Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14386 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14386

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20858-2018 proposto da:

C.R.P.G., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA POMEZIA 11, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE MASSIMILIANO

GRASSIA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO

DI PINTO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI VALLATA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 588/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

il 23/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RUSSO

RITA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.-. C.R.P. ha impugnato l’avviso di accertamento relativo all’ICI dell’anno 2009, pretesa dal Comune di Vallata, deducendo di essere proprietario dei beni sottoposti a tributo solo pro quota e invocando il beneficio fiscale di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8 (nella formulazione ratione temporis vigente). Il ricorso del contribuente è stato parzialmente accolto in primo grado limitando il quantum debeatur in ragione della sua quota di sua spettanza. Ha proposto appello il contribuente, riproponendo la questione della applicazione del beneficio fiscale per la casa di abitazione e la CTR della Campania con sentenza depositata il 23.1.2018, ha confermato la sentenza di primo grado rilevando che l’accertamento riguarda quattro unità immobiliari, di cui una consiste in un negozio e le altre in immobili ad uso abitativo e che correttamente il Comune ha applicato il beneficio fiscale solo ad una delle predette unità, e tassato le altre, abitazioni secondarie.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il contribuente affidandosi a due motivi. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti. Si sono costituiti gli eredi di C.R. documentando la morte del dante causa avvenuta in data (OMISSIS).

Diritto

RITENUTO

CHE:

3.- Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta la violazione e mancata applicazione del D.Lgs. 504 del 1992, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Il contribuente deduce di avere diritto alla agevolazione fiscale invocata per l’intero compendio immobiliare perchè utilizza contemporaneamente come abitazione principale tutti gli immobili; lamenta che la CTR abbia definito “negozio” una unità immobiliare che in realtà costituisce pertinenza e che ha ritenuto correttamente applicato il beneficio in parola senza alcuna verifica su quanto allegato e dimostrato, anche per tabulas, e cioè che tutti i beni anche se catastalmente distinti costituiscono un unico fabbricato e sono destinati ad abitazione del ricorrente e della sua famiglia. Con il secondo motivo del ricorso la parte lamenta la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per omessa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi di appello e per vizi motivazionali. Deduce che la CTR si è limitata a dichiarare l’appello infondato senza adeguatamente illustrare i motivi della decisione.

I motivi si possono esaminare congiuntamente e sono fondati nei termini di cui appresso.

Questa Corte ha già affermato il principio, cui il Collegio intende dare continuità, che in tema di ICI, il contemporaneo utilizzo di più unità immobiliari consente l’applicazione, per tutte, dell’aliquota agevolata (trasformatasi in totale esenzione, dal 2008, D.L. n. 93 del 2008 ex art. 1) prevista per l’abitazione principale, sempre che il complesso abitato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo a tal fine non il loro numero, ma l’effettivo impiego ad abitazione principale dell’immobile complessivamente considerato, ferma restando la spettanza della detrazione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2, una sola volta per tutte le unità (da ultimo Cass. 17015/2019; Cass. n. 3393/2010). La CTR non ha fatto buon governo di questo principio perchè ha dato per scontato che il beneficio spettasse solo per una della unità catastali, senza verificare se effettivamente le unità immobiliari sono – o meglio erano nel periodo di riferimento del tributo – unificate, con un unico ingresso ed un unico numero civico e adibite, nel complesso, ad abitazione principale del ricorrente e della sua famiglia.

Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità

P.Q.M.

Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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