Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14386 del 07/06/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 14386 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 7639-2008 proposto da:
GARDUMI MARINA,

ZAMBONI FAUSTO,

ZAMBONI MAURO,

elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR,
presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentati e difesi dall’avvocato MERLO GIACOMO con
studio in TRENTO VIA GRAZIOLI 62 (avviso postale)
giusta delega a margine;
– ricorrenti contro

COMUNE DI VATTARO in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE
38, presso lo studio dell’avvocato MONZINI MARIO, che

Data pubblicazione: 07/06/2013

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
BENINI LUCA giusta delega a margine;

controricorrente

avverso la sentenza n. 105/2007 della COMM. TRIBUTARIA
H GRADO di TRENTO, depositata il 03/12/2007;

udienza del 17/04/2013 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato MERLO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

R.G. 7639/2008
Fatto
La Commissione tributaria di secondo grado di Trento, con sentenza n. 105/01/2007, depositata il
3/12/2007 confermava la sentenza della Commissione tributaria di primo grado di Trento n.
78/01/2006 che riteneva la legittimità degli avvisi accertamento e liquidazione Ici, per l’anno di
imposta dal 2001 al 2004,emessi nei confronti di Zamboni Mauro, Zamboni Fausto e Gardumi
Marina, in qualità di comproprietari di un immobile rurale, in Vattaro, viale Trento n. 30,

diretti del fondo ed avendo quindi diritto al riconoscimento del carattere di ruralità del fabbricato
Proponevano ricorso per cassazione i contribuenti deducendo i seguenti motivi:
a) violazione e falsa applicazione dell’art. 2 d.p.r. 139/ 1998, in relazione all’articolo 360, numero
tre, c.p.c., ritenendo rispettare l’esenzione ICI anche ai comproprietari che non abitino
nell’immobile;
b) contraddittoria e insufficiente motivazione su un fatto decisivo del giudizio, in relazione
all’articolo 360, numero cinque, c.p.c. con riferimento alla ritenuta spettanza dell’esenzione ici solo
sulla quota di immobile intestato al comproprietario che effettivamente lo abita;
c) violazione e falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c. in relazione all’articolo 360, numero tre,
c.p.c., avendo omesso la sentenza impugnata di motivare in ordine alla richiesta di annullamento
della condanna alle spese del giudizio di primo grado
Il Comune di Vattaro si è costituito con controricorso nel giudizio di legittimità.
Entrambe le parti producevano memorie.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 17.4.2013, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
1. In relazione al primo motivo di ricorso non è oggetto di contestazione che tutti i ricorrenti
risultino essere imprenditori agricoli, facenti parte della medesima azienda agricola e che il
fabbricato oggetto di accertamento si trova in zona urbanistica definita di “attrezzature agricole” e,
quindi, in possesso di tutti i requisiti per il riconoscimento della “ruralità”.
La questione controversa concerne la spettanza dell’esenzione lei pro quota per tutti i
comproprietari dell’immobile o solo sulla quota di immobile intestata al comproprietario che
effettivamente lo abita.
L’art. 2 d.p.r. 139/ 1998 prevede che “ai fini del riconoscimento della ruralita’ degli immobili agli
effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le
seguenti condizioni: a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di
1

disattendendo la tesi dei contribuenti del diritto all’esenzione dal tributo essendo essi coltivatori

MENTE DA REGISTR,AZIONE
Al SENSI DEL D.P.R.

2:),-,419at
131
TAB.
ALL
B.
– N. 5
N.

MATERIA TRIBUTA/LA,

proprieta’ o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall’affittuario del terreno stesso o dal
soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l’immobile e’

asservito o dai familiari

conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche …” b) l’immobile deve
essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titolo
idoneo”. Condizione per usufruire dell’esenzione è la sussistenza del requisito soggettivo
dell’utilizzazione ad abitazione; nel caso del comproprietario che abiti l’immobile l’esenzione
spetta solamente pro quota, senza che possa essere estesa anche agli altri comproprietari che non
fabbricato rurale ad uso abitativo.
2. Il secondo motivo di ricorso rimane assorbito ed è, comunque, inammissibile per la mancata
formulazione del relativo momento di sintesi. È,infatti, inammissibile, ai sensi dell’art. 366 bis cod.
proc. civ., per le cause ancora ad esso soggette, il motivo di ricorso per omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione qualora non sia stato formulato il c.d. quesito di fatto, mancando la
conclusione a mezzo di apposito momento di sintesi, anche quando l’indicazione del fatto decisivo
controverso sia rilevabile dal complesso della formulata censura, attesa la “ratio” che sottende la
disposizione indicata, associata alle esigenze deflattive del filtro di accesso alla S.C., la quale deve
essere posta in condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito, quale sia l’errore
commesso dal giudice di merito (Sez. 5, Sentenza n. 24255 del 18/11/2011)
3. Anche il terzo motivo va disatteso. Non è configurabile invero il vizio di omesso esame di una
questione quando debba ritenersi che tale questione sia stata esaminata e decisa – sia pure con una
pronuncia implicita della sua irrilevanza o di infondatezza – in quanto superata e travolta, anche se
non espressamente trattata, dalla incompatibile soluzione di altra questione, il cui solo esame
comporti e presupponga , come necessario antecedente logico-giuridico, la detta irrilevanza o
infondatezza. Ciò ricorre nel caso in esame in cui la domanda di annullamento delle spese del
giudizio di primo grado deve ritenersi rigettato dal giudice di appello che ha confermato

abitino l’immobile, in quanto requisito per l’esenzione è l’utilizzazione diretta e personale del

integralmente la sentenza della commissione tributaria di primo grado di Trento
Va, conseguentemente, rigettato il ricorso con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità.
PQM
Rigetta il ricorso, condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che
liquida in €.600,00 per compensi professionali, € 200 per spese , oltre accessori di legge
DEPOSITATO IN CANCELLERik
Così deciso in Roma, il 17.4.2013

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