Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14389 del 15/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 15/06/2010), n.14389

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – rel. Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

su ricorso (iscritto al n. 18902/05 di R.G.) proposto da:

Comune di Castelrotto (BZ), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma alla Via Bassano del Grappa n. 24

presso lo studio dell’avv. COSTA MICHELE che lo rappresenta e

difende, insieme con l’avv. Alfred MUSLER (del Foro di Bolzano), in

forza della procura speciale rilasciata a margine della seconda

facciata del ricorso;

– ricorrente –

contro

O.A., elettivamente domiciliato in Roma alla Via

Federico Confalonieri n. 5 presso lo studio dell’avv. MANZI ANDREA

che lo rappresenta e difende in forza della procura speciale

rilasciata a margine (della seconda facciata) del controricorso;

– controricorrente –

nonchè

sul ricorso incidentale (iscritto ai n. 24149/05 di R.G.) proposto

da:

O.A., come innanzi rappresentato e difeso;

– ricorrente incidentale –

contro

il Comune di Castelrotto (BZ);

– intimato –

entrambi i ricorsi avverso la sentenza n. 15/03/05 depositata il 2

maggio 2005 dalla Commissione Tributaria di secondo grado di

Bolzano, notificata il giorno 11 maggio 2005;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 25 febbraio 2010

dal Cons. Dott. Michele D’ALONZO;

sentite le difese delle parti, perorate dall’avv. Michele COSTA, per

il Comune, e dall’avv. Salvatore Di Matteo (delegato), per l’

O.;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, il quale ha concluso per l’accoglimento del

ricorso principale, con assorbimento di quello incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato a O.A. il giorno 8 luglio 2005 (depositato il 26 luglio 2005), il Comune di Castelrotto (BZ) – premesso che con delibera del 6 ottobre 2003 la sua Giunta aveva dichiarato che “l’abitazione” nella quale l’ O. (con lettera del 19 maggio 2003) aveva indicato di “dimorare per la maggior parte dell’anno” (nel mentre “la moglie”, “assieme alle figlie comuni”, “dimorava nel di lei appartamento a (OMISSIS), per il quale… fruiva dell’agevolazione sull’abitazione principale da parte del Comune di Bolzano”) “non poteva considerasi abitazione principale ai sensi della Delib. Consiliare n. 81 del 2000 risp…. e dell’art. 4 regolamento ICI, negandogli di conseguenza l’applicazione dell’aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali” -, in forza di cinque motivi, chiedeva, di cassare la sentenza n. 15/03/05 della Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano (depositata il 2 maggio 2005, notificata il giorno 11 maggio 2005) che aveva accolto l’appello dell’ O. avverso la decisione (24/01/04) della Commissione Tributaria di primo grado dello stesso capoluogo la quale aveva respinto il ricorso del contribuente.

Nel controricorso notificato il 30 settembre 2005 (depositato il 17 ottobre 2005), l’ O. instava per il rigetto dell’impugnazione del Comune e spiegava ricorso incidentale condizionato fondato su un solo motivo.

L’ O. ed il Comune depositavano le rispettive memorie ex art. 378 c.p.c., il 17 ed il 19 febbraio 2010.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., deve essere disposta la riunione del ricorso incidentale dell’ O. all’anteriore proposto dal Comune siccome avente ad oggetto l’impugnazione della medesima sentenza.

2. Con questa la Commissione Tributaria Regionale – esposto (a) che l’art. 4 del regolamento comunale ICI recepiva la definizione di “abitazione principale” contenuta nel D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e (b) che “con provvedimento dd. 20 aprile 1994 il Commissario del Governo… statuiva che il sig. O. trascorre la maggior parte dell’anno nella propria abitazione nel comune di Castelrotto, che per tale motivo si realizza il requisito della dimora abituale e quindi che esistono le condizioni per l’iscrizione anagrafica nel Comune di Castelrotto” – ha accolto l’appello del contribuente osservando:

– “il sig. O…. risulta… da allora iscritto nel registro dell’anagrafe del Comune di Castelrotto senza che quest’ultimo abbia mai fornito la prova od indizio… di una modifica di tale dimora abituale”;

– “anche in considerazione dell’art. 2129 c.c., si deve presumere che il sig. O. … effettivamente dimora abitualmente nel Comune di Castelrotto e non a Bolzano”, per cui “il ricorrente… adempie… tutti i presupposti previsti dall’art. 4 del regolamento comunale ICI per poter usufruire delle agevolazioni fiscali per la sua abitazione sita nel territorio comunale”, della quale “è proprietario”;

– “la circostanza che la moglie del ricorrente sia proprietaria di un appartamento in Bolzano e che ivi dimori abitualmente non ha alcuna rilevanza sull’agevolazione fiscale da concedere dal Comune di Castelrotto” perchè “se l’art. 4 venisse interpretato come richiesto dal Comune, nè l’appellante nè sua moglie potrebbero mai usufruire dell’agevolazione fiscale prevista per l’abitazione principale”.

3. Il Comune censura tale decisione con cinque motivi.

A. Con il primo l’ente impositore denunzia “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 3, per omessa sottoscrizione in originale della copia del ricorso depositato presso la segreteria della Commissione Tributaria” affermando che “la sentenza impugnata non prende assolutamente in considerazione l’eccezione formulata… nell’appello incidentale”.

B. Con il secondo motivo il Comune denunzia “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 3”, per invalidità della “procura alle liti… perchè non apposta in originale sul ricorso” esponendo che “anche con riguardo a tale eccezione formulata in secondo grado… il giudice non si esprimeva, mentre il giudice di primo grado l’aveva rigettata”: per il ricorrente “anche la firma del difensore per autenticare la sottoscrizione della procura alle liti (cfr. Cass. n. 5295/2001) deve essere apposta in originale sulla copia del ricorso depositato in segreteria”.

C. Con il terzo motivo l’ente denunzia “violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 112 e 277 c.p.c.”, nonchè “omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia” sostenendo che il giudice di appello ha violato detto “combinato disposto” perchè “ha omesso di pronunciarsi su una domanda (rectius eccezione) propostagli” non avendo preso “assolutamente in considerazione l’appello incidentale… relativamente all’eccezione d’inammissibilità del ricorso introduttivo per la mancata sottoscrizione in originale della copia dello stesso, depositata presso la segreteria della Commissione Tributaria”, “nonostante il giudice di primo grado avesse espressamente statuito sul punto” e “accertato” che la “copia… depositata in segreteria non recava in calce alla delega la firma in originale, nè del ricorrente nè del procuratore”, “detta omissione di pronuncia rileva anche agli effetti della omessa motivazione su un punto decisivo della controversia”.

D. Con il quarto motivo il Comune – esposto di aver contestato e di contestare “tutt’ora anche il fatto che il sig. O. dimori abitualmente a (OMISSIS)”) – denunzia “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2, nonchè dell’art. 4 del regolamento ICI” esponendo che per tali norme “un’abitazione”, “ai fini della qualifica ad abitazione principale”, deve rappresentare “non solo la dimora abituale del contribuente… ma anche dei suoi familiari” per cui “la circostanza che i familiari” dell’ O. “non dimorano abitualmente nell’abitazione di quest’ultimo a (OMISSIS)” comporta “il venir meno di uno dei due presupposti richiesti dalla legge” e dal regolamento ICI “per la qualifica di un’abitazione quale abitazione principale” e “rende del tutto superflua la questione se il sig. O. stesso dimori o meno abitualmente nella sua abitazione a (OMISSIS)”.

E. Con il quinto (ultimo) motivo il ricorrente denunzia “insufficiente motivazione circa l’effettiva dimora abituale a (OMISSIS) del sig. O.” sostenendo “non corrisponde(re) affatto alla realtà” che il contribuente “dimori abitualmente a (OMISSIS) e non assieme alla sua famiglia a (OMISSIS)” perchè (in sintesi), “come dimostrato… mediante la documentazione prodotta in primo grado”, quella dell’ O. in (OMISSIS) è una “mera abitazione di villeggiatura” e non “un’abitazione principale”.

