Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14385 del 09/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 09/06/2017, (ud. 21/03/2017, dep.09/06/2017),  n. 14385

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28126/13, proposto da:

Granarolo s.p.a. (quale incorporante la SAIL s.p.a.), in persona del

legale rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, alla via F. Denza n.

20, presso l’avv. Laura Rosa, rappres. e difesa dagli avv.ti

Gianpiero Calzolari e Lorenzo del Federico, con procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, elett.te domic. in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12, presso l’avvocatura dello Stato che la rappres. e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 27/7/2013 della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, depositata il 20/5/2013;

udita la relazione del consigliere dott. Rosario Caiazzo in camera di

consiglio.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Granarolo s.p.a. impugnò, innanzi alla Ctp di Bari, un avviso d’accertamento con cui l’ufficio ritenne indebitamente detratta l’iva relativa alla parte variabile del costo sostenuto dalla Sail s.p.a. (all’epoca, controllata dalla società ricorrente) a titolo di compenso corrisposto a suo favore, in ordine all’acquisto dei beni-premio da parte della stessa Sail pari a circa 1.822.880,00.

La pretesa tributaria riguarda, dunque, l’indebita detrazione dell’iva relativa ad una fattura emessa dalla controllante Granarolo s.p.a. per costi inerenti allo svolgimento di manifestazioni a premio, organizzate unitamente alla società controllata.

La Ctp rigettò il ricorso; la Granarolo s.p.a. propose appello, respinto dalla Ctr. La società ha proposto ricorso per cassazione, formulando quattro motivi. Resiste l’Agenzia delle entrate, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza dei motivi di ricorso; la ricorrente ha altresì depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, è stata denunciata la nullità della sentenza per omessa pronuncia, in ordine al motivo d’appello concernente l’illegittimità dell’atto impugnato per mancata e specifica indicazione di elementi di prova, avendo parte ricorrente lamentato la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Il motivo è infondato, in quanto la Ctr ha rigettato integralmente l’appello e, dunque, anche l’eccezione di nullità in esame, emergendo una pronuncia implicita che esclude la violazione dell’art. 112 c.p.c..

Con il secondo motivo, è stata denunciata la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 185 del 2008, art. 27, comma 14 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 31 in ordine all’incompetenza funzionale dell’ufficio procedente (per essere invece competente la Direzione regionale).

Il motivo è infondato.

Al riguardo, la Corte intende dare continuità all’orientamento per cui, in tema di accertamenti tributari, il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009, n. 2, non ha attribuito alle Direzioni regionali delle entrate una competenza in materia di accertamento fiscale prima inesistente, ma ha inteso fondare su norma di fonte primaria il riparto delle competenze relative all’attività di verifica fiscale, istituendo una riserva esclusiva di competenza, in relazione alla rilevanza economico fiscale del soggetto accertato, a favore della Direzione regionale, già titolare, per disposizione regolamentare, della competenza a svolgere attività istruttoria, utilizzabile dalle Direzioni provinciali ai fini della emissione degli atti impositivi (Cass., n. 20915 del 3.10.2014; ord. n. 848 del 19.1.2016; ord. n. 20856 del 14.10.2016).

Pertanto, nel caso concreto, non sussiste la dedotta incompetenza.

Con il terzo motivo, è stata denunciata l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo in ordine alla ricostruzione della fattispecie di fatto, avendo la parte ricorrente contestato di aver ceduto beni alla Sail s.p.a., sostenendo di aver piuttosto effettuato prestazione di servizi a favore di quest’ultima società al fine di pubblicizzare i prodotti di quest’ultima. In sostanza, la ricorrente ha assunto che il concorso per premi ai consumatori sarebbe stato direttamente gestito dalla stessa Granarolo s.p.a., negando dunque che la Sial avesse consegnato i premi.

Tale censura è fondata anche sull’esegesi del testo contrattuale afferente alla disciplina della manifestazione a premi suddetta.

Il motivo è inammissibile, essendo diretto ad un riesame dei fatti, attraverso una critica dell’interpretazione operata dalla Ctr che non coglie nel segno, non emergendo alcuna lacuna nell’elaborazione dell’iter logico-argomentativo seguito.

Peraltro, essendo applicabile la nuova versione dell’art. 360 c.p.c., coma 1, n. 5, (la sentenza impugnata fu depositata in data 20.5.2013), che limita il vizio di motivazione alla fattispecie dell’omesso esame di un fatto decisivo, il motivo risulta vieppiù inammissibile, in quanto è stato dedotto il solo vizio d’insufficiente motivazione.

Infine, con il quarto motivo, in via gradata, è stato lamentato l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nuova formulazione, come esposto dalla stessa ricorrente), circa il fatto che la ricorrente avesse o meno spedito i beni-premio alla società controllata, e in ordine al diverso ruolo assunto dalle società nell’ambito delle predette manifestazioni a premio.

Preliminarmente, va rilevato che le disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, circa il vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ed i limiti d’impugnazione della “doppia conforme” ai sensi dell’art. 348 ter cod. proc. civ., u.c., si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62 non ha connotazioni di specialità. Ne consegue che il D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3-bis, quando stabilisce che “le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546”, si riferisce esclusivamente alle disposizioni sull’appello, limitandosi a preservare la specialità del giudizio tributario di merito (Cass., SU. n. 8053 del 7.4.2014).

Nel caso concreto, il motivo è inammissibile in quanto dalla relativa formulazione si evince che il giudice d’appello non ha omesso l’esame delle suddette questioni, avendo motivato con chiarezza riguardo ad ogni questione sollevata, risolvendosi, piuttosto, il motivo in una sostanziale critica relativa ad un’asserita insufficiente motivazione.

Le spese seguono la soccombenza; va applicato il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater in quanto la norma è entrata in vigore prima del deposito della sentenza impugnata.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso, condannando la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di Euro 8000,00, oltre la maggiorazione del 15%, quale rimborso forfettario delle spese generali, e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

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