Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14389 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14389

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31470-2018 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIOVANNI PALMA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 942/23/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata

il 05/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RUSSO

RITA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.- C.F. ha impugnato 13 cartelle esattoriali per l’importo complessivo di Euro 39.711,00 deducendo l’assenza di una valida notificazione e la prescrizione o decadenza della pretesa tributaria. Il ricorso del contribuente è stato rigettato in primo grado.

Ha proposto appello il contribuente e la CTR della Lombardia con sentenza depositata il 5.3.2018 ha confermato la sentenza impugnata.

2.- Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il contribuente affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia e propone ricorso incidentale. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.

Diritto

RITENUTO

CHE:

3.- Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’omesso esame di fatto decisivo relativamente al disconoscimento delle fotocopie prodotte in giudizio dalla Agenzia, asseritamente effettuato nel ricorso introduttivo e in udienza di trattazione innanzi alla CTP e nel successivo atto di appello. In particolare afferma di avere contestato le fotocopie ex adverso prodotte “vedendosi tediare per ben 4 volte il suo legittimo diritto a prendere visione degli originali o quantomeno di copie conformi cosa alla quale esso agente di riscossione si è sempre sottratto nonostante il ricorrente avesse chiesto sia l’esibizione ex art. 210 c.p.c. e sia operato una espressa riserva a proporre querela di falso all’esito della visione degli originali o copie conformi mai prodotti.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza perchè la parte non trascrive nè la parte di ricorso introduttivo in cui avrebbe operato questo disconoscimento, nè il motivo di appello in cui avrebbe lo reiterato: a fronte di ciò l’Agenzia trascrive quella parte di ricorso introduttivo ove si evince che il contribuente ha chiesto una esibizione ex art. 210 c.p.c. delle cartelle esattoriali. La parte deduce che la questione è stata oggetto di appello, ma qualora si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, il ricorso è inammissibile se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano “nuove” e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte (Cass. 17049/2015; Cass. 13625/2019).

4.- Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per mancanza di motivazione sulla eccezione di prescrizione nonchè sulle contestazioni in ordine alla irregolarità della notifica delle cartelle con violazione dell’art. 115 c.p.c..

La parte deduce di avere opposto, con riferimento ad una delle cartelle la prescrizione decennale; con riferimento ad altre due di averne eccepito l’inesistenza senza contestazione da parte avversa; con riferimento alle ulteriori cartelle deduce di aver contestato la regolarità della notifica in quanto manca la prova della ricezione della C.A.D. (comunicazione avvenuto deposito) a fronte una notifica eseguita con deposito nella casa comunale e che la CTR ha respinto dette eccezioni con motivazione apparente.

Il motivo è fondato.

Il giudice di appello si è limitato a una acritica adesione alla sentenza di primo grado sulla base di affermazioni generiche e che non consentono di comprendere la ratio decidendi, in particolare con riferimento all’invocato principio di non contestazione, riguardo al quale il giudice di appello si limita ad affermare che “tutte le eccezioni sollevate dal contribuente nel ricorso sono state contraddette dal concessionario e condivise dal primo giudice”.

Per principio consolidato affermato da questa Corte cui il Collegio intende dare continuità, è nulla, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame. La sentenza d’appello può essere motivata “per relationem”, purchè il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicchè dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. 28139/2018; Cass. 24452/2019; Cass. 15884/2017).

5.- Quanto poi al ricorso incidentale dell’Agenzia con il quale si lamenta che il ricorso del contribuente non doveva essere rigettato, ma dichiarato inammissibile, e che la parte non aveva interesse ad impugnare l’estratto di ruolo in assenza di una procedura nei suoi confronti, si tratta di motivi inammissibili perchè non risulta specificamente dall’atto, mediante apposita trascrizione, che queste deduzioni siano state portate all’attenzione del giudice di appello.

Ne consegue, in accoglimento del ricorso la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla CTR della Lombardia in diversa composizione per un nuovo esame e per le spese anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo del ricorso, dichiara inammissibile il primo, dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia in diversa composizione per un nuovo esame e per le spese anche del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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