Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14387 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14387

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27963-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 96/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE delle MARCHE, depositata il 28/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relator Dott. RUSSO RITA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.-. P.M. ha impugnato l’avviso di accertamento maggiori redditi relativo all’anno 2008 in ragione dell’acquisto di beni (immobili e autovettura di pregio) deducendo di avere acquistato l’immobile adibito ad abitazione principale mediante erogazione di un muto fondiario, di avere acquisto per successione l’immobile secondario, comunque occupato dalla madre, e di avere acquistato la Porsche Cavman in comunione con il fratello e la sorella. Il ricorso del contribuente è stato accolto in primo grado. Propone appello l’agenzia e la CTR delle Marche con sentenza depositata il 28.2.2018 ha confermato la sentenza di primo grado con disapplicazione delle regole contenute nel D.M. 10 settembre 1992 e nel D.M. 19 novembre 1992, ritenute irragionevoli e infondate le conclusioni a cui i risultati matematici indicati nei decreti ministeriali suddetti conducono per la determinazione del reddito complessivo, e ritenendo che l’acquisto di immobile, nel 2007, fosse stato pagato con risparmi.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate affidandosi a due motivi. Non si è costituito il contribuente. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.

Diritto

RITENUTO

CHE:

3.- Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta la nullità per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. La parte ricorrente deduce che il giudice d’appello ha travalicato il limite derivante dal modello processuale di cui all’art. 7 cit., non sussistendo un generale potere del giudice di disapplicazione degli atti normativi a prescindere dai motivi di impugnazione e che nella fattispecie il contribuente non ha evidenziato alcuna illegittimità della norma regolamentare.

Il motivo è fondato.

Questa Corte ha già affermato il principio cui il Collegio intende dare continuità che in tema di contenzioso tributario il potere del giudice di disapplicare gli atti presupposti non può prescindere completamente dai motivi di impugnazione dedotti in relazione all’atto impugnato, dovendo essere esercitato con riferimento alla domanda del contribuente, alla luce di quanto disposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, u.c. (Cass. 12545/2016).

Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4, 5 e 6 (ratione temporis vigente) e si osserva che l’art. 38 cit. prevede che gli uffici finanziari in base ad elementi e circostanze di fatto che siano indicatori certi di capacità contributiva (redditometro) possono “determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta di almeno un quarto da quello dichiarato” ferma restando la facoltà del contribuente di dimostrare il contrario tramite documentazione. Nella specie, osserva la parte ricorrente, il contribuente non ha fornito prova documentale circa un diverso utilizzo delle somme percepite a titolo di finanziamento e quindi è apodittica la affermazione del giudice d’appello per cui il finanziamento non risulta essere stato contratto per l’acquisto della abitazione principale.

Il motivo è fondato.

Invero la CTR ha affermato che “non risulta provato il maggior reddito sinteticamente accertabile avere il contribuente fornito valida prova contraria della disponibilità delle somme possedute per l’anno 2007 e 2008 e successivi a seguito del contratto di finanziamento accesso. Il finanziamento infatti non risulta essere stato contratto per l’acquisto dell’abitazione principale.” La CTR conferisce rilievo alla circostanza che la stipula del finanziamento è avvenuta successivamente al pagamento dell’immobile e ne ha tratto la conseguenza che l’investimento immobiliare avvenuto nell’anno 2007 deve intendersi pagato con altri risparmi.

Si deve quindi osservare che in base al contenuto precettivo della disposizione sul cd “redditometro” nella versione applicabile “ratione temporis”, la parte contribuente, seppur non debba dare la prova dell’effettiva destinazione del reddito esente o sottoposto a tassazione separata agli incrementi patrimoniali, deve comunque dare la dimostrazione dell’esistenza di tali redditi oltre che dell’entità degli stessi e della durata del loro possesso, “che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta” (Cass. n. 25104 del 2014; successive conformi, Cass. n. 3084 e n. 20477 del 2017, n. 1455, n. 1332 e n. 916 del 2016, nonchè n. 22944, n. 14885 del 2015 e la n. 7339 del 2015). Nella specie la CTR ha ritenuto che l’investimento immobiliare doveva intendersi pagato non con il finanziamento, ma con risparmi (non documentati), contrariamente a quanto affermato dallo stesso contribuente circa l’acquisto dell’immobile con l’accensione di un mutuo.

Tale determinerebbe in definitiva, una sorta di trasfigurazione del presupposto impositivo, non più correlato all’esistenza di un reddito ma, piuttosto, all’esistenza di una spesa realizzata da redditi imponibili ordinari e congrui o da redditi esenti o da redditi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d’imposta (Cass. n. 1455/2016).

Si tratta di una motivazione in parte contraddittoria ed in altre parte insufficiente, perchè non si esplicita il quadro probatorio in termini pertinenti alla applicazione dei principi sopra richiamati, non accertando la provenienza dei predetti risparmi e la durata del loro possesso.

Ne consegue, in accoglimento del ricorso la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla CTR delle Marche in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR delle Marche in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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