Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14392 del 14/07/2016
Cassazione civile sez. III, 14/07/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 14/07/2016), n.14392
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 26158/2014 proposto da:
D.D.B. O B.M., C.M.M.R.,
D.D.V., D.D.E., D.D.A.,
D.D.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OVIDIO 26, presso lo
studio dell’avvocato MAURIZIO AMENTA, rappresentati e difesi dagli
avvocati ANTONIA INGROSSO, NICOLE PETRUCCI giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
ALLIANZ gia’ RAS ASSICURAZIONI SPA, in persona dei procuratori Dr.
C.A. e Dr.ssa G.A., elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO
SPADAFORA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ANTONIO SPADAFORA giusta procura speciale in calce al controricorso;
MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS) in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui e’ difeso per
legge;
– controricorrenti –
e contro
AUSL LE/(OMISSIS), OSPEDALE (OMISSIS);
– intimati –
Nonche’ da:
AUSL LE/(OMISSIS) in persona del Direttore Generale pro tempore Dott.
M.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BRESCIA 29,
presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ZACHEO, rappresentato e
difeso dall’avvocato ANDREA SCARPELLINI CAMILLI giusta procura
speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrenti incidentali –
contro
D.D.B., C.M.M.R.,
D.D.V., D.D.E., D.D.A., D.D.S.
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OVIDIO 26, presso lo studio
dell’avvocato MAURIZIO AMENTA, rappresentati e difesi dagli avvocati
ANTONIA INGROSSO, NICOLE PETRUCCI giusta procura speciale a margine
del ricorso principale;
– controricorrenti all’incidentale –
contro
D.R., MINISTERO DELLA SALUTE, RAS ASSICURAZIONI SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 460/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,
depositata il 23/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/04/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito l’Avvocato ANTONIA INGROSSO;
udito l’Avvocato MANGANIELLO ANTONIO per delega;
udito l’Avvocato LUCIA CAMPOREALE per delega;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento
principale e rigetto dell’incidentale; in subordine rinvio a n.r. in
attesa del deposito sentenza delle S.U..
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 23/6/2014 la Corte d’Appello di Lecce, in parziale accoglimento del gravame interposto dai sigg. C.M.M.R. ed altri – quali eredi del sig. D.D.G. – e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Lecce n. 2037 del 2009, ha parzialmente accolto la originaria domanda proposta nei confronti del Ministero della sanita’, della Asl Le/(OMISSIS) e dell’Ospedale “(OMISSIS)” di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza di epatite di tipo “C” dal D.D.G. contratta all’esito di profilassi antitetanica con Gamma – Tet, cui era stata sottoposto (OMISSIS).
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i sigg. C.M.M.R. ed altri – uali eredi del sig. D.D.G. – propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 7 motivi, illustrati da memoria.
Resistono con separati controricorsi il Ministero della Salute e la Asl Le/(OMISSIS), la quale ultima spiega altresi’ ricorso incidentale sulla base di 2 motivi, cui resistono con controricorso i sigg. C.M.M.R. ed altri, nella qualita’, e la societa’ Allianz s.p.a. (gia’ R.A.S. s.p.a.), che ha presentato anche memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente osservato che al 6 e al 7 motivo del ricorso principale risulta sollevata la questione della compensabolita’ dell’indennizzo ex L. n. 210 del 1992, con l’ammontare liquidato a titolo di risarcimento del danno (nella specie, da epatite di tipo “C” contratta all’esito di profilassi antitetanica con Gamma – Tet), giusta i rispettivi presupposti applicativi, (anche) della cui disamina risultano essere state investite le Sezioni Unite di questa Corte, la cui pronunzia si appalesa pertanto senz’altro opportuno attendere, dovendo conseguentemente disporsi il rinvio della causa a nuovo ruolo.
PQM
a Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, in attesa della pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte in ordine alla questione della compensabilita’ dell’indennizzo ex L. n. 210 del 1992 con l’ammontare liquidato a titolo di risarcimento del danno, da epatite di tipo “C” contratta all’esito di intervento medico effettuato in struttura sanitaria.
Cosi’ deciso in Roma, il 13 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2016