4. L’ O., a sua volta, propone ricorso incidentale condizionato con il cui unico motivo denunzia “violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 112 e 277 c.p.c.” (anche “in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”) adducendo che il giudice di appello ha “illegittimamente esteso la propria indagine a circostanze nuove rispetto a quelle originariamente invocate dal’amministrazione comunale” atteso che “il provvedimento… impugnato non era… stato motivato con ragioni attinenti all’asserita mancanza di dimora abituale (di esso) O. nella sua abitazione a (OMISSIS)”.

5. Dei ricorso proposto dal Comune deve essere accolto, perchè fondato, solo il quarto motivo; i primi tre (scrutinabili congiuntamente), invece, vanno respinti; l’esame del quinto motivo resta assorbito dall’accoglimento detto.

Il ricorso incidentale del contribuente, invece ed in aderenza all’accoglimento del gravame principale, deve essere disatteso.

A. La terza censura – a prescindere dall’accertamento della effettiva sua sussistenza – denunzia, nella sostanza, un vizio privo di qualsivoglia rilevanza – comunque non idoneo, da solo, a determinare la cassazione della sentenza impugnata – atteso che essa, giusta quanto espone lo stesso ricorrente, investe soltanto la interpretazione delle norme invocate dal medesimo.

In tale ipotesi, però, in ossequio al disposto dell’art. 384 c.p.c., comma 2, (numerazione dei commi applicabile alla specie ratione temporis anteriore a quella introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 12) – per il quale “non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto” -, questa Corte, una volta riscontrata la rispondenza “al diritto” del dispositivo adottato nella sentenza impugnata, non può procedere alla cassazione di quest’ultima in quanto il positivo riscontro di detta conformità consente soltanto di “correggere la motivazione” della stessa.

Il vizio denunziato, peraltro, non potrebbe portare alla cassazione della decisione gravata che ne fosse affetta neppure in ipotesi di riscontrata non rispondenza del suo dispositivo “al diritto” atteso che l’ultimo inciso del medesimo art. 384 c.p.c., comma 1, (numerazione detta) impone a questo giudice di legittimità di decidere “la causa nel merito” tutte le volte che “non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto”, “accertamenti”, di norma, non necessari quando la doglianza involge esclusivamente (come nella censura in esame) questioni di diritto.

B. Le prime due doglianza investono la “copia” del ricorso di primo grado “depositata” dal contribuente presso la segreteria della commissione di primo grado di Bolzano.

Il Comune – sulla scorta del principio enunciato da questa Corte nelle decisioni dallo stesso indicate (in appresso esaminate) – sostiene l’inammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio perchè detta “copia” e la “procura alle liti” contenuta nella stessa non recano la sottoscrizione “in originale”.

A sostegno si invoca:

(1) il disposto del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 18, comma 3, per il quale (1) “il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente e contenere l’indicazione dell’incarico a norma dell’art. 12, comma 3, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente, nel qua caso vale quanto disposto dall’art. 12, comma 6”, e (2) “la sottoscrizione del difensore o detta parte deve essere apposta tanto nell’originale quanto nelle copie del ricorso destinate alle altre parti, fatto salvo quanto previsto dall’art. 14, comma 2” (art. 14, comma 2: “se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 è ordinata l’integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza” ), nonchè (2) quello dell’art. 12, comma 3, del medesimo D.Lgs. secondo cui “ai difensori… deve essere conferito l’incarico… anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato”.

