Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14389 del 07/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 14389 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 18147-2008 proposto da:
SPINA

CATERINA,

SPINA

ROSARIO

MARIA

SANTI,

elettivamente domiciliati in ROMA CIRCONVALLAZIONE
CLODIA 82, presso lo studio dell’avvocato PENNISI
SEBASTIANO, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato CALABRO’ SALVATORE giusta delega a
2013

margine;
– ricorrenti –

1359
contro

COMUNE DI GIARRE;
– intimato –

avverso

la

sentenza

n.

302/2007

della

Data pubblicazione: 07/06/2013

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

di

CATANIA,

depositata

1’08/10/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/04/2013 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;

Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

R.G. 18147/2008
Fatto
La Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania„ con sentenza n.
302/34/2007, depositata il 8.10.2007, in riforma della sentenza n. 68/01/2006 della Commissione
tributaria provinciale di Catania, rigettava il ricorso proposto da Spina Caterina avverso il diniego
del Comune di Giarre concernente il rimborso dell’Ici, per gli anni d’imposta dal 1995 al 2005.
La commissione regionale, rigettava la eccezione di carenza di legittimazione processuale del

merito, non sussistenti i presupposti agevolativi, in quanto di stretta interpretazione,
Proponeva ricorso per cassazione la contribuente affidato a un unico motivo di gravame deducendo
violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’articolo 360, numero tre, violazione
e falsa applicazione dell’articolo 34 dello statuto del comune di Giarre, dell’art. 50 TUEL , degli
articoli 114 e 117 della Costituzione ritenendo che la norma speciale di cui all’articolo 11 D.lgs
546/92 non consente al dirigente o al sindaco di impugnare la sentenza di una commissione
tributaria provinciale in assenza di una delibera della giunta in quanto lo statuto comunale
attribuisca invece in via esclusiva alla giunta comunale la competenza ad autorizzare il sindaco a
stare in giudizio anche dinanzi agli organi tributari.
Il comune di Giarre non si è costituito.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 17.4.2013, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
Nel nuovo quadro delle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune,
l’autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto
necessario ai fini della proposizione o della resistenza all’azione
Nel caso in cui l’ente agisca in giudizio, proponendo appello avversò una sentenza totalmente o
parzialmente sfavorevole della commissione tributaria provinciale, possono configurarsi due diverse
situazioni con riferimento alla mancanza del potere rappresentativo da parte del sindaco allorché
non sia previamente autorizzato ad agire in giudizio da parte della Giunta.
Occorre, infatti, verificare se lo statuto comunale – competente a stabilire i modi di esercizio della
rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio (“ex” art. 6, secondo comma, del testo unico delle
leggi sull’ordinamento delle autonomie locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) preveda l’autorizzazione della giunta, ovvero una preventiva determinazione del competente
dirigente
1

comune per mancata autorizzazione a stare in giudizio della giunta municipale, ritenendo, nel

NTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26,4119*6
N. 131 TAB. ALL. 8. – N.3

MAlliklA TRIBUTARIA
Ove l’autonomia statutaria si sia così indirizzata, l’autorizzazione giuntale o la determinazione
dirigenziale devono essere considerati atti necessari, per espressa scelta statutaria, ai fini della
legittimazione processuale dell’organo titolare della rappresentanza. (Cass. Sez. U, Sentenza n.
12868 del 16/06/2005)
Invece, in mancanza di una disposizione statutaria che la richieda espressamente l’autorizzazione
alla lite da parte della giunta municipale non costituisce atto necessario ai fini del promuovimento
di azioni o della resistenza in giudizio da parte del sindaco. Quest’ultimo, infatti, trae la propria

componenti della giunta municipale, nel quadro di un sistema costituzionale e normativo di
riferimento profondamente influenzato dalle modifiche apportate al Titolo 5^ della Parte 2^ della
Costituzione dalla Legge Costituzionale 3/2001 nonché di quelle introdotte dalla L. n. 131 del 2003
con ripercussioni anche sull’impianto del D.Lgs. n. 267 del 2000, il cui art. 50 indica il sindaco
quale organo responsabile dell’amministrazione comunale e gli attribuisce la rappresentanza
dell’ente (ex multis Cass. 21330/06). Nel caso di specie, l’articolo 34 dello statuto del Comune di
Giarre prevede che “la giunta comunale.., autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o
come convenuto, dinanzi alla magistratura ordinaria, amministrativa, agli organi amministrativi o
tributari, approva transazioni o rinuncia alle liti”.
Viene, quindi demandata alla giunta comunale, mediante apposita autorizzazione la valutazione
dell’ente in ordine all’opportunità di agire in giudizio e quindi, di impugnare la sentenza della
commissione tributaria provinciale.
In tal caso l’autorizzazione della giunta comunale costituisce atto necessario, per espressa scelta
statutaria, ai fini della legittimazione processuale dell’organo titolare della rappresentanza.
Va, quindi, accolto il ricorso, cassata senza rinvio la sentenza impugnata con la declaratoria di
improcedibilità dell’appello, ai sensi dell’art. 382, comma terzo, c.p.c. del comune di Giarre perché
l’azione non poteva essere proseguita. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio
di merito, ponendo a carico del Comune di Giarre le spese del giudizio di legittimità
PQM
accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara l’ improcedibilità
dell’appello del Comune di Giarre perché l’azione non poteva essere proseguita.
Compensa le spese del giudizio di merito e condanna il Comune di Giarre al pagamento delle spese
del giudizio di legittimità che liquida in €.800,00 per compensi professionali, oltre € 200,00 per
spese, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 17.4.2013

DEADsrrATo IN CANCELLERIA
L

71 W. 21113.

investitura direttamente dal corpo elettorale e costituisce, esso stesso, fonte di legittimazione dei

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA