Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14386 del 30/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 30/06/2011), n.14386

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2229-2007 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA SARDEGNA

38 presso lo studio dell’avvocato DI GIOVANNI FRANCESCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato BONOTTO GIOVANNI, giusta delega

a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI VAZZOLA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 54/2005 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 19/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2011 dal Consigliere Dott. FERMANDO LUPI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

il rigetto.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La CTR del Veneto ha accolto parzialmente l’appello nei confronti del Comune di Vazzola in tema di sanzioni per dichiarazioni infedeli ICI 1998/2001 ed ha ritenuto manifestamente infondate le questioni di illegittimità costituzionale dell’imposta.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo la contribuente, il Comune non si è costituito.

Con il motivo la società ripropone la questione di illegittimità costituzionale dell’ICI e conclude per l’annullamento degli atti impositivi (avvisi accertamento ICI 1999/2001).

Come ha già osservato la Commissione Tributaria Regionale le questioni proposte sono state ritenute infondate dalla Corte cost.

con sentenze n. 263/94, 328/95, 113/96 e 111/97.

Non esponendo motivi di cui all’art. 360 c.p.c. il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile.

Non si deve provvedere sulle spese non essendo costituito l’intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011

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