Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14389 del 09/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 09/06/2017, (ud. 22/03/2017, dep.09/06/2017),  n. 14389

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6464/2012 R.G. proposto da:

Immobiliare P. s.r.l., P.P., P.G.,

rappresentati e difesi dagli avv. Graziano Dusi e Paolo Panariti,

con domicilio eletto in Roma, via Celimontana 38, presso lo studio

dell’avv. Paolo Panariti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso 12, l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Veneto, depositata il 9 maggio 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2017

dal Consigliere Giuseppe Tedesco.

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Verona ha rigettato il ricorso della società contro avviso di accertamento, con il quale fu rettificato per l’anno 2004 il reddito di impresa, e ciò sulla base della rettifica del prezzo immobili venduti nel corso di quell’anno;

che la sentenza di primo grado ha rigettato anche i ricorsi proposti personalmente dai soci, raggiunti da avvisi di accertamento in relazione ai maggiori utili conseguiti in dipendenza della partecipazione sociale;

che l’unica sentenza di primo grado è stata confermata dalla Commissione tributaria regionale del Veneto, la cui sentenza è oggetto del presente ricorso per cassazione, proposto dalla società e dai soci sulla base di cinque motivi, relativi a violazione di norme di diritto e a vizi di motivazione;

che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso, con il quale ha eccepito, fra l’altro, la tardività del ricorso per cassazione, in quanto proposto oltre il termine dell’art. 327 c.p.c., comma 1;

che tale eccezione è fondata;

che il presente giudizio è stato instaurato dopo il 4 luglio 2009 (già gli avvisi impugnati sono stati emessi in data successiva), per cui il termine lungo per proporre il ricorso per cassazione non era di un anno, ma di sei mesi, ex art. 327 c.p.c. nel nuovo testo modificato dalla stessa L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17, in vigore dal 4 luglio 2009 e applicabile ai giudizi instaurati successivamente a tale data;

che, conseguentemente, il termine ultimo per ricorrere contro la sentenza impugnata, pubblicata il 9 maggio 2011, tenuto conto della sospensione del decorso dei termini processuali nel periodo estivo, scadeva il 25 dicembre 2011: di conseguenza il termine è stato prorogato di diritto al primo giorno non festivo martedì 27 dicembre 2011;

che il ricorso per cassazione, in quanto notificato il 29 febbraio 2012, è stato proposto oltre il termine ultimo, conseguendone pertanto l’inammissibilità del medesimo, non essendo applicabile nella specie la sospensione D.L. 6 luglio 2011, n. 98, ex art. 39, comma 12, lett. c), trattandosi di avvisi di accertamento di maggiore imponibile superiore a Euro 20.000,00 e quindi eccedente il valore che delimitava l’ambito dei procedimenti sospesi al 31 dicembre 2001.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

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