Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14390 del 07/06/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 14390 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO
SENTENZA
sul ricorso 5274-2009 proposto da:
MULT INVEST SRL in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA
S. GIOVANNI IN LATERANO 18-B, presso lo studio
dell’avvocato
CAVALLARO
DOMENICANTONIO,
che
lo
rappresenta e difende giusta delega in calce;
– ricorrente –
2013
1361
contro
AGENZIA DEL TERRITORIO UFFICIO PROVINCIALE DI ROMA in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
Data pubblicazione: 07/06/2013
e difende ope legis;
– controricorrente nonchè contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, COMUNE DI ROMA II
DIPARTIMENTO UO TRIBUTI SERVIZIO I ° ICI, COMUNE DI
– intimati –
avverso la sentenza n. 79/2008 della COMM.TRIB.REG. di
ROMA, depositata il 25/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/04/2013 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato CAVALLARO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato DE STEFANO
che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.
ROMA;
R.G. 5274/2009
Fatto
La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 79/07/08, depositata il 25.9.2008,
rigettaval’ appello della società Mult Invest s.r.1., avverso la sentenza della Commissione tributaria
provinciale di Roma n. 231/19/2006 che aveva confermato l’avviso di accertamento lei, per l’anno
di imposta 2002 e 2003, con cui il Comune di Roma liquidava la maggiore imposta ICI a
seguito della determinazione, da parte dell’Agenzia del territorio di Roma, della rendita catastale
Proponeva ricorso per cassazione la società Mult Invest s.r.l.affidato a tre motivi.
L’Agenzia del territorio si costituiva con controricorso.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 17.4.2013, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
Col primo motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi
dell’art. 360, n. tre, c.p.c. in riferimento all’art. 53, comma uno, D.Igs 546/92 censurando la
sentenza impugnata in ordine alla declaratoria di inammissibilità dell’appello che si limiterebbe a
ribadire in modo pedissequo le argomentazioni proposte con il ricorso introduttivo, senza indicare le
ragioni che possano giustificare l’invocata riforma della sentenza emessa dei primi giudici.
Sostiene la ricorrente che la proposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno
dell’atto impugnato deve essere considerata idonea a sostenere l’ammissibilità dell’appello,
confutando le diverse conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado.
Il motivo è inammissibile, oltre che per la genericità del quesito, anche per difetto di
autosufficienza.
La ricorrente non ha riportato o allegato le motivazioni oggetto di censura della sentenza di primo
grado, né i motivi di appello al fine di valutare se il dissenso della parte impugnante investa la
decisione impugnata nella sua interezza e se si sostanzi proprio in quelle argomentazioni che
suffragavano la domanda disattesa dal primo giudice, al fine di verificare se le medesime
argomentazioni poste a sostegno del ricorso di primo grado siano idonee a confutare le diverse
conclusioni cui è pervenuta la Commissione tributaria provinciale, assolvendo, in tal modo l’onere
della proposizione di specifici motivi di impugnazione, ai sensi dell’art. 53 D.Igs 546/92
Le ulteriori censure rimangono assorbite dalla declaratoria di inammissibilità del primo motivo
Va, conseguentemente, rigettato il ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese
del giudizio di legittimità.
1
v
sull’immobile, adibito ad Hotel, sito in via di Torre Maura 21, Roma
PQM
‘47.
MENTE DA
Al SENSI DEL D.P.R. 26/4/19»
N. 131 TAB. ALL. 8. – N. 3
MATERIA TRIBUTARIA,
Rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che
liquida in C. 3.700 per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito, a favore
dell’Agenzia del Territorio e in E.1.500 per compensi professionali, oltre 200 per spese , oltre
accessori di legge a favore del Comune di Roma
Così deciso in Roma, il 17.4.2013