Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1439 del 23/01/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 1439 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

SENTENZA

sul ricorso 2201-2012 proposto da:
AMUSO

ORAZIO

MSARZ043C21F158J,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ROMEO ROMEI 23, presso lo
studio dell’avvocato ZUCCARO MASSIMILIANO,
rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCHINA QUINTO;
– ricorrente contro

CONDOMINIO VIA SANTA MARTA 316 MESSINA 97066100831,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CERESIO 24,
presso lo studio dell’avvocato ACQUAVIVA CARLO,
rappresentato e difeso dall’avvocato TAVILLA MAURIZIO;

Data pubblicazione: 23/01/2014

- controricorrente avverso la sentenza n.

713/2011

del TRIBUNALE di

MESSINA, depositata il 13/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/11/2013 dal Consigliere Dott. PASQUALE

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

D’ASCOLA;

Svolgimento del processo
1)

Il 28 aprile 2003 Orazio Amuso ha proposto opposizione a

decreto ingiuntivo relativo a spese condominiali deducendo di non
essere condomino dello stabile; di non aver mai ricevuto copia del
regolamento o delle tabelle ; che dal 1973, epoca in cui aveva

in Messina non aveva ricevuto alcuna richiesta, fino al 2001; che
successivamente aveva appreso che il condominio aveva deliberato
di applicare per analogia le tabelle della palazzina N, di cui
contestava l’applicazione.
Ha denunciato la nullità di tutte le delibere così adottate e
chiesto la revoca dell’ingiunzione.
Il giudice di pace, accogliendo le eccezioni del Condominio
resistente, ha respinto l’opposizione, essendo controverse
delibere non tempestivamente impugnate dal condòmino Amuso,
riconosciuto tale sulla base del titolo di proprietà che gli era
stato chiesto di esibire.
Il tribunale di Messina con sentenza 13 aprile 2011 ha rigettato
il gravame interposto dall’opponente, il quale ha proposto ricorso
per cassazione, notificato il 17 novembre 2011.
Il Condominio ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
2) Il primo motivo di ricorso denuncia violazione

e

falsa

applicazione degli artt. 1123, 1138 cc e 68 disp. att. e vizi di
motivazione.

n. 2201-12

D’Ascola rei

3

acquistato un seminterrato nella palazzina O di via S. marta 316

Parte ricorrente deduce che il giudice di merito non avrebbe
affrontato le problematiche relative al presupposto giuridico
della richiesta di quote condominiali, al calcolo delle quote,
all’attribuzione dei millesimi in sede assembleare. Lamenta che
l’amministratore avrebbe inventato una quota millesimale perché le

prevedevano e la misura non era stata nemmeno convenzionalmente
stabilita.
2.1)11 secondo motivo denuncia violazione degli artt.633 c.p.c. e
63 disp. att. C.c. e vizi di motivazione ed è finalizzato a
contestare la decorrenza del termine per impugnare le delibere del
novembre 2001 e gennaio 2002.
Amuso sostiene che dette delibere non lo riguardavano, perché non
contemplavano espressamente la sua posizione. Aggiunge che nel
ricevere le delibere unitamente alla richiesta di pagamento egli,
sapendo che i cantinati erano esclusi dal calcolo dei millesimi,
non aveva interesse ad impugnare e poteva riservarsi di opporsi
. alle richieste illegittime di somme in un secondo momento.
2.2)11 terzo motivo ribadisce, nel denunciare violazione degli
artt. 1138 c.c. e 68 disp. att., che l’amministratore aveva
attribuito le quote senza tener conto che nelle tabelle della
palazzina N il cantinato non figurava.
3) Le censure, esaminabili congiuntamente per la loro stretta
connessione, sono infondate.
In materia di condominio vige il principio dell’esecutivita’ della
deliberazione
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dell’assemblea, che

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consente

la

temporanea
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tabelle della palazzina N, applicate in via analogica, non le

esigibilita’, senza pregiudizio del definitivo accertamento dei
debiti qualora penda altra impugnazione della stessa delibera o di
un atto presupposto, e la delibera non sia stata sospesa.
Sono impugnabili in ogni tempo, unitamente al decreto ingiuntivo
emesso sulla base di una delibera assembleare, le delibere nulle.

annullabili.
In via generale Cass. SU 4806 del 2005 ha stabilito che debbono
qualificarsi nulle le delibere dell’assemblea condominiale prive
degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o
illecito (contrario all’ordine pubblico, alla morale o al buon
costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza
dell’assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali
sulle cose o servizi comuni o sulla proprieta’ esclusiva di ognuno
dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione
all’oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere
con vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea,
quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta
dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi
formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali,
regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di
informazione dell’assemblea, quelle genericamente affette da
irregolarita’ nel procedimento di convocazione, quelle che violano
norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione
all’oggetto.

