Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14392 del 09/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 09/06/2017, (ud. 22/03/2017, dep.09/06/2017),  n. 14392

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21515/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso 12, l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Giardelli Costruzioni S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.

Massimo Coccia e Luca Pardo, con domicilio eletto in Roma, piazza

Adriana 15, presso lo studio dei difensori;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, depositata l’11 novembre 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2017

dal Consigliere Giuseppe Tedesco.

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che ha accolto l’appello della contribuente contro la sentenza di primo grado in relazione a un avviso di accertamento emesso per l’anno di imposta 2005, con il quale fu rettificato il reddito di impresa in relazione al maggior valore di immobili venduti rispetto al prezzo dichiarato;

che il ricorso per cassazione (cui la contribuente ha reagito con controricorso) è proposto sulla base di tre motivi, il primo dei quali deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e della L. n. 212 del 2000, art. 7 per avere la Ctr ritenuto nullo l’avviso di accertamento per la mancata allegazione dei questionari inviati agli acquirenti; e tanto ha fatto per ciò solo, in palese contrasto con i principi giurisprudenziali in tema di motivazione per relationem;

che il motivo è fondato;

che finalità per cui è richiesta la motivazione del provvedimento impositivo è quella di delimitare l’ambito delle contestazioni proponibili dall’Ufficio nel successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente in grado di conoscere l’an ed il quantum della pretesa tributaria al fine di approntare una idonea difesa; da qui la conseguenza che il corrispondente obbligo deve ritenersi assolto con l’enunciazione dei presupposti adottati e delle relative risultanze, mentre le questioni attinenti all’idoneità del criterio applicato in concreto attengono al diverso piano della prova della pretesa tributaria;

che in rapporto a tale finalità è stato chiarito, proprio in materia di motivazione di atti tributario per relationem, che la legittimità dell’atto impositivo postula la conoscenza o la conoscibilità da parte del contribuente dell’atto richiamato, purchè il suo contenuto serva ad integrare la motivazione, con esclusione quindi dei casi in cui essa sia già sufficiente e il richiamo ad altri atti abbia pertanto solo valore narrativo o il contenuto di ulteriori atti sia già riportato nell’atto noto.

Ai fini dell’annullamento il contribuente deve quindi provare non solo che gli atti ai quali fa riferimento l’atto impositivo o quelli cui esso rinvia sono a lui sconosciuti, ma anche che almeno una parte del contenuto di essi sia necessaria ad integrare direttamente o indirettamente la motivazione del suddetto atto impositivo, e che quest’ultimo non la riporta, per cui non è comunque venuto a sua conoscenza (Cass. n. 2614/2016);

che è stato inoltre chiarito che l’Amministrazione finanziaria non è tenuta ad includere nell’avviso di accertamento la notizia delle prove, essendo sufficiente che le indicate informazioni siano in qualsiasi modo accessibili al contribuente, anche in forma riassuntiva, e possano essere contestate attraverso l’impugnazione dell’atto che le recepisce (Cass. n. 6327/2016);

che ciò posto è evidente l’errore in cui è incorsa la Ctr, per avere ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento per il solo fatto della mancata allegazione dei questionari, mentre, in base ai principi di giurisprudenza sopra richiamati, la mancata allegazione e riproduzione di un atto richiamato nella motivazione (o nel p.v.c. a cui l’atto impositivo faccia rinvio) non è mai censurabile in modo formale, ma se e nella misura in cui ne sia rimasta pregiudicata la finalità della motivazione;

che l’accoglimento del primo motivo importa l’assorbimento del secondo, che considera la medesima questione sotto il profilo del vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

che si giustifica in relazione al motivo accolto la cassazione della sentenza con rinvio per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

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