Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14392 del 15/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 15/06/2010), n.14392

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15640-2005 proposto da:

COMUNE DI LOANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 43 presso lo studio dell’avvocato

D’AYALA VALVA FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato UCKMAR VICTOR, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

O.M., S.V., S.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 30/2005 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 16/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/03/2010 dal Consigliere Dott. MARIAIDA PERSICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio che ha concluso per l’accoglimento.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

O.M., S.V. e S.P., in qualità di eredi di S.M. proponevano ricorso avverso l’avviso di accertamento con il quale il Comune di Loano aveva rettificato la dichiarazione ICI per gli anni 1998, 1999, e 2000 relativamente ad un terreno, in quanto ritenuto edificabile; eccepivano in particolare l’omessa qualificazione delle aree; la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11 per decadenza dei termini e difetto di motivazione;

l’inesistenza de presupposto oggettivo; la violazione della norma della L. n. 212 del 2000 ed infine l’illegittimità delle sanzioni in quanto intrasmissibili agli eredi.

Il Comune resisteva. La C.T.P. di Savona respingeva il ricorso.

La relativa sentenza veniva impugnata dai contribuenti che eccepivano la decadenza del termine per la notifica dell’atto di accertamento, la mancanza di decisione sulla eccezione di omessa qualificazione dell’atto impugnato nonchè la carenza e contraddittorietà della motivazione. Il Comune resisteva e depositava appello incidentale ribadendo la legittimità dell’accertamento.

La Commissione tributaria regionale riuniti n. tre procedimenti pendenti tra le stesse parti relativi ad impugnazione di n. tre sentenze, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello ed annullava gli atti impugnati.

Contro tale sentenza il Comune, – premesso che il (OMISSIS) i contribuenti unitamente ai proprietari di altri terreni avevano presentato uno strumento urbanistico di iniziativa privata; che quest’ultimo era stato approvato con Delib. Giunta 26 febbraio 1997;

che con Decreto n. 372 del 1998 la Regione Liguria aveva approvato sia il P.R.G. adottato dal Comune di Loano che il piano particolareggiato nel quale rientra lo strumento urbanistico di cui sopra – ricorre con duplice motivo e deposita altresì memoria ex art. 378 c.p.c.; l’intimato non resiste.

Diritto

MOTIVAZIONE

Il Comune, con il primo motivo, ha dedotto la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 e art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) sul rilievo che la C.T.R. ha disposto l’annullamento degli atti impugnati sulla base di un motivo (destinazione agricola delle aree in questione e loro edificabilità solo per effetto della Delib.

Giunta Comunale 29 dicembre 2000, n. 262) mai prospettato dal contribuente, che si è limitato a contestare gli accertamenti sotto il profilo della mancata indicazione della denominazione dei provvedimenti e del difetto di motivazione.

Tale censura è infondata (a prescindere dai profili di inammissibilità, avuto riguardo alla relativa genericità, che non consente ex actis di apprezzarne la veridicità, prima del relativo esame nel merito) in virtù del consolidato principio affermato da questa Corte (n. 1170 del 23/01/2004, Rv. 569603).

Se è vero che la Corte di Cassazione, allorquando sia denunciato un errar in procedendo, quale indubbiamente il vizio di ultra o extrapetizione, è anche giudice del fatto ed ha il potere – dovere di esaminare direttamente gli atti di causa, tuttavia, per il sorgere di tale potere – dovere è necessario, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) per aver ignorato il giudicato formatosi per lo stesso immobile ed i medesimi anni nei confronti dell’altro proprietario per la quota indivisa del 50%.

Tale censura è inammissibile secondo il consolidato principio espresso da questa Corte: (n. 10330 del 01/07/2003, Rv. 564680): “In base al principio di autosufficienza, è inammissibile il ricorso per cassazione che non consenta l’immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere e delle ragioni per cui si chieda la cassazione della sentenza di merito, nè permetta la valutazione della fondatezza di tali ragioni “ex actis”, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti estranee al ricorso e, quindi, ad elementi ed atti attinenti al pregresso giudizio di merito”.

Nel caso di specie la doglianza in esame, oltre a non aver costituito – secondo l’impugnata sentenza – oggetto di specifico motivo d’appello, non è stata suffragata da quegli elementi specifici (allegazione della sentenza e del relativo passaggio in giudicato) che avrebbero potuto consentire a questa Corte di valutare l’esistenza e l’inerenza di un eventuale giudicato esterno.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b e D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. G, nonchè vizio della motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) per avere l’impugnata sentenza ritenuto non sussistente l’edificabilità delle aree in questione prima della Delib. Giunta Comunale 29 dicembre 2000 con la quale, ai sensi dell’art. 59 sopra citato, il Comune adottava la perizia di stima avente ad oggetto le aree edificabili. Anche tale censura è inammissibile, avuto riguardo alla relativa genericità, che non consente ex actis di apprezzarne la veridicità, prima del relativo esame nel merito. Secondo i principi consolidati enucleati da questa Corte (Cass. n. 10330 del 2003; n. 24178 del 2009; n. 24940 del 2009; n. 18421 del 2009; n. 15263 del 2007): “In base al principio di autosufficienza, è inammissibile il ricorso per cassazione che non consenta l’immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere e delle ragioni per cui si chieda la cassazione della sentenza di merito, nè permetta la valutazione della fondatezza di tali ragioni “ex actis”, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti estranee al ricorso e, quindi, ad elementi ed atti attinenti al pregresso giudizio di merito”.

Nel caso di specie la censura risulta prospettata in violazione del principio di autosufficienza, in quanto non consente il controllo di legittimità sulla base del solo ricorso, senza l’ausilio dell’esame degli altri atti del processo, e non consente, altresì, di individuare il collegamento delle sintetiche enunciazioni del mezzo con la sentenza impugnata e le argomentazioni che la sostengono.

Non vi è materia di provvedimento in ordine alle spese stante la mancata resistenza dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010

 

 

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