B.1. Specificamente in ordine all’inciso “la sottoscrizione del difensore o della parte deve essere apposta tanto nell’originale quanto nelle copie del ricorso destinate alle altre parti”, invero, questa sezione – sentenza 21 marzo 2001 n. 4051 resa propriamente in fattispecie di atto (ricorso) di “appello” che “nell’originale e nella copia depositata reca in calce al testo soltanto la… sottoscrizione” del “ricorrente” e non pure “quella del difensore a mezzo del quale era stato proposto” (anche se “il difensore…, nell’originale, aveva certificato l’autografia della procura”), da cui gli excerpta che seguono, come la conforme n. 5295 depositata il 9 aprile 2001 – ha statuito che “il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alle commissioni tributarie, nella disciplina del D.Lgs. n. 546 del 1992, ove direttamente proposto per mezzo del servizio postale o con consegna all’ufficio finanziario, è inammissibile, quando manchi la sottoscrizione dell’autore dell’atto (la parte od il suo difensore) nella copia depositata con la costituzione in giudizio, indipendentemente dall’eventualità che la controparte non contesti la sottoscrizione dell’originale” osservando che l'”innovazione” “rispetto alle norme del previgente D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, (artt. 15 e 22)” costituita dalla affermata necessità (attesa la comminata “inammissibilità”) della sottoscrizione del ricorso “tanto nell’originale quanto nella copia”, va col legata “alle disposizioni riguardanti le modalità di proposizione del ricorso (in primo grado od in appello) e di costituzione della parte attrice (D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 20 e 22, richiamati dal successivo art. 53)” atteso che “nelle ipotesi di notificazione diretta, l’originale rimane al destinatario” per cui “il ricorrente dispone soltanto della copia, e deve depositarla, al momento della costituzione in giudizio, nella segreteria della commissione adita, con dichiarazione di conformità all’originale (art. 22)”: “detta copia, in quelle ipotesi, è dunque l’unico documento sul quale il giudice può effettuare il doveroso controllo sull’esistenza e validità dell’atto d’impulso processuale, a differenza di quanto si verifica in caso di notificazione per ufficiale giudiziario, con deposito in sede di costituzione dell’originale, ovvero si verificava nel rito anteriore, in cui l’atto doveva essere spedito o consegnato alla segreteria della commissione” e “le indicate peculiarità spiegano l’onere della sottoscrizione anche della copia, con previsione d’inammissibilità del ricorso in assenza di essa, ed al contempo superano i sospetti d’illegittimità costituzionale…, perchè la diversità di disciplina trova base logica nella circostanza che soltanto la copia è inclusa nel fascicolo processuale e consente il predetto controllo”.

Nella medesima decisione si è, altresì, osservato che “non può evitare l’inammissibilità” detta neppure “il fatto che la parte evocata in giudizio non contesti la sottoscrizione dell’originale in suo possesso (come in quella specie, in relazione all’idoneità della firma del difensore per autenticazione della procura ad integrare firma dell’intero atto)” in quanto “le norme sui requisiti di forma indispensabili per l’attivazione del giudizio rispondono ad interessi anche pubblicistici, hanno carattere imperativo e si sottraggono alla disponibilità dei contendenti, e che, quindi, il riscontro officioso della loro inosservanza non trova ostacolo nel comportamento difensivo delle parti”.

Sulla stessa scia, nella successiva sentenza 10 gennaio 2004 n. 205 (al fine di “stabilire se la mancata sottoscrizione del ricorso (esemplare depositato presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale) sia causa di inammissibilità del medesimo”) si è ribadito che “il ricorso introduttivo del giudizio tributario è inammissibile tutte le volte in cui manchi, nella copia depositata con la costituzione in giudizio, la sottoscrizione dell’autore dell’atto, cioè della parte ovvero il suo difensore, indipendentemente dalla circostanza che la controparte non contesti la sottoscrizione dell’originale”.

La tesi è stata, infine, ancor di recente sostanzialmente riaffermata da Cass., trib., 18 giugno 2009 n. 14117.

B.2. Siffatti principi – diversamente da quanto (peraltro immotivatamente) ritenuto anche da Cass., trib., 22 marzo 2006 n. 6591 – non sono affatto condivisibili perchè gli stessi, fondamentalmente, non considerano (1) che le “copie del ricorso”, di cui l’art. 18 impone la sottoscrizione a pena di inammissibilità, sono soltanto quelle “destinate alle altre parti” – quindi le copie impiegate per la “notificazione” (nel senso del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3, per il quale “le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento”, “ovvero”, se dirette ad un “ufficio” tributario od all'”ente locale”, “mediante consegna dell’atto all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia”) del medesimo ricorso a dette “altre parti” – e (2) che nella previsione (certamente in senso tecnico) delle “altre parti” del processo, giusta la identificazione delle stesse operata dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10, non è compreso, nè può essere compreso, il giudice perchè soggetto (come le parti) del processo ma non parte dello stesso processo, attesa anche la necessaria sua posizione (art. 111 Cost.) di terzo rispetto a quelle.

Di conseguenza (tenuto conto della sua finalità, quale univocamente desumibile dal tenore letterale e dalla collocazione della stessa) la norma indicata (ed invocata dal Comune ricorrente) regola unicamente (e si applica, quindi, soltanto al)l’ipotesi di ricorso proposto contro più parti (come, ad esempio, in caso di ricorso proposto contro l’ente impositore e il concessionario della riscossione o di appello proposto non da tutti i litisconsorzi necessari e da notificare agli stessi per l’integrità del contraddittorio), non già alla “costituzione in giudizio del ricorrente” (e/o dell’appellante, tenuto conto del disposto del successivo art. 53, comma 2: “il ricorso in appello… deve essere depositato a norma dell’art. 22, commi 1, 2 e 3”), perchè l’attività di “costituzione in giudizio del ricorrente” è specificamente, nonchè diversamente, regolata dal medesimo D.Lgs. del 1992, art. 22, per il comma 1, del quale, per quanto interessa, “il ricorrente” deve depositare (“entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d’inammissibilità” ), “nella segreteria della commissione tributaria adita” (ovvero trasmettere “a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento”) “l’originale del ricorso” se “notificato a norma dell’art. 137 c.p.c. e segg.”, ovvero “copia del ricorso consegnato o spedito per posta”, con la precisazione (comma 3) che “in caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale la conformità dell’atto depositato a quello consegnato o spedito è attestata conforme dallo stesso ricorrente” e l’ulteriore specificazione che “se l’atto depositato nella segreteria della commissione non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile e si applica il comma precedente” (“l’inammissibilità del ricorso è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell’articolo seguente”).

B.3. La portata del contestato principio richiamato innanzi (supra, sub B.1.), peraltro, è già stata (opportunamente) precisata e delimitata nella già richiamata decisione n. 6391 del 2006 – seguita anche da Cass., trib., 14 maggio 2007 n. 10958 nonchè dalla coeva 30 giugno 2006 n. 15159 che richiama l’analoga decisione n. 21170 del 30 ottobre 2005, anch’ essa sulla specifica, significativa fattispecie (nella stessa esaminata) di rovesciamento dell’ordine procedimentale determinato dalla consegna (da parte del ricorrente) della copia dell’atto, anzichè dell’originale, all’ufficio e dal deposito dell’originale, in luogo della copia conforme, presso l’organo giurisdizionale – nel senso che la “mancanza di sottoscrizione” sanzionabile con l’inammissibilità del ricorso “va intesa in modo davvero radicale, ossia” solo “come mancanza materiale del requisito imposto dalla legge”.

La sentenza del 2006, invero, ha giustamente evidenziato che la sanzione dell'”inammissibilità” del ricorso (“rilevabile d’ufficio”; non sanata nè sanabile neppure dalla costituzione in giudizio del resistente) “appartiene al novero di quelle c.d. forti”, cioè delle sanzioni “caratterizzate dalla insanabilità del vizio”, e, pertanto, per il suo “rigore sanzionatorio”, la portata della stessa – tenuto “presente l’insegnamento fornito dalla corte costituzionale, con particolare riguardo al processo tributario, secondo il quale le disposizioni processuali tributarie devono essere lette in armonia con i valori della tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità” (sentenze nn. 189 del 2000 e 520 del 2002) e di cui questa Corte ha già fatto applicazione nella materia di cui all’art. 22 cit. (v. la sent. n. 18088 del 2004) – deve essere intesa (cfr., sul punto, Cass., trib., 31 ottobre 2005 n. 21170) “in senso restrittivo”, cioè “riservando” ad essa “un limitato campo di operatività, comprensivo cioè di quei soli casi nei quali il rigore estremo dell’inammissibilità (vera e propria ex tre ma rado) è davvero giustificato”.

