Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14391 del 07/06/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 14391 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 20946-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

PAPPA MONTEFORTE VINCENZO;
– intimato –

sul ricorso 25168-2007 proposto da:
PAPPA MONTEFORTE VINCENZO, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA PINCIANA 25,

presso lo studio

Data pubblicazione: 07/06/2013

dell’avvocato

SANTANGELO

GIOVAN

BATTISTA,

rappresentato e difeso dall’avvocato LEMMO GIAN LUCA
con procura notarile del Not. Dr. PAOLO GUIDA in
NAPOLI rep. n. 20289 del 05/12/2007;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimato –

avverso la sentenza n. 107/2006 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 31/05/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/04/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO:
udito per il ricorrente l’Avvocato DE STEFANO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato MACCARI
delega Avvocato LEMMO che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’accoglimento

del

ricorso incidentale.

ricorso

principale,

rigetto

contro

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto rogato dal Notaio Vincenzo Pappa Monforte, e
registrato telematicamente, l’Istituto Autonomo per le Case

programmi di edilizia residenziale, richiedendo le agevolazioni
previste dall’art. 32 del dPR n. 601 del 1973. L’Ufficio di Napoli
dell’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione le imposte
ipotecarie e catastali, ritenendo le agevolazioni non dovute, ed
irrogava le sanzioni, notificando l’atto al Notaio.
L’impugnazione proposta dallo stesso veniva rigettata dalla
Commissione adita, ma la decisione veniva riformata in appello,
con la sentenza indicata in epigrafe, secondo cui: 1) l’atto
impositivo era adeguatamente motivato, per esser stata ritenuta
inapplicabile l’agevolazione, “trattandosi di atto soggetto ad
iva”; 2) la disposizione agevolativa poneva come unica
condizione che i programmi edilizi fossero affidati, tra gli altri
soggetti, ad istituti autonomi in regime di convenzionamento con
le regioni; 3) ove il legislatore avesse voluto escludere
dall’ambito di operatività dell’agevolazione gli atti soggetti ad
IVA, lo avrebbe espressamente previsto, data la preesistenza di
tale imposta rispetto alla disposizione agevolativa.
Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso
l’Agenzia dell’Entrate, affidato ad un motivo, al quale il
contribuente resiste con controricorso, con cui propone ricorso
incidentale.

I

Popolari vendeva un appartamento, costruito in attuazione dei

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi,
perché proposti avverso la stessa sentenza.

all’art. 360, 1° co, n. 3 cpc, la violazione degli artt. 32 del dPR n.
601 del 1973; 10, co 2, del d.lgs. n. 347 del 1990 ed 1 della
tariffa allegata al medesimo decreto, sottoponendo, in
conclusione, il seguente quesito di diritto: “Dica l’Ecc.ma Corte
se costituisce attuazione dei programmi di edilizia economica e
popolare e se possa fruire dell’esenzione dell’imposta ipotecaria
e catastale prevista dall’art. 32, secondo comma, dpr 601/73 la
cessione di una unità abitativa, ricompresa nel regime impositivo
dell’IVA, effettuata da un Istituto Autonomo Case Popolari in
attuazione della L. 24 dicembre 1993, n. 560 e perciò al di fuori
delle ipotesi disciplinate dagli artt. 61 e 67 lett. c) e d), della L n.
865/71”.
3. Va, anzitutto, disattesa l’eccezione inammissibilità del
motivo, dovendo escludersi la novità degli argomenti relativi alla
distinzione, operata dalla ricorrente, tra atti soggetti ad IVA ed
atti oggetto dell’agevolazione che sono entrati ab initio nel
dibattito processuale costituendo la ragione della ritenuta
inapplicabilità (“trattandosi di atto soggetto ad IVA”) delle
agevolazioni richieste, secondo quanto riportato dallo stesso
controricorrente. 4. La questione della distinzione tra aree,
soggette a regime agevolato, ed alloggi, soggetti a regime

