Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14385 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 25/05/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 25/05/2021), n.14385

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20792/2016 proposto da:

COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. (già ALITALIA COMPAGNIA AEREA

ITALIANA S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio

degli avvocati ROBERTO PESSI, e MAURIZIO SANTORI, che la

rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

F.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati TIZIANA LARATTA, FRANCESCA VERDURA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 230/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 16/03/2016 R.G.N. 66/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/12/2020 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto;

udito l’Avvocato SANTORI MAURIZIO;

udito l’Avvocato FRANCESCA VERDURA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 230/2016, pubblicata il 16 marzo 2016, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale della medesima sede, che aveva dichiarato la nullità del termine apposto ai contratti in data 28/5/2010 e 12/11/2010 stipulati da F.A. e da Alitalia – Compagnia Aerea Italiana ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 e dichiarato, con le pronunce conseguenti, la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 30/5/2010.

1.1. La Corte ha, in primo luogo, ritenuto infondata l’eccezione di decadenza L. n. 183 del 2010, ex art. 32, comma 1-bis, proposta da Alitalia CAI S.p.A., affermando l’applicabilità della norma a tutte le fattispecie previste dall’art. 32 e non solo ai licenziamenti.

1.2. Nell’esaminare, quindi, il gravame della società nel merito, ha ritenuto la inidoneità delle deduzioni istruttorie dalla medesima svolte in ordine al rispetto del limite del 15% stabilito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1, non rilevando a tal fine il dato relativo al personale in forza “mese per mese” quale indicato nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado e nella documentazione prodotta, nonchè oggetto di richiesta di prova testimoniale.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso la Compagnia Aerea Italiana S.p.A. (già Alitalia CAI S.p.A.) con tre motivi, cui ha resistito la lavoratrice con controricorso.

3. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

4. La causa, già chiamata all’adunanza camerale del 16 aprile 2019, è stata rinviata a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 disp. gen., per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto tempestiva l’impugnazione dei contratti a termine stipulati il 28/5/2010 (con decorrenza dal 30/5 al 31/10/2010) e il 12/11/2010 (con decorrenza dal 12/11/2010 all’11/3/2011), a mezzo di lettera raccomandata spedita in data 15/12/2011.

2. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, art. 2697 c.c., artt. 115,116,420,421 e 437 c.p.c. e art. 111 Cost., per avere la Corte erroneamente interpretato il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2; omesso di tenere conto della documentazione prodotta dalla società; omesso di utilizzare i poteri istruttori d’ufficio previsti dal Codice di rito senza neppure motivare il loro mancato esercizio.

3. Con il terzo motivo viene dedotto dalla ricorrente il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la Corte di appello omesso di esaminare il fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti, costituito dalla tempestiva produzione in giudizio, con la memoria difensiva di primo grado, del documento contenente le liste nominative del personale assunto a termine del D.Lgs. n. 368 del 2001, ex art. 2 (doc. 4) e, quindi, di esaminare il fatto consistente nella sussistenza della prova documentale del numero dei contratti stipulati in virtù di tale norma.

4. Il primo motivo è infondato.

4.1. E’ stato, infatti, definitivamente chiarito da questa Corte a Sezioni Unite, con la sentenza n. 4913/2016, che “La L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1-bis, introdotto dal D.L. n. 225 del 2010, convertito con modif. dalla L. n. 10 del 2011, nel prevedere in “sede di prima applicazione il differimento al 31 dicembre 2011 dell’entrata in vigore delle disposizioni relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, si applica a tutti i contratti ai quali tale regime risulta esteso e riguarda tutti gli ambiti di novità di cui della L. n. 604 del 1966, novellato art. 6, sicchè, con riguardo ai contratti a termine non solo in corso ma anche con termine scaduto e per i quali la decadenza sia maturata nell’intervallo di tempo tra il 24 novembre 2010 (data di entrata in vigore del c.d. “collegato lavoro”) e il 23 gennaio 2011 (scadenza del termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore della novella introduttiva del termine decadenziale), si applica il differimento della decadenza mediante la rimessione in termini, rispondendo alla ratio legis di attenuare, in chiave costituzionalmente orientata, le conseguenze legate all’introduzione ex novo del suddetto e ristretto termine di decadenza”.