“La previsione di inammissibilità” – si è statuito con detta sentenza (come nelle altre innanzi ricordate) -, quindi, “deve farsi conseguire solo là dove e nei limiti in cui la mancanza della sottoscrizione sia effettiva, non quando essa risulti presente per relationem, attraverso il rinvio implicito dalla fotocopia all’atto (originale) depositato” (in detta ipotesi erroneamente) “presso la segreteria dell’Ufficio e questa conformità non sia stata contestata o, se anche lo sia stata, essa è comunque infondata”: a maggior ragione, pertanto, deve ritenersi ed affermarsi che non può sanzionarsi con l’inammissibilità la pretesa mancanza di sottoscrizione “in originale” della copia del ricorso da depositare e depositata presso la segreteria del giudice tributario, in ordine alla quale copia l’art. 22, comma 3, prescrive, come visto, che il ricorrente attesti esso stesso, unicamente, “la conformità dell’atto depositato” (quindi della “copia”) a “quello” (costituente l'”originale”) “consegnato o spedito” alla controparte.

B.4. Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, peraltro, come perspicuamente evidenziato nella più volte richiamata sentenza n. 6391 del 2006, “fornisce la chiave di volta dell’intero regime delle inammissibilità del ricorso introduttivo o dell’appello” allorchè (comma 5) stabilisce che “ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l’esibizione degli originali degli atti e dei documenti di cui ai precedenti commi”, quindi ed in particolare, anche ove le “contestazioni” riguardino la conformità all’originale della copia del ricorso depositata nella segreteria: per tale decisione, infatti, l’inciso detto stabilisce “una sorta di possibile causa di esclusione della sanzione (… vera e propria extrema ratio) quando vi sia modo di accertare la sostanziale regolarità dell’atto e l’osservanza delle regole processuali fondamentali”, in particolare “l’esistenza della sottoscrizione della parte e del difensore del ricorrente” nell'”originale” del ricorso.

Specificamente in ipotesi di deposito, quale copia del ricorso, della fotocopia dell’originale (recante in calce “chiaramente leggibile la firma del difensore” e “l’attestazione di conformità alla copia (recte: originale) consegnata all’ente impositore”, nella sentenza 15 marzo 2004 n. 5257 di questa sezione – ricordato aver la Corte affermato, “con riguardo all’atto di citazione”, che “lo stesso non è affetto da nullità quando nella copia notificata la firma del difensore sia riprodotta soltanto fotostaticamente e tale atto contenga inoltre (…) le indicazioni che ne evidenziano la provenienza dal difensore munito di mandato (Cass. 6480/1998; altresì, Cass. 10491/1994)” – si è condivisibilmente statuito che quella copia non è un “un atto del tutto privo di sottoscrizione” per cui non “opera la sanzione della inammissibilità D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 18, commi 3 e 4”.

B.5. In conclusione, deve affermarsi che la mancata sottoscrizione “in originale” della copia del ricorso depositata dal ricorrente presso la segreteria del giudice tributario, denunziata dal Comune, non costituisce affatto irregolarità di tale copia perchè il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, richiede soltanto che la parte e/o il suo difensore (quando e se nominato) attestino la conformità di tale copia all’originale dello stesso ricorso spedito o consegnato alla controparte, e, comunque, perchè l’eventuale “irregolarità” afferente a quella mancanza non integra affatto una “nullità insanabile” avendo di certo lo stesso Comune (che tanto non ha contestato) potuto e dovuto riscontrare l’esistenza della firma della parte (e/o del suo difensore) nell’originale del ricorso ad esso spedito e/o consegnato.

B.6. In ordine, poi, alla irrilevanza giuridica della mancanza della sottoscrizione “in originale” della procura (sempre nella copia depositata) – nonostante il contrario (isolato) avviso espresso da questa sezione (Cass., trib., 5 marzo 2010 n. 5371), non condivisibile sia per l’esegesi del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 22, innanzi svolta sia per le ragioni che seguono – va ribadito (Cass. trib., 6 giugno 2007 n. 13208) esser sufficiente “che la sottoscrizione della parte sia contenuta nell’originale e sia seguita dall’autenticazione del difensore e che la copia notificata contenga” soltanto “elementi idonei a dimostrare la provenienza dell’atto da difensore munito di procura speciale, come la trascrizione o l’indicazione del mandato (ex multis Cass. 5323/04, 13369/03, 15072/01)” per cui “la sottoscrizione della procura (come pure dell’autenticazione del difensore)” deve esser “sempre rilevata con riferimento all’originale dell’atto e non alla copia notificata”.