2

2. Col ricorso principale, la ricorrente deduce, in relazione

ordinario, è speculare all’altra ed attiene all’interpretazione della
norma agevolativa.
5. Nel merito, il motivo è fondato. 6. L’art. 32, comma 2,

dall’imposta ipotecaria e catastale, in determinati casi, ed estende
quelle agevolazioni “agli atti e contratti relativi all’attuazione dei
programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al titolo 4^
della legge indicata nel primo comma” (L. n. 865 del 1971). 7.
Questa Corte ha avuto più volte modo di affermare che le
agevolazioni consistenti nell’applicazione dell’imposta di registro
in misura fissa e dell’esenzione delle imposte catastale e
ipotecaria, previste dalla menzionata disposizione, si applicano,
appunto, solo agli atti e contratti relativi all’attuazione dei
programmi di edilizia residenziale previsti al titolo 4^ della L. 22
ottobre 1971, n. 865 (affidati ad istituti autonomi, cooperative
edilizie, società con prevalente partecipazione statale), ma con
esclusione di qualsiasi programma, sia pure introdotto da altro
ente pubblico, quale una Regione (Cass. n. 28903 del 2008; n.
10950 del 2005; n. 1341 del 1999; Cass. n. 5023 del 1997; Cass.
28 luglio n. 7062 del 1994). 8. Tale principio è stato, peraltro
ribadito in alcune fattispecie relative allo stesso contribuente,
venute di recente all’esame di questa Corte, con le quali si è
affermato che le agevolazioni “si applicano, solo, agli atti e
contratti relativi all’attuazione dei programmi di edilizia
residenziale previsti al titolo IV della legge 22 ottobre 1971, n.

3

del dPR. n. 601/1973 prevede, tra altre agevolazioni, l’esenzione

865”. 9. Nella specie, è, tuttavia, incontroverso (e della questione
si fa cenno in seno allo stesso quesito) che la cessione
dell’alloggio è avvenuta in esecuzione della differente

norma agevolativa di cui all’art. 32, co 2, del dPR n. 601 del
1973, né, in ispecie, l’esenzione di cui qui si discute, limitandosi
a prevedere, al comma 22, l’esenzione dall’INVIM per le
operazioni di vendita relative agli alloggi di cui ai commi da 1 a
5.
10. Ne consegue che l’esenzione non può esser
riconosciuta, tenuto conto che le norme in materia di
agevolazioni ed esenzioni fiscali sono di stretta interpretazione, e
non ammettono un’applicazione analogica.
11. L’accoglimento del ricorso principale rende attuale
l’interesse del controricorrente -totalmente vittorioso in appelloall’esame di quello incidentale, con cui chiede la cassazione
della sentenza “nella parte in cui non accoglie l’eccezione di
difetto di motivazione” dell’atto impositivo. 12. Il motivo è
inammissibile: il ricorrente incidentale non specifica, né in seno
alla rubrica del motivo, né nell’esposizione dello stesso, le
ragioni per le quali chiede la cassazione della sentenza, in
riferimento ai parametri previsti coi numeri da 1 a 5 dell’art. 360,
l° co, cpc, non avendo, appunto, chiarito se intenda denunciare
la violazione di legge o il vizio di motivazione. 13. A tanto va
aggiunto, che il motivo non è corredato dal quesito di diritto, o

4

disposizione di cui alla L. n. 560 del 1993, che non richiama la

taKrF. RFC;ISTR,47.10NIE

Ai SENSI
N,

;,LL. – N. 5
MA TRIBUTAI/IA

dal momento di sintesi di cui all’art. 366 bis cpc, applicabile
ratione temporis.

14. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata, e, non

decidersi nel merito, ex art. 384 c.p.c., con il rigetto del ricorso
introduttivo del giudizio, non essendovi titolo per il
conseguimento dell’invocata esenzione.
15. La novità della questione giustifica la compensazione
delle spese dell’intero giudizio.
PQM
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il principale, rigetta
l’incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel
merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa, interamente, tra
le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2013
Il Consigliere estensore

essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può

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