Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14392 del 14/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 14/07/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 14/07/2016), n.14392

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 26158/2014 proposto da:

D.D.B. O B.M., C.M.M.R.,

D.D.V., D.D.E., D.D.A.,

D.D.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OVIDIO 26, presso lo

studio dell’avvocato MAURIZIO AMENTA, rappresentati e difesi dagli

avvocati ANTONIA INGROSSO, NICOLE PETRUCCI giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ALLIANZ gia’ RAS ASSICURAZIONI SPA, in persona dei procuratori Dr.

C.A. e Dr.ssa G.A., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO

SPADAFORA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ANTONIO SPADAFORA giusta procura speciale in calce al controricorso;

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS) in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui e’ difeso per

legge;

– controricorrenti –

e contro

AUSL LE/(OMISSIS), OSPEDALE (OMISSIS);

– intimati –

Nonche’ da:

AUSL LE/(OMISSIS) in persona del Direttore Generale pro tempore Dott.

M.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BRESCIA 29,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ZACHEO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANDREA SCARPELLINI CAMILLI giusta procura

speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

contro

D.D.B., C.M.M.R.,

D.D.V., D.D.E., D.D.A., D.D.S.

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OVIDIO 26, presso lo studio

dell’avvocato MAURIZIO AMENTA, rappresentati e difesi dagli avvocati

ANTONIA INGROSSO, NICOLE PETRUCCI giusta procura speciale a margine

del ricorso principale;

– controricorrenti all’incidentale –

contro

D.R., MINISTERO DELLA SALUTE, RAS ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 460/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 23/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato ANTONIA INGROSSO;

udito l’Avvocato MANGANIELLO ANTONIO per delega;

udito l’Avvocato LUCIA CAMPOREALE per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento

principale e rigetto dell’incidentale; in subordine rinvio a n.r. in

attesa del deposito sentenza delle S.U..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 23/6/2014 la Corte d’Appello di Lecce, in parziale accoglimento del gravame interposto dai sigg. C.M.M.R. ed altri – quali eredi del sig. D.D.G. – e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Lecce n. 2037 del 2009, ha parzialmente accolto la originaria domanda proposta nei confronti del Ministero della sanita’, della Asl Le/(OMISSIS) e dell’Ospedale “(OMISSIS)” di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza di epatite di tipo “C” dal D.D.G. contratta all’esito di profilassi antitetanica con Gamma – Tet, cui era stata sottoposto (OMISSIS).

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i sigg. C.M.M.R. ed altri – uali eredi del sig. D.D.G. – propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 7 motivi, illustrati da memoria.

Resistono con separati controricorsi il Ministero della Salute e la Asl Le/(OMISSIS), la quale ultima spiega altresi’ ricorso incidentale sulla base di 2 motivi, cui resistono con controricorso i sigg. C.M.M.R. ed altri, nella qualita’, e la societa’ Allianz s.p.a. (gia’ R.A.S. s.p.a.), che ha presentato anche memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va pregiudizialmente osservato che al 6 e al 7 motivo del ricorso principale risulta sollevata la questione della compensabolita’ dell’indennizzo ex L. n. 210 del 1992, con l’ammontare liquidato a titolo di risarcimento del danno (nella specie, da epatite di tipo “C” contratta all’esito di profilassi antitetanica con Gamma – Tet), giusta i rispettivi presupposti applicativi, (anche) della cui disamina risultano essere state investite le Sezioni Unite di questa Corte, la cui pronunzia si appalesa pertanto senz’altro opportuno attendere, dovendo conseguentemente disporsi il rinvio della causa a nuovo ruolo.

PQM

a Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, in attesa della pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte in ordine alla questione della compensabilita’ dell’indennizzo ex L. n. 210 del 1992 con l’ammontare liquidato a titolo di risarcimento del danno, da epatite di tipo “C” contratta all’esito di intervento medico effettuato in struttura sanitaria.

Cosi’ deciso in Roma, il 13 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2016

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