Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14388 del 15/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 15/06/2010), n.14388

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 24649/2005 proposto da:

F.G.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via

Lazio, n. 20/C, nello studio dell’avv. Coggiatti Claudio, che lo

rappresenta e difende, unitamente all’Avv. Nicola Bianchi, giusta

delega in atti.

– ricorrente –

contro

COMUNE DI Parma, in persona del Sindaco p.t. elettivamente

domiciliato in Roma, Via Brofferio, n. 6, nello studio dell’Avv.

Prof. Rossi Adriano, che lo rappresenta e difende, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della C.T.R. dell’Emilia Romagna, n. 65//35/04,

depositata in data 8 luglio 2004;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17

febbraio 2010 dal consigliere Dott. Pietro Campanile;

Udito il difensore del ricorrente, Avv. Coggiatti Claudio, che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso;

Udito il difensore del controricorrente, Avv. Adriano Rossi, che ha

concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, il quale ha concluso per l’accoglimento del quarto

motivo, ed il rigetto degli altri.

 

Fatto

1.1 – F.G.F. impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale di Parma gli avvisi di accertamento con cui il Comune di Parma aveva intimato il pagamento, a titolo di ICI per gli anni dal 1993 al 1997, delle somme determinate in base al maggior valore attribuito all’area, parzialmente edificabile, ma denunciata come agricola, a lui appartenente in comproprietà e sita in località (OMISSIS). A sostegno del ricorso veniva dedotta la nullità degli atti impositivi per difetto di motivazione e, in ogni caso, l’incongruità per eccesso del valore accertato.

1.2 – Avverso la sentenza di primo grado, con cui la commissione adita, previa riunione, accoglieva parzialmente i ricorsi, determinando, fra l’altro, una minore superficie tassabile, presentava ricorso in appello il contribuente, riproponendo le proprie difese.

Si costituiva il Comune di Parma, chiedendo la conferma della decisione di primo grado.

1.3 – La Commissione tributaria regionale, con la decisione specificata in epigrafe, confermava la sentenza impugnata, affermando, in particolare, che gli avvisi impugnati risultavano adeguatamente motivati e che, nel merito, la sentenza impugnata sostanzialmente recepiva le richieste avanzate dal contribuente ricorrendo, pur senza esito, alla procedura di accertamento con adesione.

1.4 – Il F. proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, ed illustrato con memoria. Si costituiva il comune di Parma, depositando controricorso e memoria.

Diritto

2.1. Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, della L. n. 212 del 2000, art. 7 e dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendosi l’inadeguatezza della motivazione contenuta negli avvisi di accertamento impugnati, nonchè la loro invalidità derivante dall’omessa allegazione delle delibere richiamate.

Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato. Deve in primo luogo rilevarsi come si ometta qualsiasi riferimento alla motivazione, in parte qua, della decisione di secondo grado, concentrandosi le argomentazioni e le censure sui requisiti, sotto il profilo motivazionale, degli avvisi di accertamento impugnati. Sotto tale profilo vale bene ribadire che lo stabilire se, in concreto, la motivazione di un determinato avviso di accertamento risponda o meno ai requisiti di validità, è compito precipuo del giudice di merito e non è dato al contribuente, se la decisione è motivata, sollecitare alla Corte di Cassazione una revisione critica del suindicato giudizio, salvo che non vengano enunciati ed evidenziati, nel ricorso, specifici errori di diritto in cui il giudice di merito sia incorso (Cass., 14 settembre 2007, n. 19208; Cass., 7 aprile 2005, n. 7313; Cass., 12 febbraio 2002, n. 17762).

Quanto al richiamo, che, per altro, non trova alcun riscontro nella decisione impugnata, all’omessa allegazione, ai suindicati avvisi, delle delibere di approvazione delle tabelle contenenti i valori di riferimento, vale bene richiamare, anche per completezza di esposizione, il principio – già affermato da questa Corte, e condiviso dal Collegio – secondo cui l’onere di allegazione posto a carico dell’amministrazione finanziaria, dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, secondo periodo, dell'”altro atto” richiamato nella motivazione dell’avviso di accertamento, ha riferimento agli atti che rappresentano, appunto, la motivazione della pretesa tributaria che deve essere esplicitata nell’avviso, e non agli atti di carattere normativo o regolamentare che legittimano il potere impositivo e che sono oggetto di conoscenza “legale” da parte del contribuente (Cass., 24 novembre 2004, n. 22197; Cass., 16 aprile 2003, n. 6012; Cass., 18 febbraio 2000r n. 1865). 2.2 – Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver la Commissione tributaria regionale attribuito rilevanza a una circostanza, non corrispondente al vero, relativa alla sostanziale sovrapponibilità del decisum di primo grado alle proposte della stessa ricorrente in sede di trattativa per l’adesione.

Il motivo, nel quale, per altro è contenuto un erroneo riferimento al principio dell’acquiescenza (nel senso che dalla lettura della motivazione della decisione impugnata emerge che soltanto il Comune avrebbe fatto acquiescenza alla sentenza di primo grado, non impugnandola, mentre le proposte della contribuente, che sarebbero state, secondo il ricorso, completamente travisate, vengono richiamate piuttosto per argomentare la congruità dei valori attribuiti all’area in primo grado), risulta in ogni caso carente sotto il profilo dell’autosufficienza, e, comunque, denuncia un errore impugnabile per revocazione.

2.3 – Il terzo motivo, con il quale si denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, è del tutto carente di specificità, limitandosi la ricorrente ad affermare laconicamente che i giudici “hanno fondato la decisione su una presunzione sorprendente, immaginando fatti mai nemmeno menzionati in corso di causa”. Nell’ipotesi in cui, come appare verosimile, si sia inteso fare riferimento al travisamento denunciato con il secondo motivo, deve anche in tal caso rimarcarsi la natura revocatoria del vizio.

2.4 – Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver rilevato l’acquiescenza della parte riferendola, mediante il richiamo alla proposta di accertamento con adesione, addirittura a un momento in cui il diritto di impugnare non sarebbe ancora sorto.

Il motivo non corrisponde al tenore della decisione impugnata, nella quale, per il vero, vi è un implicito riferimento soltanto all’acquiescenza alla decisione di primo grado da parte del Comune di Parma, che “non ha fatto altro che chiedere la conferma della sentenza di primo grado senza proporre alcun appello incidentale”.

Quanto al contribuente, essendo lapalissiano il rilievo secondo cui non si può considerare acquiescente la parte che abbia impugnato la decisione sfavorevole, deve rimarcarsi che la motivazione della sentenza scrutinata, come sopra rilevato, va intesa, in parte qua, (a prescindere dai rilievi, accennati in forma dubitativa, scarsamente condivisibili e comunque non specificamente impugnati, in tema di interesse ad impugnare, che è cosa diversa dall’acquiescenza) nel senso della formulazione di un giudizio di congruità dei valori determinati in primo grado, in quanto ritenuti corrispondenti alle proposte del F. in sede di trattative. Mette conto di evidenziare, infine, come il motivo in esame, che non può essere accolto per le indicate ragioni, rimanga fine a se stesso, non essendo in alcun modo richiamate (eventuali) doglianze circa la puntuale applicazione o meno, in concreto, al fine di determinare il valore dell’area, dei criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 5, comma 5.

3. La singolarità della motivazione della decisione impugnata, ancorchè – per le evidenziate ragioni – non adeguatamente censurata, consiglia la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il nella Camera di consiglio della 5^ sezione civile – tributaria, il 17 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA