errato la Corte di appello a ritenere che non era stato assolto, non essendo stato esibito il “LUL”, l’onere di provare l’impossibilità di reimpiegare il dipendente in altre mansioni compatibili con il suo stato di salute, ignorando le allegazioni in fatto dedotte dalla società, la prova testimoniale acquisita al processo e la produzione documentale versata in atti, idonee a dimostrare la legittimità del recesso de quo: il tutto con una motivazione apparente, non idonea a sorreggere la decisione.

5. Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la motivazione apparente, per essersi sottratta la Corte territoriale al dare risposta alle specifiche e concrete questioni poste dalla società con il reclamo.

6. Con il quinto motivo la società si duole della violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, in relazione alla mancata ammissione dei capitoli di prova dedotti tempestivamente dalla CLP nonchè sull’errore di percezione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non essere stati ammessi i capitoli di prova, articolati in primo grado e reiterati in sede di reclamo, in ordine alla effettiva sussistenza della impossibilità di ricollocare il R. in altre posizioni lavorative, essendo tutte le altre esistenti in azienda già occupate.

7. Con il sesto motivo si obietta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla circostanza che tutte le restanti posizioni aziendali all’epoca del recesso del R. erano occupate dal rimanente personale (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

8. Ciò premesso, deve darsi atto che, nelle more, è stato depositato il verbale di conciliazione, redatto all’udienza del 6.10.2020 innanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, con cui le parti hanno formalizzato la loro volontà di definire in via bonaria ogni questione tra loro insorta e connessa alla sentenza oggi gravata.

9. In detto verbale (punto 10) si legge che la società ha dichiarato, tra l’altro, di rinunciare al ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 2416 del 2019 e che il R. accettava tale rinuncia, rinunciando a sua volta al proprio controricorso.

10. Il suddetto verbale, oltre che dal giudice, risulta sottoscritto dalle parti e dai loro difensori.

11. Vertendosi in ipotesi di rinuncia ex art. 390 c.p.c., con conseguente accettazione, non resta che dichiarare l’estinzione del giudizio, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4.

12. Non sussistono, altresì, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per il ricorrente, atteso che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; n. 23175/2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo, nulla disponendo in ordine alle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

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