Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14385 del 30/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 30/06/2011), n.14385

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia del Territorio, in persona del Direttore pro tempore,

selettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

A.G., anche nell’interesse della figlia minore,

P.C., elettivamente domiciliata in Roma; via Laura

Mantegazza 24, presso il Cav. Luigi Gardin, rappresentata e difesa

dall’avv. Notaristefano Giovanni, giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Puglia (Bari), Sez. 15, n. 110/15/05 del 7 ottobre 2005, depositata

il 28 ottobre 2005, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 5

maggio 2011 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;

Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto l’accoglimento

del ricorso per manifesta fondatezza.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso dell’amministrazione concernente una controversia relativa all’impugnazione di un avviso di classamento e attribuzione di rendita di una unità immobiliare dichiarata come “posto macchina scoperto”;

Letto il controricorso dei contribuenti;

Rilevato che il ricorso poggia su due motivi: a) con il primo si contesta l’ampliamento del thema decidendum operato dal giudice di merito con l’annullamento dell’atto impositivo, ritenendo la rendita catastale dell’area destinata a parcheggio già compresa nella rendita catastale dell’abitazione; b) con il secondo contesta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la mancata valutazione dell’autonomia del “posto macchina scoperto”, oggetto di separato atto di compravendita;

Ritenuto che il primo motivo sia assorbente e sia manifestamente fondato, in quanto la stessa contribuente ha dichiarato che l’unità immobiliare oggetto di contestazione era stata acquistata con autonomo e specifico atto di compravendita, insistendo sulla incongruità della valutazione e non sulla inclusione della rendita dell’area di parcheggio nella rendita dell’abitazione; Ritenuto, pertanto, che debba essere accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e che la sentenza impugnata debba essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio, per l’accertamento della congruità della rendita attribuita all’unità immobiliare in questione.

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio che liquida in Euro 500,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito ed accessori di legge.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA