Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14391 del 15/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2010, (ud. 04/03/2010, dep. 15/06/2010), n.14391

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

N.I., domiciliato in Roma presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv.to Nicodemo

Mariano per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello

Stato e domiciliata presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi

12;

– controricorrente –

Ministero dell’Economia e delle Finanze e SERIT s.p.a., agente per la

riscossione per la Provincia di Catania;

– intimati –

avverso la sentenza n. 45/34/06 della Commissione tributaria

regionale di Palermo, sez. staccata di Catania, emessa il 6 marzo

2006, depositata il 28 aprile 2006, R.G. 3197/01;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 4 marzo 2010

dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per l’accoglimento del primo e

quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La C.T.P. di Catania ha respinto il ricorso del contribuente N.I. contro l’avviso di mora emesso dal locale Ufficio Iva per l’anno 1993 ritenendo che l’accertamento fosse tempestivo e che il contribuente non avesse provato il pagamento dell’imposta.

Ha proposto appello il contribuente insistendo per l’accertamento della prescrizione dell’azione relativa all’IVA agli interessi e sanzioni, ai sensi dell’art. 2948 c.c., comma 1, n. 1. L’Ufficio ha rilevato che l’avviso di mora era stato preceduto dalla notifica di avviso di pagamento iscritto a ruolo nel dicembre 1998.

La C.T.R. ha respinto l’appello del contribuente.

Ricorre per cassazione il contribuente che si affida a cinque motivi di impugnazione e deposita memoria ex art. 378 c.p.c..

Si difende con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 27, comma 1 e art. 30, comma 1, e degli artt. 2934, 2935 e 2943 c.c. nonchè dell’art. 1219 cod. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Il ricorrente formula il seguente quesito di diritto: se è idoneo a interrompere il decorso della prescrizione un atto di messa in mora non notificato o comunque non pervenuto e neppure inviato al debitore.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Il ricorrente formula il seguente quesito di diritto: se il rilievo dell’esistenza di un atto impeditivo dell’accoglimento dell’altrui pretesa costituisca eccezione e se può essere formulata per la prima volta in grado di appello.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., art. 2948 c.c., n. 4 e della L. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 17 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Il ricorrente formula i seguenti quesito di diritto: se il credito erariale derivante dal mancato versamento delle somme risultanti dalle liquidazioni mensili dell’imposta IVA soggiace al termine prescrizionale di cui all’art. 2948 c.c., n. 4 e così pure il credito per interessi; se il credito per sanzioni soggiace al termine di prescrizione di cui alla L. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 17;

se la mancata impugnazione del riconoscimento implicito dell’applicabilità di tali termini da parte del creditore vittorioso per l’effetto di atto interruttivo è idonea a determinare giudicato implicito sul punto.

Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 56 e 58 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Il ricorrente formula i seguenti quesiti di diritto: se per evitare la decadenza in tema di irrogazione di sanzioni in materia di IVA è necessaria la notifica di un atto che sia riconducibile all’Ufficio IVA e che abbia i requisiti di avviso motivato; se il termine quinquennale di notifica di tale atto decorre dal momento di ogni singola violazione; se la notifica deve essere effettuata a richiesta dell’Ufficio IVA e da messi speciali dallo stesso Ufficio autorizzati o dai messi comunali.

Con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e dei principi in materia di riscossione delle imposte, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Il ricorrente formula il seguente quesito di diritto:

se per poterne svolgerne le funzioni l’avviso di mora deve avere la struttura e il contenuto richiesti per la cartella di pagamento.

La resistente oppone l’inammissibilità del ricorso, per tardività, e, nel merito, la sua infondatezza.

Nella memoria, infine, il ricorrente deduce che, in relazione al medesimo rapporto (IVA 1993), avendo la CTR dichiarato decaduta l’amministrazione e, comunque, prescritto il credito tributario, il ricorso per cassazione dell’Agenzia è stato finalmente respinto, con ordinanza n. 4880 del 2009.

Va in primo luogo rilevata la tempestività del ricorso in quanto la data di consegna per la notifica dell’atto è quella del 12 giugno 2007, tempestiva se rapportata alla data di deposito della decisione della C.T.R. (28 aprile 2006).

Il primo motivo di ricorso è fondato e comporta l’assorbimento dei successivi motivi.

L’avviso di mora impugnato (n. (OMISSIS), notificato il 7 ottobre 1999, ancorchè rapportato all’avviso di pagamento n. (OMISSIS) del dicembre 1998) è stato in realtà reso vano dalla citata Cass., 5, 4880/2009, che, respingendo il ricorso dell’Amministrazione, ha conferito efficacia di giudicato alla sentenza della CTR Sicilia, Sez. staccata di Catania, n. 241/31/06, sulla decadenza (e, comunque, sulla prescrizione) in ordine allo stesso credito di imposta del quale – sotto diverso profilo – ancora si discute.

Il primo motivo di ricorso va pertanto accolto, assorbiti i restanti motivi, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito di accoglimento del ricorso introduttivo.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali della fase di merito; quelle del giudizio di cassazione vanno invece poste a carico dell’Agenzia delle Entrate e degli intimati in solido.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo. Compensa le spese del giudizio di merito e condanna l’Agenzia delle Entrate, in solido con gli intimati, al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 1.700 comprensivi di spese, oltre contributo unificato, spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010

 

 

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