Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14388 del 07/06/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 14388 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 16117-2008 proposto da:
MULT INVEST SRL in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA
S. GIOVANNI IN LATERANO 18-B, presso lo studio
dell’avvocato CAVALLARO

DOMENICANTONIO,

che

lo

rappresenta e difende giusta delega in calce;
– ricorrente –

2013
contro

1358

AGENZIA DEL TERRITORIO UFFICIO PROVINCIA DI ROMA in
persona del

Direttore pro tempore,

MINISTERO

DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI

Data pubblicazione: 07/06/2013

PORTOGHESI

12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
COMUNE DI ROMA II DIPARTIMENTO UO TRIBUTI SERVIZIO 1 °
ICI, COMUNE DI ROMA in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEL
21,

presso lo studio dell’avvocato

RAIMONDO ANGELA, che li rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrenti

avverso la sentenza n.

18/2008

della COMM.TRIB.REG.

di ROMA, depositata il 26/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/04/2013 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato CAVALLARO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato DE STEFANO
che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

TEMPIO DI GIOVE

R.G. 16117/2008
Fatto
La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 18/04/08, depositata il 26.3.2008,
dichiarava l’inammissibilità, per mancanza di specifici motivi di impugnazione, dell’appello della
società Mult Invest s.r.1., avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n.
249/19/2006 che aveva confermato l’avviso di accertamento Ici, per l’anno di imposta 2001, con

dell’Agenzia del territorio di Roma, della rendita catastale dell’immobile, adibito ad Hotel, sito in
via di Torre Maura 21, Roma
Proponeva ricorso per cassazione la società Mult Invest s.r.l.affidato a tre motivi.
Il Comune di Roma e l’Agenzia del territorio si costituivano con controricorso.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 17.4.2013, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
Col primo motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi
dell’art. 360, n. tre, c.p.c. in riferimento all’art. 53, comma uno, D.lgs 546/92 censurando la
sentenza impugnata in ordine alla declaratoria di inammissibilità dell’appello che si limiterebbe a
ribadire in modo pedissequo le argomentazioni proposte con il ricorso introduttivo, senza indicare le
ragioni che possano giustificare l’invocata riforma della sentenza emessa dei primi giudici.
Sostiene la ricorrente che la proposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno
dell’atto impugnato deve essere considerata idonea a sostenere l’ammissibilità dell’appello,
confutando le diverse conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado.
Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
La ricorrente non ha riportato o allegato le motivazioni oggetto di censura della sentenza di primo
grado, né i motivi di appello al fine di valutare se il dissenso della parte impugnante investa la
decisione impugnata nella sua interezza e se si sostanzi proprio in quelle argomentazioni che
suffragavano la domanda disattesa dal primo giudice, al fine di verificare se le medesime
argomentazioni poste a sostegno del ricorso di primo grado siano idonee a confutare le diverse
conclusioni cui è pervenuta la Commissione tributaria provinciale, assolvendo, in tal modo l’onere
della proposizione di specifici motivi di impugnazione, ai sensi dell’art. 53 D.Igs 546/92
Le ulteriori censure rimangono assorbite dalla declaratoria di inammissibilità del primo motivo
Va, conseguentemente, rigettato il ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità.
PQM
1

cui il Comune di Roma liquidava la maggiore imposta a seguito della determinazione, da parte

asENTE DA REGISTRAZIONE
Al SENSI DEL DR. 2 6/4/191/k.)
N. 131 TAB.
14. – N. 5
MATERIA Ti<13UTA I A Rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €.2.250,00 per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito, a favore dell'Agenzia del Territorio e in €.1.300 per compensi professionali, oltre C 200 per spese , oltre accessori di legge a favore del Comune di Genova Così deciso in Roma, il 17.4.2013

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