Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14385 del 15/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 15/06/2010), n.14385

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 17362/2005 proposto da:

COMUNE DI (OMISSIS), in persona del Sindaco p.t.

Elettivamente

domiciliato in Roma, Viale Mazzini, n. 11, nello studio dell’Avv.

Prof. Rossi Adriano, che lo rappresenta e difende, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

PARADIGNA S.n.c., di Cassani Corrado & C;

– intimata –

avverso la sentenza della C.T.R. dell’Emilia Romagna, n. 163/735/04,

depositata in data 5 aprile 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17

febbraio 2010 dal consigliere Dott. Pietro Campanile;

Udito il difensore dell’ente ricorrente, Avv. Adriano Rossi, che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso;

Udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

1.1 – La S.n.c. Paradigna impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale di Parma l’avviso di accertamento con cui il Comune di (OMISSIS) aveva intimato il pagamento, a titolo di ICI per l’anno 1998, della somma di 2.506,68, determinata in base al maggior valore attribuito all’area edificabile appartenente alla ricorrente e posta in località (OMISSIS) lungo la via (OMISSIS). A sostegno del ricorso veniva dedotta la nullità dell’avviso per difetto di motivazione e l’illegittimità del valore accertato.

1.2 – Avverso la sentenza n. 76/03/2002, con cui la commissione adita accoglieva il ricorso, sotto il profilo dell’illegittimità della delibera relativa alla determinazione del valore dell’area e all’erroneità dei criteri di stima adottati, proponeva ricorso in appello il Comune di (OMISSIS), richiamando sia i dati normativi in forza dei quali i Comuni possono determinare periodicamente il valore, per zone omogenee, delle aree edificabili, sia l’autonomia di tale valore rispetto a quello, recepito dai primi giudici, desumibile da una stima effettuata nel (OMISSIS), ma riferibile al (OMISSIS), ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, dall’UTE. 1.3 – La Commissione tributaria regionale, con la decisione specificata in epigrafe, confermava la sentenza impugnata, affermando, in particolare, che le valutazioni dell’UTE vengono di regola effettuate sulla base di criteri che comprendono anche quelli dettati in materia di ICI, e provengono, per altro, da un organo tecnico preposto dallo Stato alla determinazione del valore dei beni immobili, che utilizza dati e notizie tali da garantire stime congrue.

1.4 – Proponeva ricorso per cassazione il Comune di (OMISSIS), deducendo, con unico e complesso motivo, illustrato con memoria, violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 5; del D.Lgs. n. 131, art. 51 del 1986, nonchè illogicità e insufficienza della motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

La società intimata non svolgeva attività difensiva.

Diritto

2.1. Il ricorso è fondato.

Nella decisione impugnata, invero, si sostiene che, ai fini della determinazione del valore di un’area fabbricabile per l’applicazione dell’imposta comunale degli immobili, possono utilizzarsi, anche in via esclusiva, le stime compiute in precedenza, e ad altri fini, dall’UTE. Tale affermazione, che si fonda sull’attribuzione, in astratto, di una maggiore ampiezza a tale valutazione rispetto ai criteri indicati nel D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5 non può essere condivisa.

2.2 – La Commissione tributaria regionale, senza neppure considerare che, come eccepito dal Comune ricorrente, la valutazione ritenuta congrua dai giudici di primo grado era riferibile ad un periodo antecedente di sette anni rispetto a quello in relazione al quale doveva determinarsi il valore dell’area ai fini dell’imposta rilevante nel presente giudizio, prescinde del tutto dai criteri stabiliti dalla normativa di riferimento per la determinazione del valore delle aree fabbricabili.

Giova in proposito ribadire come questa Corte abbia già affermato il principio, dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi ed al quale, anzi, il Collegio intende dare continuità, secondo cui, ai fini della determinazione del valore imponibile per l’applicazione dell’ICI, è indispensabile che la misura del valore venale in comune commercio sia ricavata in base ai parametri vincolanti previsti dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, che, per le aree fabbricabili, devono avere riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche (Cass., 30 giugno 2006, n. 15165).

Tali criteri, normativamente determinati, debbono considerarsi tassativi (Cass., 19 dicembre 2003, n. 19515; Cass. 23 luglio 2008, n. 20256) , e non possono essere surrogati da valutazioni effettuate ad altri fini, per giunta con riferimento ad epoche diverse, sulla base, per altro, di un’aprioristica e del tutto indimostrata coincidenza dei criteri di stima adottati. In altri termini, stante il percorso vincolato dettato, in relazione alla determinazione del valore delle aree fabbricabili, dai D.Lgs n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, il giudice del merito, investito della questione della corrispondenza del valore venale attribuito ad un’area fabbricabile, non può esimersi dal verificarne la corrispondenza, tenendo conto dell’anno di imposizione, ai criteri normativi sopra indicati (zona territoriale di ubicazione, indice di edificabilità, destinazione d’uso consentita, oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche), formulando una valutazione di merito che, nella misura in cui risulterà congruamente motivata e rispettosa dei parametri normativi, sarà incensurabile in questa sede.

2.3 – Nell’ambito di tale valutazione, per altro, non potrà trascurarsi il dato, rilevante in relazione alla distribuzione dell’onere della prova, correlato all’efficacia probatoria degli elementi posti alla base dell’accertamento, sulla scorta di valori omogenei desunti dal regolamento adottato con delibera presa ai sensi della L. n. 446 del 1997, art. 59. Codesta norma, infatti, riconosce al Consiglio Comunale, in materia di ICI, la facoltà di “determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune qualora l’imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato”.

Pertanto, i regolamenti comunali adottati in proposito, a sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, lett. q), pur non avendo natura imperativa, sono assimilabili agli studi di settore, nel senso che si tratta di fonti di presunzione dedotte da dati di comune esperienza i- donei a costituire supporti razionali offerti dall’Amministrazione al Giudice, e utilizzabili, quali indici di valutazione, anche retroattivamente, analogamente al cd. “redditometro” (Cass., 27 luglio 2007, n. 16700; Cass., 3 maggio 2005, n. 9137).

3. All’accoglimento del ricorso consegue la cassazione dell’impugnata decisione, con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, che si atterrà al principio sopra enunciato, provvedendo, altresì, alla regolazione delle spese processuali anche in merito al presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5^ sezione civile – tributaria, il 17 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010

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