Già in precedenza, peraltro, in applicazione al processo tributario dei principi sviluppati per quello civile ordinario – per i quali “non occorre che la procura sia integralmente trascritta nella copia notificata all’altra parte, ben potendosi pervenire, attraverso altri elementi, alla ragionevole certezza che il mandato sia stato conferito prima della notificazione dell’atto (cfr. Cass. civ. sentt. nn. 15173 del 2001 e 15354 del 2004)” – si è precisato (Cass., trib., 12 aprile 2006 n. 8601, da cui gli excerpta) che “la conformità del ricorso rispetto all’originale notificato dal contribuente all’Ufficio impostore deve riguardare il contenuto dell’atto” per cui “deve ritenersi sufficiente l’apposizione” (nella copia) di una “nota che attesti la presenza… sull’originale” del “mandato rilasciato al difensore”.

C. In ordine alla questione propriamente di merito (accertamento della spettanza, al contribuente, per l’immobile posseduto nel territorio del Comune ricorrente, della stessa) va ribadito che anche la particolare “detrazione” prevista, all’epoca (anno 2003) cui si riferisce la pretesa fiscale dedotta in giudizio, dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8, comma 2, per l'”unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo” (per la nozione di “unità immobiliare” ai fini della detrazione in esame cfr.: Cass., trib.: 29 ottobre 2008 n. 25902; 9 dicembre 2009 n. 25729; 12 febbraio 2010 n. 3393) costituisce (Cass., trib., 7 agosto 2008 n. 21332) un'”agevolazione fiscale” (alla quale “il contribuente ha diritto solo se abbia operato in conformità alle leggi che la prevedono”) la cui “natura eccezionale” impone un “interpretazione rigorosa”: “le norme agevolative fiscali”, infatti (Cass., trib.: 2 ottobre 2009 n. 21144; 16 dicembre 2008 n. 29371; 29 febbraio 2008 n. 5447 oltre, ex multis, quelle richiamate nella citata decisione n. 21332 del 2008), sono “di stretta interpretazione e quindi non estensibili ai casi non espressamente previsti” perchè costituiscono comunque “deroga al principio di capacità contributiva sancito dall’art. 53 Cost.”.

Analogamente è a dirsi quanto alla riduzione dell’aliquota applicabile alle unità immobiliari in questione.

L'”interpretazione rigorosa”, quindi, deve sorreggere anche quella relativa all’ultimo inciso dell’art. 8, comma 2, detto il quale, come noto, dispone che “per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente”.

In base a tale disposizione, ai fini della spettanza della detrazione e della applicabilità dell’aliquota ridotta, una “abitazione” (ovverosia una “unità immobiliare” adibita a tale uso) posseduta dal contribuente per uno dei titoli previsti dalla norma può (e deve) essere ritenuta “principale” soltanto se nella stessa “dimorano abitualmente” sia il “contribuente” che i “suoi familiari”: per il sorgere del diritto alla detrazione, quindi, non è sufficiente che il contribuente dimori abitualmente nell’unità immobiliare se (come è pacifico nel caso) i “suoi familiari” dimorino altrove.

La norma – come desumibile inequivocamente dalla totale “esenzione” (“è esclusa”), “a decorrere dall’anno 2008”, dall’imposta comunale disposta, specificamente per “l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo”, con il D.L. 27 maggio 2008, n. 91, art. 1, comma 1 (convertito nella L. 27 luglio 2008, n. 126) – costituisce manifestazione del complessivo favore del legislatore nella determinazione del trattamento fiscale dell'”abitazione principale” (come, analogamente, per l’acquisto della c.d. “prima casa”), rinvenibile (specificamente in materia di ICI), ad esempio, nel D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, lett. e), (il quale ha espressamente previsto la possibilità, per il Comune, di “considerare abitazioni principati, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela”) o nel D.L. 27 maggio 2005, n. 86, art. art. 5 bis, comma 4, (convertito nella L. 26 luglio 2005, n. 148) con il quale, al dichiarato “fine di incrementare la disponibilità di alloggi da destinare ad abitazione principale”, si è concesso ai Comuni (alla “”condizione” ivi prevista) la facoltà (“possono”) di “deliberare la riduzione, anche al di sotto del limite minimo previsto dalla legislazione vigente, delle aliquote dell’imposta comunale sugli immobili stabilite per gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario”.

Il concetto di “abitazione principale” considerato dalla norma – tenuto conto della identità della ratio ispiratrice, tesa comunque a tutelare una specifica situazione fattuale involgente i membri della famiglia -, all’evidenza, richiama quello tradizionale di “residenza della famiglia” desumibile dall’art. 144 c.c., comma 1, (testo sostituito dalla L. 19 maggio 1975, n. 151, art. 26: “i coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa”) per cui è del tutto legittima l’applicazione al primo dell’elaborazione giurisprudenziale propria della norma codicistica, in particolare del principio per il quale (Cass., 1^, 24 aprile 2001 n. 6012, che richiama “Cass. 5 maggio 1999, n. 4492; 26 giugno 1992, n. 8019”) per “residenza della famiglia” – da tenere distinta dai luoghi di “eventuali domicili fissati altrove ai sensi dell’art. 45 c.c.” – deve intendersi il “luogo” (“in relazione al quale”, in particolare, “deve realizzarsi, con gli adattamenti resi necessari dalle esigenze lavorative di ciascun coniuga, l’obbligo di convivenza posto dall’art. 143 c.c.”) di “ubicazione della casa coniugale” perchè questo luogo “individua presuntivamente la residenza di tutti i componenti della famìglia”, “salvo che” (si aggiunge opportunamente) “tale presunzione sia superata dalla prova” che lo “dello spostamento… della propria dimora abituale” sia stata causata dal “verificarsi di una frattura del rapporto di convivenza”.

Dalle considerazioni che precedono discende l’erroneità della sentenza impugnata laddove (1) ha riconosciuto spettare al contribuente il trattamento fiscale proprio dell'”abitazione principale” unicamente per il fatto (allo stato non interessa, perchè irrilevante, se vero) che egli dimori “abitualmente” nella sua casa ubicata nel Comune ricorrente e (2) non ha considerato la necessità, imposta dal legislatore, di tener conto non già della sola dimora del contribuente ma, unicamente, di quella della sua famiglia, risultando, peraltro, fallace perchè non vera l’asserzione secondo la quale l’interpretazione propugnata dal Comune ricorrente (da ritenersi giuridicamente fondata per le ragioni svolte) dovrebbe importare la negazione dell’agevolazione sia al contribuente (per l’immobile sito nel Comune ricorrente) che alla moglie (per l’immobile di questa in (OMISSIS)) atteso che la incontestata convivenza del contribuente (che non ha neppure addotto il “verificarsi di una frattura” di quel “rapporto”) con la moglie e con i figli in Bolzano attribuisce solo all’unità immobiliare sita in questo Comune la qualità, voluta dalla norma, di “abitazione principale”.

D. L’accertata carenza del necessario presupposto dato dalla destinazione ad “abitazione principale” dell’unità abitativa nel Comune ricorrente e l’affermata insufficienza della sola circostanza della (quand’anche effettiva) dimora abituale in detta unità, ovviamente, rendono del tutto superfluo l’esame dell’ultimo motivo di doglianza del Comune e impongono il rigetto del ricorso incidentale del contribuente perchè aventi entrambi ad oggetto l’accertamento di un elemento (effettività della dimora) irrilevante.

E. In definitiva la sentenza impugnata deve essere cassata perchè affetta dall’evidenziato errore.

La causa, però, non abbisogna di nessun ulteriore accertamento di fatto e, pertanto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., deve esse essere decisa nel merito da questa Corte con il rigetto del ricorso di primo grado del contribuente attesa l’infondatezza della sua pretesa di fruire, ai fini dell’imposta comunale dovuta sul suo, immobile, del trattamento fiscale previsto dalla legge soltanto per le unità immobiliari adibite ad “abitazione principale”.

6. La novità della questione oggetto della fattispecie principale consiglia l’integrale compensazione tra le parti delle spese processali dell’intero giudizio ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta i primi tre motivi del ricorso principale; accoglie il quarto e dichiara assorbito il quinto motivo dello stesso ricorso; rigetta il ricorso incidentale dell’ O.; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso di primo grado del contribuente; compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA