Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1439 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/01/2017, (ud. 16/11/2016, dep.20/01/2017),  n. 1439

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17895/2015 proposto da:

ROMA CAPITALE, (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, V. DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso

lo studio dell’avvocato DOMENICO ROSSI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANTONIO CIAVARELLA, giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

N.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE

MAZZINI 123, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO GIANNINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato UMBERTO CANTELLI, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3428/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 22/01/2014, depositata il 21/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO;

udito l’Avvocato Domenico Rossi difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Umberto Cantelli difensore del controricorrente che

si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. e dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 3428/38/14, depositata il 21 maggio 2014, non notificata, la CTR del Lazio ha accolto l’appello proposto nei confronti di Roma Capitale dal sig. N.G., per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Roma, che aveva invece respinto il ricorso del contribuente avverso avviso di accertamento notificato dal Comune per ICI con riferimento agli anni d’imposta 2003 – 2006. Avverso la pronuncia della CTR il Comune di Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’intimato resiste con controricorso.

Con il primo motivo il Comune ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per omessa rilevazione del difetto di legittimazione passiva di Roma Capitale ovvero mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia del Territorio, nonchè violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 14.

Il motivo, in relazione ai diversi profili in cui è articolato, è inammissibile laddove denuncia l’omessa rilevazione dell’eccepita carenza di legittimazione passiva, per difetto di autosufficienza.

Avendo controparte eccepito che la questione, dedotta dall’Amministrazione in primo grado, non è stata riproposta in appello da parte del Comune totalmente vittorioso in primo grado, come avrebbe dovuto ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, era onere della ricorrente riportare espressamente il contenuto del ricorso in appello nella parte in cui la relativa questione fosse stata effettivamente riproposta.

In mancanza, resta preclusa quindi, in sede di legittimità, la doglianza per omessa pronuncia sulla relativa questione.

Manifestamente infondato è, invece, il primo motivo laddove ipotizza la nullità della sentenza per difetto di contraddittorio nei confronti dell’Agenzia del Territorio quale litisconsorte necessario, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte che, ove la controversia in tema di accertamento ICI veda il contribuente contestare l’attribuzione della rendita (nel caso di specie, peraltro, sotto il solo profilo della sua inefficacia nei confronti del contribuente per omessa notifica, trattandosi di rendita attribuita o modificata dopo il 1 gennaio 2000), ritiene sussistere unicamente un litisconsorzio facoltativo improprio (tra le altre Cass. sez. 5, 30 dicembre 2011, n. 30717; Cass. sez. 5, 16 dicembre 2011, n. 27180; Cass. sez. 5, 30 aprile 2010, n. 10571).

Nè può ritenersi, in tal caso, un vulnus al diritto di difesa del Comune, che avrebbe potuto chiedere la chiamata in causa dell’allora Agenzia del Territorio, affinchè potesse comprovare l’effettuata notifica della rendita catastale dell’immobile contestata dal contribuente.

Deve ritenersi, invece, inammissibile, il secondo motivo, con il quale l’Amministrazione deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, nonchè del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 5 e 11, atteso che in nessuna parte dell’articolazione del motivo la ricorrente riporta le parti della sentenza impugnata che ne avrebbero comportato la violazione o falsa applicazione, come richiede, al pari dell’indicazione delle norme che si assumono violate, la deduzione del vizio in relazione al disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (cfr., tra le molte, Cass. sez. 1, 8 marzo 2007, n. 5353, Cass. sez. 1, 17 maggio 2006, n. 11501).

Il ricorso va pertanto rigettato per manifesta infondatezza.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento, da parte del Comune ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed in Euro 3000,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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