5. Il secondo motivo è inammissibile.

5.1. La Corte di merito ha invero osservato come la società, al fine di dimostrare il mancato superamento della percentuale prevista dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1, non potesse limitarsi a fornire il dato relativo al “personale in forza mese per mese” e come, invece, proprio dall’esame del prospetto citi cui al doc. 3, emergesse che i dati nello stesso riportati si riferivano “ai personale a termine in forza nei singoli mesi” (cfr. sentenza impugnata, p. 5).

5.2. L’interpretazione data dalla Corte al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1, peraltro non specificamente censurata con il motivo in esame, risulta corretta alla stregua della formulazione della norma, la quale indica chiaramente la volontà del legislatore di contenere il numero delle assunzioni a termine entro urli limite riferito non al mese ma all’anno, in tal senso essendo la previsione che il limite stabilito per il contingentamento dei contratti a tempo determinato sia computato in rapporto all’organico aziendale “che, al 1 gennaio dell’anno a cui le assunzioni si riferiscono, risulti complessivamente adibito ai servizi sopra indicati” (servizi operativi di terra e di volo nonchè di assistenza a bordo ai passeggeri e merci).

5.3. Nè il motivo potrebbe trovare accoglimento là dove la ricorrente si duole dell’omesso esame del doc. 4, perchè è di tutta evidenza che tale documento è stato diffusamente considerato, nella sua eventuale valenza probatoria, dalla Corte territoriale e ritenuto motivatamente – per difficile leggibilità, insufficienza di contenuto, carenza di una pertinente elaborazione dei dati – tale da rendere del tutto irrilevante la sua esibizione in sede testimoniale (cfr. sentenza impugnata, p. 6)

5.4. Fermi i rilievi che precedono, di per sè assorbenti, deve comunque ribadirsi: (a) che la violazione dell’art. 2697 c.c., può essere censurata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del “nuovo” art. 360 c.p.c., n. 5): Cass. n. 13395/2018, fra le numerose conformi; (b) che il principio del libero convincimento, che è alla base degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, come tale insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione di dette regole da parte del giudice del merito configura un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012: Cass. n. 23940/2017, fra le numerose conformi; (c) che il mancato esercizio da parte del giudice dei poteri d’ufficio ex art. 421 c.p.c., preordinato al superamento di una meccanica applicazione della regola di giudizio fondata sull’onere della prova, non è censurabile con ricorso per cassazione ove la parte non abbia investito lo stesso giudice di una specifica richiesta in tal senso, indicando anche i relativi mezzi istruttori (Cass. n. 22534/2014, fra le molte): richiesta di cui la ricorrente non ha dimostrato l’intervenuta deduzione nel giudizio di secondo grado, nè potendo, il doc. 4, neppure costituire una valida “pista probatoria”, in ragione delle osservazioni svolte dalla Corte territoriale, e non specificamente contestate, a proposito della sua irrilevanza sul piano istruttorio.

6. Il terzo motivo risulta anch’esso inammissibile, dovendo la denuncia del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, nella formulazione conseguente alle modifiche del 2012, riguardare esclusivamente un fatto “storico”, e cioè un preciso accadimento o una definita circostanza in senso storico-naturalistico, non assimilabile in alcun modo a deduzioni o argomentazioni difensive nè comprendente un controllo di adeguatezza del materiale probatorio (Sez. U n. 8053 e n. 8054/2014).

7. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

8. Le spese seguono la soccombenza e sì liquidano come in dispositivo. Ricorrono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 5.250,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

 

 

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