Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14391 del 14/07/2016
Cassazione civile sez. III, 14/07/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 14/07/2016), n.14391
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 9456/2013 proposto da:
COSTRUZIONI GENERALI SRL IN LIQUIDAZIONE, (OMISSIS), in persona del
loro liquidatore sig. V.S., elettivamente domiciliata
in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERIA’ 13, presso lo studio dell’avvocato
AGOSTINO GESSINI, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato STEFANIA BRAMATI giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
CPC COMPAGNIA PROGETTI & COSTRUZIONI SPA, in persona del suo
legale rappresentante p.t. Prof. Arch. D.P.L.,
elettivamente domiciliata in ROMA, V. A. BERTOLONI 41, presso lo
studio dell’avvocato PAOLO CIERI, che la rappresenta e difende
giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1139/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 29/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/04/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito l’Avvocato AGOSTINO GESSINI;
udito l’Avvocato MICHELE QUARISA per delega;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso e
spese compensate, in subordine rimessione alle S.U..
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., del 29/2/2012 la Corte d’Appello di Roma ha dichiarato inammissibile il gravame interposto dalla societa’ Costruzioni Generali s.r.l. in relazione alla pronunzia Trib. Roma n. 17596 del 2006, di parziale accoglimento della domanda proposta nei confronti della societa’ C.P.C. – Compagnia Progetti & Costruzioni s.p.a. di risoluzione e restituzioni del contratto di noleggio a freddo di due gru tra le medesime stipulato.
Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello societa’ Costruzioni Generali s.r.l. in liq. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.
Resiste con controricorso societa’ C.P.C. – Compagnia Progetti & Costruzioni s.p.a..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osservato pregiudizialmente che la censura mossa dalla ricorrente all’impugnata sentenza prospetta (anche) la verifica delle conseguenze derivanti dalla notificazione dell’impugnazione (nel caso, dell’atto di appello) effettuata a mezzo posta in caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento;
considerato che e’ pendente avanti alle Sezioni Unite di questa Corte questione (su contrasto in ordine alla considerazione della notificazione del ricorso nel domicilio eletto per il primo grado di giudizio, allorche’ sia stato eletto in appello un nuovo domicilio e presso un diverso difensore, giusta ordinanza interlocutoria di questa Sezione n. 6427 del 2015) in cui viene in emersione la tematica della nullita’ o inesistenza della notificazione;
ritenuta l’opportunita’ di attendere pertanto l’emissione della relativa decisione, al fine di verificarne la rilevanza e decisivita’ ai fini della decisione anche della presente causa, con rinvio della causa a nuovo ruolo.
PQM
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, in attesa della sentenza delle Sezioni Unite sulla questione della nullita’ o inesistenza della notificazione, rimessa con ordinanza interlocutoria Cass. n. 6427 del 2015.
Cosi’ deciso in Roma, il 13 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2016