Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14392 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14392

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36862-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARBIA, 15,

presso lo studio dell’avvocato MARIA ROSARIA SERNICOLA, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6181/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIAA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 19/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE

MARIA ENZA.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione, previa riunione di due distinti ricorsi, avverso, rispettivamente, il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso IRAP, anno 2009, e la cartella di pagamento IRAP anno 2010, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. La CTR ha ritenuto, sulla base della documentazione prodotta dal contribuente, avvocato, non sussistente il requisito impositivo dell’autonoma organizzazione, per non essersi avvalso del lavoro di dipendenti o di collaboratori.

In particolare, secondo la CTR, quanto ai compensi erogati in favore di diversi avvocati, essi devono ritenersi estranei al requisito dell’autonoma organizzazione, in quanto attinenti ad una assistenza di tipo professionale.

G.A. si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1, e art. 3, comma 1, lett. c), in combinato disposto con l’art. 2697 c.c., commi 1 e 2, l’art. 2727 c.c. e l’art. 2729 c.c., comma 1, nonchè con il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, per avere la CTR ritenuto che la semplice dimostrazione della mancanza di dipendenti era sufficiente ad integrare l’onere della prova ai fini dell’esenzione dall’Irap ai liberi professionisti, ritenendo irrilevanti i compensi corrisposti a terzi.

Il ricorso è fondato.

Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte (SS.UU. n. 9451/2016) l’esercizio delle attività di lavoro autonomo, è escluso dall’Irap solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata.

Al fine di dare concretezza al concetto di autonoma organizzazione questa Corte ha ribadito che il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre, quando il contribuente:

a) sia, sotto qualsiasi forma il responsabile dell’organizzazione; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività, oppure si avvalga in modo non occasionale del lavoro altrui (da ultimo Cass. 32510/2019, n. 31778/2019, n. 9325/2017)

Tali fattori inequivocabilmente costituiscono, secondo la giurisprudenza di legittimità, l’indice necessario per rilevare la creazione da parte del professionista di quel valore aggiunto, di quel quid pluris, rispetto alla propria attività intellettuale che forma oggetto di imposizione IRAP (cfr. Cass. 24315/2019).

Ebbene, nel caso di specie la CTR ha fatto discendere l’insussistenza dell’autonoma organizzazione, sulla base della documentazione versata in atti, solo dalla circostanza che il contribuente non si era avvalso del lavoro di dipendenti o di collaboratori, escludendo, erroneamente, dalla valutazione del suddetto requisito, i compensi erogati in favore di diversi avvocati. La CTR ha così omesso di valutare la natura dei “compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale”, se cioè essi fossero relativi ad una collaborazione di carattere continuativo ovvero a prestazioni meramente occasionali, e se fossero strettamente afferenti all’esercizio in modo organizzato della propria attività professionale o se fossero (e in che misura) riconducibili a prestazioni strettamente connesse all’esercizio della professione forense (come il compenso per le domiciliazioni di altri colleghi, componenti che, esulando dall’assetto strettamente organizzativo dell’attività professionale, non sono di per sè indicativi di autonoma organizzazione: Cass. n. 22695 del 08/11/2016).

E’ mancata, dunque, la necessaria valutazione della concreta tipologia delle spese sostenute, necessaria ai fine di verificare l’effettiva sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione.

Va sul punto richiamata il principio secondo cui in tema di imposta regionale sulle attività produttive, al fine di valutare la sussistenza del presupposto impositivo dell'”autonoma organizzazione”, non è sufficiente accertare che il contribuente si è avvalso in modo continuativo delle prestazioni di un collaboratore, ma è necessario verificare l’esame del concreto apporto da questi fornito all’attività svolta, essendo il predetto requisito escluso quando il contribuente si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Cass. n. 30085 del 2019).

Conclusivamente il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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