Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14391 del 30/06/2011
Cassazione civile sez. trib., 30/06/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 30/06/2011), n.14391
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –
Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
P.F., elettivamente domiciliato in Roma, via Bevignani n.
9, presso lo studio dell’avv. Fucci Cesare, che lo rappresenta e
difende unitamente dall’avv. Cesare Fucci;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI LESIGNANO DE BAGNI, in persona del sindaco pro tempore;
– intimato –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale dell’Emilia Romagna, sez. 23^, n. 183 del 12 gennaio 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26.5.2011 dal consigliere relatore dott.
Aurelio Cappabianca;
udito, per il ricorrente, l’avv. Cesare Fucci;
udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott.
BASILE Tommaso che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Confermando la decisione di primo grado, la sentenza di appello indicata in epigrafe ha affermato la legittimità di avviso di accertamento i.c.i., per l’anno 1998, relativa ad immobile di pertinenza del contribuente, in base al rilievo che l’iscrizione in catasto costituisce, di per sè, presupposto dell’imposizione e, conseguentemente, momento da cui decorre il correlativo obbligo di pagamento.
Avverso la sentenza di appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione in unico motivo, deducendo (generica) violazione di legge, censurando la decisione impugnata per non aver considerato che, in caso di iscrizione con rendita “proposta” dal proprietario, l’imponibilità non insorgerebbe che con il decorso di un anno dalla proposta o con il formale accertamento dell’Amministrazione.
Il Comune intimato non si è costituito.
Il collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma sintetica.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La doglianza si rivela inammissibile per la mancata indicazione delle norme che si ritengono violate, per la non autosufficiente esposizione della fattispecie concreta nonchè per l’incerta aderenza alla ratio della decisione impugnata.
Per come prospettata, la censura è, peraltro, infondata anche alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in tema di i.c.i., ai fini della decorrenza del tributo, l’iscrizione dell’unità immobiliare nel catasto edilizio (ovvero la mera sussistenza delle condizioni di iscrivibilità) costituisce di per sè presupposto sufficiente perchè l’unità stessa sia considerata “fabbricato” e, di conseguenza, assoggettata ad imposta a nulla rilevando l’eventuale mancata utilizzazione dell’immobile (v. Cass. 15177/10, 14820/10, 5372/09, 24924/08 e cfr., anche, ss.uu. 3160/11).
Alla stregua delle considerazioni i che precedono, s’impone il rigetto del ricorso.
Stante l’assenza d’attività difensiva dell’intimato, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
la Corte: respinge il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011