Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14390 del 15/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2010, (ud. 04/03/2010, dep. 15/06/2010), n.14390

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.A.C.P. della Provincia di (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in

Roma, piazza Augusto Imperatore 22, presso lo studio dell’avv.to

Andrea Cuccia, rappresentato e difeso dall’avv.to Bocchini Ermanno,

che lo rappresenta e difende per mandato in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate di Napoli;

– intimata –

avverso la sentenza n. 10/52/04 della C.T.R. Campania, emessa il

4.2.2004, depositata il 3.3.04, R.G. 311/03;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 4 marzo 2010

dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito l’Avvocato Ermanno Bocchini per l’Istituto ricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per la dichiarazione di

inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso;

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di (OMISSIS) ha impugnato un avviso di liquidazione notificato dall’Ufficio del Registro Atti privati di (OMISSIS) con il quale era stato chiesto il pagamento dell’imposta di registro relativa ai contratti di locazione concernenti 25.724 alloggi locati, per un totale di L. 5.768.100.000 di cui 2.592.400.000, per imposta evasa, calcolata in base all’applicazione della somma di 100.000 annue per ogni rapporto di locazione, 3.110.880.000 per sanzioni pecuniarie e 64.810.000 per interessi. Lo I.A.C.P. ha contestato la carenza di motivazione dell’atto, e ha affermato l’avvenuto pagamento dell’imposta dovuta in base alla denuncia per il 1999 rilevando che il ritardo nel pagamento doveva considerarsi giustificato dalle proprie carenze di organico, con conseguente illegittimità della irrogazione di sanzioni.

La C.T.P. di Napoli ha accolto parzialmente il ricorso escludendo le sanzioni per il 1998.

Ha proposto appello l’Amministrazione finanziaria contestando la parziale esclusione delle sanzioni e appello incidentale lo I.A.C.P. insistendo per l’annullamento delle sanzioni relative al 1999.

La decisione della C.T.P. è stata confermata dalla C.T.R. Ricorre per cassazione lo I.A.C.P. che si affida a tre motivi di ricorso e deposita memoria ex art. 378 c.p.c..

Non svolge difese l’Agenzia delle Entrate intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in considerazione del fatto che l’avviso di liquidazione aveva irrogato sanzioni per omesso versamento dell’imposta di registro per il 1999 laddove è pacifico (e sul punto si è comunque formato il giudicato interno) che il versamento vi sia stato.

Il motivo è inammissibile. Dalla sentenza impugnata risulta che: col ricorso introduttivo, l’Istituto aveva, in ordine alle sanzioni, dedotto (unicamente) che “queste non erano dovute, in quanto il ritardo nella registrazione era da considerarsi scusabile”; la C.T.P. aveva dichiarato “dovute le sole sanzioni per il ritardo della denunzia relativa al 1999”; il contribuente, nel proprio appello incidentale, aveva insistito sulla inapplicabilità delle sanzioni “nell’incertezza della interpretazione della norma”. Ed, in relazione a tale univoca impostazione, nella stessa sentenza si esclude la fondatezza dell’istanza, ribadendosi che “riguardo al ritardo nella registrazione per l’anno 1999 non è condivisibile l’invocato errore scusabile da parte dell’Istituto”. Onde, mancando ogni riferimento all’atto del processo in cui la questione – circa la diversità della contestazione della violazione (omissione o ritardo) – sarebbe stata prospettata, essa deve considerarsi nuova e, quindi, ormai preclusa in sede di legittimità.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 70 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, rilevando che la sanzione per ritardato versamento (art. 70 citato) è stata abrogata dal D.Lgs. n. 473 del 1997, art. 1.

Il motivo è infondato. L’Istituto omette di valutare la portata del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13 secondo cui: “1.- Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorchè non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi del P.R.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 36-bis e 36-ter e ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis.

2. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto”. Non si versa, dunque, in una ipotesi di cd. abolitio criminis, perchè, da un lato, vi è continuità normativa fra il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 70 e il D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 e, dall’altro, il contribuente non può neppure invocare il favor rei (cfr., per tutte, Cass., 5, 9953/2000) in quanto la previgente soprattassa del venti per cento è stata sostituita dalla sanzione amministrativa del trenta per cento.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dei D.Lgs. n. 471 del 1997, D.Lgs. n. 472 del 1997, D.Lgs. n. 473 del 1997 e in particolare del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. L’Istituto ricorrente insiste nel rappresentare le ragioni, consistite sostanzialmente nell’insufficienza della propria organizzazione a fronte del grande numero di contratti di locazione in corso e di occupazioni abusive, difficoltà che avrebbe giustificato il ritardo nel pagamento escludendo l’applicazione delle sanzioni. La censura deve considerarsi inammissibile in quanto il ricorrente non da ragione alcuna della falsa applicazione delle norme che escludono l’applicazione delle sanzioni in ipotesi di “obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono” ovvero di “indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento”. E, dopo che il giudice del merito, correttamente ha escluso, nella prospettiva delineata, la scusabilità di un ritardo determinato dalla insufficienza dell’organico e dalla difficoltà di determinare in tempi brevi gli importi dei contratti di vecchia data, insiste nel proporre una differente valutazione di tali inconvenienti, in realtà sollecitando un diverso apprezzamento di merito, non consentito in sede di legittimità, senza offrire, per giunta, alcun elemento specifico che possa far ritenere la motivazione adottata insufficiente o illogica.

Il ricorso va pertanto respinto, senza statuizioni in ordine alle spese, per mancanza di attività difensiva dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010

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