Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14391 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 25/05/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 25/05/2021), n.14391

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1844-2015 proposto da:

I.N.P.G.I. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI

ITALIANI “GIOVANNI AMENDOLA”, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI

RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato BRUNO DEL VECCHIO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.L.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI

132, presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO AGNESE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MIRIAM FERSINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10529/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/01/2014 R.G.N. 10742/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2021 dal Consigliere Dott. Dott. FABRIZIA GARRI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato BRUNO DEL VECCHIO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. L’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola” (d’ora in poi INPGI) ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 16 gennaio 2014 che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stata accolta l’opposizione di D.L.C. ed era stato revocato il decreto con il quale l’Istituto aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 22.179,00 oltre interessi in relazione all’omesso versamento di contributi nel periodo gennaio 2004 – luglio 2005 con riguardo a rapporti di lavoro giornalistico instaurati dalla s.n.c. I Giornali di D.L.C. & C., poi cessata, che non erano stati denunciati all’Ente previdenziale.

2. La Corte territoriale ha ritenuto che l’INPGI era rimasto inadempiente all’onere, che su di lui incombeva, di provare l’esistenza dei presupposti per il versamento dei contributi oggetto del decreto ed in particolare nulla aveva neppure dedotto con riguardo alla sussistenza del requisito dimensionale minimo di giornalisti professionisti per l’esercizio del praticantato deducendone, per conseguenza, la mancata prova dell’esistenza di un rapporto di lavoro giornalistico con le due lavoratrici le cui posizioni erano state oggetto del verbale di accertamento da parte degli ispettori dell’Istituto.

3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’INPGI affidato ad un unico articolato motivo al quale resiste D.L.C. con controricorso. L’INPGI ha depositato memoria illustrativa ex art. 380 bis 1 c.p.c.. Quindi, ritenuti insussistenti i presupposti per la decisione della controversia in sede camerale, la causa è stata fissata all’odierna udienza pubblica e trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti in esito alla discussione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. Con un unico motivo l’INPGI censura la sentenza della Corte di appello di Roma per avere, in violazione della L. 3 febbraio 1963, n. 69, art. 34, ritenuto insussistenti i presupposti per lo svolgimento della pratica giornalistica, in relazione al mancato rispetto del limite numerico previsto dalla norma, senza tuttavia considerare che la società presso la quale lavoravano le due “praticanti” era un service che forniva prodotti giornalistici alla propria clientela editoriale al quale non trova applicazione tale limite numerico.

4.1. Osserva l’Istituto ricorrente che dalla sentenza risulta che già il Tribunale aveva ritenuto che, a prescindere dall’attività svolta (di impaginazione grafica per conto di agenzie di raccolta pubblicitaria con occasionale e solo strumentale stesura di note redazionali) l’attività di praticantato giornalistico L. n. 69 del 1963, ex art. 34 presso le agenzie di stampa si può svolgere solo se sia rispettato il requisito numerico di almeno quattro giornalisti professionisti, redattori ordinari, che nella specie era insussistente perchè l’unico giornalista era il L.. Per l’effetto la sentenza di primo grado aveva escluso che l’attività svolta dalle due lavoratrici fosse riconducibile ad un praticantato conforme alla legge e che a tal fine era irrilevante l’iscrizione d’ufficio intervenuta da parte del Consiglio dell’ordine dei giornalisti della Lombardia. La Corte territoriale – davanti alla quale era stato dedotto che la mancanza del requisito dimensionale non era dirimente ai fini della valutazione delle delibere del consiglio dell’ordine di Milano – ha osservato che l’INPGI si era limitato a richiamare le delibere del consiglio di Milano per sostenere la correttezza della pretesa di versare i contributi laddove, al contrario, avrebbe dovuto provare l’esistenza dei requisiti indispensabili ai fini dell’iscrizione e tra questi quello numerico che, invece, era pacificamente insussistente.

4.2. Deduce al riguardo l’INPGI che – pacificò che le due lavoratrici erano state iscritte d’ufficio dal Consiglio dell’ordine di Milano con effetto retroattivo in applicazione del D.P.R. 4 febbraio 1965, n. 115, art. 43 e ss.mm. (regolamento per l’esecuzione della legge professionale) – il giudice di appello, con un evidente salto logico, ha ritenuto che nonostante ciò mancando il requisito numerico era esclusa la natura

giornalistica dell’attività. Ritiene, al contrario, l’Istituto che il requisito numerico sarebbe richiesto solo se il praticantato si svolge presso un’Agenzia di stampa o un periodico nazionale e che invece non è necessario perchè si svolga in concreto in un diverso contesto, ad esempio un service giornalistico o di informazione, un’ attività che possa essere comunque qualificabile come giornalistica.

5. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

5.1. Occorre premettere che l’art. 1 del regolamento dell’INPGI, nel testo vigente all’epoca dei fatti (prima del 2017), detta i requisiti di iscrizione all’Istituto e per il versamento dei contributi e dispone che vi sono obbligatoriamente iscritti “(…) i giornalisti professionisti ed i pubblicisti iscritti all’Albo negli appositi elenchi e i praticanti giornalisti iscritti nell’apposito Registro titolari di un rapporto di lavoro subordinato regolato dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico, o che comunque comporti prestazioni riservate alla professione giornalistica ai sensi della L. 3 febbraio 1963, n. 69.”

5.2. L’obbligo assicurativo presso l’INPGI ricorre nei casi in cui, a prescindere dal CCNL applicato e dell’inquadramento aziendale, concorrano le seguenti condizioni: a) iscrizione all’Albo dei giornalisti (elenco professionisti, elenco pubblicisti e/o registro praticanti); b) svolgimento di attività lavorativa riconducibile a quella professionale giornalistica. Si tratta di condizioni che devono essere tra loro concorrenti e non alternative. Ai sensi della vigente normativa (L. n. 1564 del 1951, L. n. 1122 del 1955, L. n. 416 del 1981, art. 38 – come sostituito dall’art. 76, Statuto e Regolamento dell’INPGI), dunque, il giornalista (professionista, pubblicista e/o praticante) che svolga attività di lavoro subordinato riconducibile a quella della professione giornalistica, ai fini della tutela previdenziale, è obbligatoriamente iscritto all’INPGI. Si tratta di principio che è stato nuovamente ribadito – per i dipendenti da aziende private – dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 14072 del 27/12/2005. L’accertamento che l’attività svolta sia giornalistica è perciò un prerequisito indispensabile che concorre, con l’iscrizione anche d’ufficio e retroattiva all’albo dei praticanti, nel radicare il diritto del lavoratore e dell’Istituto a pretendere che si provveda all’iscrizione e che siano versati i dovuti contributi.

5.3. Tanto premesso rileva il Collegio che la Corte di appello nel concentrare la sua attenzione sulla carenza del requisito numerico dei giornalisti necessario alla svolgimento della pratica ha trascurato di considerare da un canto che le due lavoratrici risultavano iscritte d’ufficio al Registro dei praticanti e non ha affatto verificato se l’INPGI, come era suo onere, avesse offerto la prova della natura giornalistica dell’attività svolta presso la società di service sebbene dagli atti risultasse che in primo grado erano stati svolti approfondimenti istruttori tanto che il Tribunale aveva accolto l’opposizione proposta dalla società osservando, tra l’altro, che la pratica giornalistica potesse essere svolta presso una società di service (tanto risulta dalla parte descrittiva del processo della sentenza impugnata).

5.4. Il requisito dimensionale, ritenuto decisivo dalla Corte di appello per escludere l’obbligo contributivo, è rilevante se si è chiamati a stabilire se sussiste il diritto all’iscrizione nel registro. In quel caso si deve verificare se l’attività è stata resa dal praticante presso un’istituzione per così dire qualificata. “In tema di lavoro giornalistico, e con riferimento all’iscrizione all’albo di praticanti, è da ritenersi tuttora operante il limite numerico minimo di giornalisti professionisti di cui alla L. n. 69 del 1963, art. 34, per l’esercizio del praticantato, (…)” limite non escluso nè limitato dall’evoluzione tecnologica (Cfr. Cass. 07/03/2016 n. 4429 e anche n. 3194 del 2005).

5.5. Ma non era questo l’accertamento necessario nel caso in esame in cui alla Corte era chiesto di verificare l’esistenza dei presupposti per l’iscrizione e dunque – accanto all’iscrizione nel Registro delle due lavoratrici, le quali ben avrebbero potuto essere state iscritte d’ufficio in relazione ad attività diverse – di accertare se le prestazioni rese presso la società di service (società che si occupano anche della compilazione di redazionali pubblicitari su commissione) erano qualificabili come attività giornalistica vale a dire prestazioni di lavoro intellettuale dirette alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie attraverso gli organi di informazione, in cui il giornalista si pone quale mediatore intellettuale tra il fatto e la sua diffusione, con il compito di acquisire la conoscenza dell’evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo (cfr. Cass. 01/02/2016 n. 1853).

6. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, la sentenza deve essere cassata e rinviata alla Corte di appello di Roma in diversa composizione che procederà ad un nuovo esame della controversia applicando il seguente principio di diritto: “ai fini della verifica dell’obbligo di iscrizione all’Istituto di Previdenza dei Giornalisti Italiani è necessario che ricorrano due requisiti: l’iscrizione all’Albo dei giornalisti (elenco professionisti, elenco pubblicisti e/o registro praticanti); lo svolgimento presso la società chiamata a versarli di attività lavorativa riconducibile a quella professionale giornalistica”.

6.1. Alla Corte del rinvio è demandata inoltre la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

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