Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14389 del 14/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 14/07/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 14/07/2016), n.14389

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13633/2011 proposto da:

COMUNE AFRAGOLA, C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VAGARTI 1, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO rappresentato e difeso dall’avvocato

ALESSANDRO MARINO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.D., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato FERDINANDO DEL MONDO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2698/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 12/05/2010 r.g.n. 2766/200V;

udita la relazione iella causa svolta nella pubblica udienza del

2/04/1016 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

udito l’Avvocato DEL MONDO FERDINANDO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata il 12 maggio 2010 la Corte d’appello di Napoli, in parziale accoglimento dell’appello proposto da C.D., lavoratore dipendente del Comune di Afragola con la qualifica e le mansioni di custode, condannava il Comune al pagamento in suo favore della somma di Euro 7.303,36 oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti sino all’effettivo pagamento.

2. La Corte osservava che non vi era contestazione sul fatto che il dipendente avesse svolto attivita’ di custodia in favore del Comune nelle domeniche e nei giorni festivi e che non avesse goduto dei riposi compensativi. Riteneva che, ai sensi del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268, art. 17, relativo alla disciplina del comparto degli enti locali, al lavoratore spettava la maggiorazione del 20% sul lavoro domenicale svolto, nonche’ la retribuzione per i giorni di riposo compensativo non fruiti; che, nel regolamentare la remunerazione della giornata destinata al riposo settimanale con la retribuzione ordinaria unitamente alla maggiorazione del 20%, la norma assolveva unicamente ad una funzione retributivo-corrispettiva, e non anche risarcitoria, con la conseguenza che al lavoratore spettava la retribuzione per i riposi compensativi non fruiti, parametrati al lavoro svolto di domenica con la maggiorazione del 20%, nonche’ il risarcimento del danno da usura psico-fisica per il mancato godimento dei riposi compensativi, che liquidava ex art. 1226, facendo ricorso all’importo della paga giornaliera, non contestata nella sua entita’, per ogni giornata di riposo non goduta.

3. Contro la sentenza il Comune di Afragola propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi, cui resiste con controricorso il C. che ha, altresi’, depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo di ricorso il Comune censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., art. 115 c.p.c., nonche’ per contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Rileva, l’ente territoriale, di aver contestato nella memoria depositata nel giudizio di primo grado che il C. svolgesse attivita’ lavorativa nei giorni festivi, non potendo (e non dovendo) svolgere attivita’ di custodia con riguardo ad immobili (la sede del Tribunale di Afragola) che rimanevano chiusi di giorno festivo. Deduce, inoltre, che il documento considerato dalla Corte a conferma dello svolgimento dell’attivita’ di lavoro in giorni festivi (ossia il verbale di conciliazione del 3.7.2002) non era stato illustrato nel ricorso introduttivo del giudizio, bensi’ meramente allegato, mentre solamente in grado di appello il lavoratore ne ha richiamato il valore probatorio.

2. Con il secondo motivo, denunciando la violazione dell’art. 91 del Regolamento del personale, il Comune rileva che la maggiorazione richiesta per la domenica ed i giorni festivi risulta giustificata unicamente a fronte dello svolgimento di attivita’ lavorativa, mentre la mera custodia dell’immobile trova la sua controprestazione nel godimento dell’alloggio comunale.

3. I due motivi, che si affrontano congiuntamente in quanto involgono la medesima questione della disciplina legale e contrattuale del riposo oltre il sesto giorno lavorativo, sono infondati.

4. L’art. 91 del Regolamento del personale del Comune di Afragola (riportato per esteso nella sentenza impugnata) prevede, con riguardo ai custodi provvisti di alloggio, che: “Il personale provvisto di alloggio, oltre l’orario giornaliero di lavoro determinato nell’ambito delle 36 ore settimanali e’ tenuto, senza che cio’ possa comportare compenso per lavoro straordinario a: a) aprire e/o chiudere le porte o i cancelli di accesso agli edifici quando cio’ sia dovuto, oltre che a questioni di carattere di emergenza, al prolungarsi dell’attivita’ normale svolta nell’edificio o ad attivita’ diversa (attivita’ parascolastica o extrascolastica, riunioni consigli di classe o di istituto); b) controllare il disinnesco degli interruttori centrali di illuminazione e riscaldamento; c) assicurare la custodia dell’immobile durante le 24 ore. Eventuali prestazioni aggiuntive oltre l’orario di lavoro ordinario, sempre contemplate nelle mansioni di cui all’art. 90 ma non rientranti nei a), b) e c) del presente articolo, potranno essere richieste dall’amministrazione. In tal caso si provvedera’ alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario”.

La Corte territoriale ha rilevato che doveva ritenersi pacifico lo svolgimento, nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali, dell’attivita’ di “generica sorveglianza e vigilanza dell’edificio e degli impianti”, essendosi limitato, il Comune, “ad affermare che tali compiti rientrassero nelle mansioni che ogni custode provvisto di alloggio e’ tenuto ad espletare anche oltre l’orario lavorativo senza alcun compenso aggiuntivo e che, comunque, siffatte attivita’ non era stata mai autorizzata.” Non risultava, pertanto, contestato lo svolgimento dell’attivita’ di custodia di cui alla lettera c) del Regolamento durante le domeniche ed i giorni festivi ne’ la mancata fruizione dei riposi compensativi.

La Corte ha correttamente ritenuto, in applicazione del canone esegetico del tenore letterale del testo, che l’art. 91 del Regolamento del personale include tra le prestazioni lavorative del custode anche quella della (mera) custodia durante le 24 ore, attivita’ che non richiede un’autorizzazione espressa dell’ente locale e che non determina l’insorgenza del diritto a maggiorazioni per lavoro straordinario.

Ha, inoltre, ritenuto – con valutazione di merito incensurabile in sede di legittimita’ – che lo svolgimento di questa attivita’ di custodia non era stata contestata dal Comune. Invero, il Comune si induce piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali cosi’ come accerta e ricostruite dalla Corte territoriale, muovendo cosi’ all’impugnata sentenza censure del tutto inammissibili, perche’ la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle fra esse ritenute piu’ idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati in via esclusiva al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensivan ogni caso, gli estratti delle memorie di costituzione prodotti dal Comune nei due gradi, di merito confermano la correttezza delle argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale, risultando contestata qualsiasi “particolare attivita’ lavorativa” svolta dal C. in considerazione della chiusura al pubblico (nei giorni festivi) dell’immobile, senza deduzione specifica sull’attivita’ di mera custodia (come previsto dalla lettera c) del Regolamento) effettuata anche nelle domeniche e nelle festivita’ infrasettimanali.

Infine, la censura relativa alla valutazione, da parte della Corte territoriale, del verbale di conciliazione del 3.7.2002 e’ infondata, risultando – dallo stesso ricorso per cassazione – che il documento e’ stato tempestivamente prodotto in primo grado (cfr. sulla necessita’ del deposito delle fonti probatorie, sia costituende che costituite, al momento della costituzione in giudizio, Cass. S.U. n. 8202/2005).

La motivazione della sentenza impugnata appare, quindi, congrua, logicamente coerente e conforme alla giurisprudenza di questa Corte.

5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese del presente giudizio, da distrarsi in favore del difensore dell’intimato, per la dichiarazione resa ex art. 93 c.p.c..

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 100,00 per esborsi e Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, disponendone l’integrale distrazione in favore dell’avvocato Ferdinando Del Mondo, anticipatario.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2016

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