Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1439 del 19/01/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 1439 Anno 2018
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

sul ricorso 24458/2013 proposto da:

c.–e v_ C _

S.e.v.a. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via F. Confalonieri n.5, presso lo
studio dell’avvocato Manzi Andrea, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato Pelliccia Cristina, giusta procura in calce al
ricorso;
-ricorrente contro
Sonetti Lucia Natalina, Bera Gianni, Bera Andrea, Bera Maria Lucia,
Bera Paola, Fioletti Daniela Lucia, Fioletti Gian Lorenzo, Fioletti
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Data pubblicazione: 19/01/2018

Mariangela Domenica, elettivamente domiciliati in Roma, Via T.
Salvini n.55, presso lo studio dell’avvocato De Sanctis Mangelli
Simonetta, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
Pedretti Giuseppe, giusta procura in calce al controricorso,
-controricorrenti –

Fioletti Enrico, Fioletti Andrea Bortolo;
– ìntimati avverso la sentenza n. 306/2013 della CORTE D’APPELLO di
BRESCIA, depositata il 11/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/09/2017 dal cons. FRANCESCO TERRUSI.

Rilevato che:
la Seva s.r.I., concessionaria della derivazione di acqua dal torrente
Ogliolo in forza di apposito decreto della regione Lombardia,
convenne dinanzi alla corte d’appello di Brescia Gianni Bera e gli altri
soggetti nominati in epigrafe, proprietari di appezzamenti di terreno
siti in Corteno Golgi, movendo contestazioni alle indennità di
occupazione determinate dalla commissione provinciale espropri
sull’errato presupposto della vocazione edificatoria delle aree
interessate dall’esecuzione di opere di realizzazione dell’impianto
idroelettrico; tali opere erano state iniziate dalla concessionaria a
seguito di decreto di occupazione di urgenza per pubblica utilità del
29-9-2003;
radicatosi il contraddittorio l’adita corte d’appello, dopo aver fatto
eseguire una c.t.u., ha respinto la domanda di Seva e, in parziale

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nonchè contro

accoglimento della riconvenzionale dei convenuti, ha determinato
l’ulteriore voce indennitaria inerente alla perdita di piante;
per quanto in effetti rileva, la corte del merito ha osservato che per
effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011
doveva considerarsi venuta meno la rilevanza della qualificazione dei

premesso che nella c.t.u. erano stati posti in adeguata evidenza gli
aspetti caratterizzanti i terreni

de quibus,

incidenti sulla

determinazione del loro valore venale, ne ha confermato la stima in
valore unitario addirittura superiore a quello applicato dalla
commissione espropri: ciò segnatamente tenuto conto, per un verso,
del “dato oggettivo relativo all’attuale destinazione agricola” e, per
altro verso, tuttavia, della “collocazione nelle immediate vicinanze di
una zona già destinata ad attività artigianali”, giustificativa di una
valore medio riferito a tale tipologia di insediamenti;
da questo punto di vista la corte d’appello ha invero condiviso il
rilievo attribuito dal c.t.u. “a vicende contrattuali (seppur non
perfezionatesi) tali da dimostrare un interesse all’acquisto anche in
capo ad imprenditori non agricoli” e ne ha avallato la conclusione
avente come riferimento “il valore medio dei terreni destinati ad
insediamenti artigianali”, fermo l’effetto calmieratore degli aspetti
sfavorevoli costituiti dalla “scarsa appetibilità della posizione” e dalla
“esistenza di vincoli più rigidi in ordine alle distanze da rispettare”;
avverso la sentenza, depositata 1’11-3-2013, la Seva s.r.l. ha
proposto ricorso per cassazione in unico motivo;
gli intimati hanno replicato con controricorso.
Considerato che:
con l’unico mezzo la ricorrente, deducendo violazione e falsa
applicazione dell’art. 39 della I. n. 2359 del 1865, censura la sentenza

terreni come dotati di vocazione agricola piuttosto che edificatoria, e,

per avere attribuito alle aree di cui si discute, pacificamente aventi
destinazione agricola, una presunta vocazione edificatoria in ragione
della loro collocazione nelle immediate vicinanze di zona destinata ad
attività artigianali;
il motivo è manifestamente fondato, essendo l’impugnata sentenza

2011 sia venuta meno la rilevanza della qualificazione dei terreni
come aventi destinazione agricola o edificatoria;
in contrario deve confermarsi il costante principio giurisprudenziale
per cui a seguito delle sentenze della Corte costituzionale nn. 348-07,
349-07 e 181-11, finalizzate a conformare il diritto interno ai principi
della Cedu, il serio ristoro riconosciuto dall’art. 42 cost. al sacrificio
della proprietà per motivi d’interesse generale si identifica col valore
venale del bene (per riferimenti, Cass. n. 6798-13; Cass. n. 1790614), ma la distinzione tra suoli edificabili e non edificabili non è mai
venuta meno, essendo imposta dalla disciplina urbanistica in funzione
della razionale programmazione del territorio (v. da ultimo Cass. n.
5686-17);
consegue che, pur dopo le anzidette sentenze, l’inclusione dei suoli
nell’uno o nell’altro ambito va effettuata sempre in ragione del criterio
dell’edificabilità legale (previsto sia dall’anteriore art. 5-bis, terzo
comma, della I. n. 359 del 1992, sia dagli attuali artt. 32 e 37 del
d.P.R. n. 327-01), in base al quale un’area va ritenuta edificabile solo
quando la stessa risulti così classificata al momento della vicenda
ablativa dagli strumenti urbanistici (v. Cass. n. 7987-11; Cass. n.
9891-07; Cass. n. 3838-04, tutte costantemente allineate alle
fondamentali Cass. Sez. U n. 172-01 e n. 173-01); ciò con la
precisazione che le possibilità legali di edificazione vanno escluse
tutte le volte in cui, per lo strumento urbanistico vigente all’epoca in
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minata dall’errata premessa che per effetto di Corte cost. n. 181 del

cui deve compiersi la ricognizione legale, la zona sia stata
concretamente vincolata a un utilizzo meramente pubblicistico (verde
pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità ecc.) in quanto dette
classificazioni apportano un vincolo di destinazione che preclude ai
privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono

estrinsecazione del ius aedificandi connesso al diritto di proprietà (cfr.
Cass. n. 14840-13 e Cass. n. 2605-10);
a tali principi non si è attenuta l’impugnata sentenza, che – pur
premettendo che finanche i convenuti avevano riconosciuto che i
terreni erano stati nel p.r.g. del comune di Corteno Golgi riclassificati,
nel 1997 (prima cioè della vicenda ablativa), in zona

E Agricola

(“vista la notevole valenza paesaggistica”) – ha considerato il valore
di mercato dei suoli in base al valore medio dei terreni destinati a
insediamenti artigianali, in ragione della irrilevante circostanza della
loro prossimità a zone diverse destinate a tali attività;
la sentenza va quindi cassata con rinvio alla medesima corte d’appello
di Brescia, diversa sezione, la quale provvederà a nuova valutazione
attenendosi ai principi di diritto sopra esposti;
la corte d’appello provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in
questa sede di legittimità.
p.q.m.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia,
anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte d’appello di
Brescia.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione
civile, addì 13 settembre 2017.
Il Funzionario Giu

rio

•Dott.ssa Fabrizia BA •NE

Il Presid n e

riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, la quale è a sua volta

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