n. 2201-12

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Sono invece inammissibili le impugnazioni avverso delibere

3.2) La giurisprudenza ha precisato successivamente che è solo
annullabile la delibera con la quale erroneamente si applichi il
criterio legale di riparto delle spese condominiali; diverso è il
caso in cui

consapevolmente l’assemblea deliberi di modificare i

criteri di riparto stabiliti dalla legge (o in via convenzionale

Nella singolare fattispecie si è in presenza di un caso di
annullabilità.
Va premesso che la speciosa opposizione del ricorrente era tutta
imperniata a partire dalla tesi di essere estraneo al condominio,
per il solo fatto che per lungo tempo non gli erano stati
richiesti oneri condominiali.
L’accertamento del giudice di pace, non più controvertibile in
questo giudizio, della esistenza di porzione condominiale
appartenente all’opponente, ha fatto contemporaneamente venire in
evidenza la circostanza che non esisteva tabella millesimale
approvata convenzionalmente e che i condomini erano intesi alla
elaborazione delle tabelle definitive, tanto che parte delle spese
per cui è causa si riferiscono proprio ai costi preventivati per
conferire un incarico professionale in tal senso.
3.3) E’ il ricorrente ad invocare, denunciando il vizio di
motivazione, l’esame delle delibere del 6 novembre 2001 e del 10.
l. 2002 (ricorso pag. 6) per far constare quanto contenuto nelle
delibere suddette. Da esse (si combinano l’ultima parte della
prima e il testo della terza pagina della seconda delibera) si
evince invece che venne constatata la “mancanza di tabelle
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da tutti i condomini), arbitrariamente derogando ad essi.

millesimali di ripartizione delle spese” e deliberato di
incaricare un tecnico di provvedervi, cioè proprio la condotta
che il ricorso erroneamente rimprovera (sempre all’inizio di pag.
6) al Condominio di non aver tenuto.
Il riparto venne quindi deliberato in via provvisoria, adattando

di violare il disposto normativo, ma di ottemperarvi, poiché esso
fa gravare su tutti i comproprietari – e quindi anche su chi sino
ad allora era stato di fatto estraneo (ma

non in forza di un

precedente deliberato unanime) – le spese condominiali.
Giova infatti ricordare che la mancanza di tabelle millesimali
applicabili in relazione alla spesa effettuata consente
all’assemblea di adottare, a titolo di acconto e salvo conguaglio,
tabelle provvisorie (Cass. 24670/06; 8505/05).
Pienamente consapevole della sua qualità e dell’assenza di tabelle
definitive – non poteva infatti ignorare di essere condomino in
quanto comproprietario del seminterrato posto nello stabile – il
ricorrente avrebbe dovuto impugnare la delibera con la quale venne
reso esecutivo il riparto comunicatogli dall’amministratore.
Sin dalla data di ricevimento della richiesta di pagamento (datata
11 gennaio 2002), la quale faceva espresso riferimento a quanto
deliberato nell’allegato verbale di assemblea del 10. l. 2002, che
doveva – a quel punto – diligentemente procurarsi, era stato
infatti messo in grado di conoscere l’esistenza della
deliberazione e di valutare se fosse affetta da vizi che

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per quanto possibile la tabella della palazzina N nell’ottica non

comportavano la nullità o errori di merito nel determinare la
pretesa.
I giudici di merito, nel ritenere tardiva e inammissibile ogni
doglianza fondata sulla impugnazione del riparto fondato sul
criterio provvisorio, hanno quindi fatto corretta applicazione

che, con i poteri correttivi e integrativi della Corte, è stata
qui delineata.
Resta pertanto affermato il seguente principio di diritto:
La delibera assunta nell’esercizio delle attribuzioni assembleari
previste dall’art. 1135, numeri 2) e 3), cod. civ., relativa alla
ripartizione in concreto tra i condomini delle spese condominiali,
ove, in mancanza di tabelle millesimali del condominio,

adotti un

criterio provvisorio, deve considerarsi annullabile, non incidendo
sui criteri generali da adottare nel rispetto dell’art. 1123 cod.
civ., e la relativa impugnazione va proposta nel termine di
decadenza di trenta giorni previsto dall’art. 1137, ultimo comma,
cod. civ.
Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna
alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese
di lite liquidate in euro 800 per compenso, 200 per esborsi, oltre
accessori di legge.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della seconda

della normativa vigente, conforme alla dinamica interpretativa

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