Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14386 del 09/06/2017
Cassazione civile, sez. trib., 09/06/2017, (ud. 22/03/2017, dep.09/06/2017), n. 14386
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 6085/12 proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappres. e
difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici è
domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
R.M., elett.te domic. in Roma, alla via G.B. Morgagni n.
2/A, presso l’avv. Umberto Segarelli che la rappres. e difende con
procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 13/1/2011 della Commissione tributaria
regionale dell’Umbria, depositata in data 19/1/2011;
udita la relazione del consigliere, dott. Rosario Caiazzo, in camera
di consiglio.
Fatto
FATTI DI CAUSA
R.M. impugnò, con due ricorsi, innanzi alla Ctp di Terni, gli avvisi d’accertamento per gli anni 2001 e 2002, con cui l’Agenzia delle entrate riprese a tassazione iva indebitamente rimborsata, rilevando che la contribuente omise di esibire le dichiarazioni iva e la documentazione relativa alle registrazioni e liquidazioni ai fini della verifica della legittimità del rimborso dell’imposta.
La Ctp, riuniti i procedimenti, rigettò i ricorsi.
La contribuente propose appello, accolto dalla Ctr che, in applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, u.c., ritenne utilizzabile la documentazione prodotta tardivamente dalla contribuente, non emergendo una condotta omissiva volontaria (di cui all’art. 52, comma 5, suddetto D.P.R.), rilevando che tale tardiva presentazione non comportasse la decadenza dal diritto al rimborso dell’iva nel caso di acquisto di beni materiali ammortizzabili.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi.
La contribuente ha depositato memoria; il Pubblico Ministero ha depositato breve relazione in data 9.2.2017, limitata al primo motivo del ricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Con il primo motivo, L’Agenzia ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 51, u.c., e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, argomentando che, avendo l’ufficio notificato due inviti ad esibire documentazione, la relativa tardiva produzione non avrebbe potuto essere utilizzata poichè imputabile al contribuente, che si trovava all’estero alla data della notifica.
Con il secondo motivo, è stata denunciata l’insufficiente motivazione su fatto decisivo e controverso, afferente alla irregolarità dei documenti esibiti, dai quali si desumeva una compilazione successiva degli stessi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Il primo motivo è in parte inammissibile, ed infondato.
Al riguardo, in ordine alla censura di cui all’art. 51, u.c., il motivo non coglie la ratio decidendi, in quanto la Ctr ha ritenuto insussistente il rifiuto di esibire i documenti richiesti, escludendo dunque l’applicabilità della suddetta norma; peraltro, la stessa ricorrente ha escluso il rifiuto, invocando la causa imputabile consistente nel fatto che il contribuente si trovava all’estero alla data della notifica degli avvisi.
Pertanto, con il motivo in questione la ricorrente ha sussunto erroneamente la fattispecie di fatto nell’ambito di una fattispecie di diritto non pertinente.
Il primo motivo è invece infondato nella parte afferente alla lamentata violazione dell’art. 51, comma 5, in quanto, tale norma (allo stesso modo del D.P.R. n. 600 del 1972, art. 32, commi 3 e 4) prescrive che le cause d’inutilizzabilità dei documenti esibiti tardivamente operano solo se sussistano cause imputabili al contribuente.
Come esposto, la Ctr ha applicato correttamente l’art. 51, nel senso dell’esclusione di cause imputabili al contribuente, ritenendo che la norma in questione non comprenda nell’ambito di quest’ultime eventi di momentanea irreperibilità, come nel caso concreto.
Il secondo motivo è fondato.
Il giudice d’appello ha omesso di esaminare con sufficiente completezza il motivo d’appello, trascritto nel ricorso, in ordine alla critica riguardante l’irregolare compilazione dei documenti esibiti tardivamente dalla R..
Occorre richiamare la consolidata giurisprudenza della Corte secondo cui la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass., SU, n. 24148 del 25.10.2013; ord. n. 3370 del 2.3.2012).
Nel caso concreto, la Ctr ha ritenuto sussistente il diritto del contribuente al rimborso iva sulla base della documentazione prodotta, senza però vagliare le critiche inerenti alla compilazione della stessa documentazione; l’esame di tale questione avrebbe potuto indurre ad un diverso convincimento del giudice d’appello, essendo stata dedotta una compilazione a posteriori idonea ad incidere sulla configurabilità del diritto al rimborso iva, data la totale obliterazione degli elementi di fatto esposti nel motivo d’impugnazione formulato.
Pertanto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Ctr, anche per le spese.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso, ed accoglie il secondo, cassando la sentenza impugnata. Rinvia alla Ctr dell’Umbria, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017