Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14385 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14385

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20076-2018 proposto da:

COOPERATIVA PROGETTO 2000 SRL, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17,

presso lo studio dell’avvocato ANGELO PETRONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato LUCIO MODESTO MARIA ROSSI;

– ricorrente –

Contro

PUBLISERVIZI SRL CONCESSIONARIA COMUNE CASERTA SERVIZI RISCOSSIONE,

COMUNE DI CASERTA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 10599/15/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 14/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RUSSO

RITA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.-. La società cooperativa Progetto 2000 a r.l. ha impugnato l’avviso di pagamento notificato il 6 dicembre 2016 con il quale la Publiservizi, concessionaria per la riscossione dei tributi del Comune di Caserta, richiedeva il pagamento della somma di Euro 23.815,00 a titolo di TARI per l’anno 2015 con riferimento ad un’area scoperta di metri quadri 3000 adibita a parcheggio scoperto, tassata con la tariffa della categoria A/4 del regolamento comunale e cioè quella relativa a depositi, autorimesse, magazzini e garage. Il ricorso della contribuente è stato accolto in primo grado. La Publiservizi ha proposto appello e la CTR della Campania con sentenza del 14 dicembre 2017 ha riformato la sentenza di primo grado ritenendo legittima la applicazione della tariffa A/4, passibile di applicazione estensiva per la sua portata ampia, in grado di includere anche i parcheggi interni o esterni, in quanto aventi la medesima destinazione di autorimesse e garage, tutti luoghi omogeneamente suscettibili di produrre rifiuti solidi.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione la società contribuente affidandosi a tre motivi. Non si costituisce la Publiservizi. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.

Diritto

RITENUTO

CHE:

3.- Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla L. n. 147 del 2013, art. 1, commi 651, 652 e 682. Il ricorrente deduce che, in conformità ai principi di diritto comunitario (“chi inquina paga”) il regolamento comunale deve prevedere una apposita sottocategoria per le aree scoperte adibite a parcheggio, avendo queste una propria peculiare potenzialità alla produzione di rifiuti non potendosi equiparare ai fini della applicazione della tariffa ad altre categorie diverse quali depositi e magazzini. Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, con violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c.. La parte deduce che la CTR in violazione dell’obbligo di motivazione si è limitata ad affermare la “omogenea suscettibilità di produzione di rifiuti solidi” per le aree in questione, omettendo di esplicitare le fonti del proprio convincimento e i necessari sviluppi argomentativi. Con il terzo motivo di ricorso la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.lgs. n. 546 del 1992, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Deduce che ha errato il giudice d’appello a ritenere la legittimità del regolamento tariffario del Comune di Caserta che avrebbe invece dovuto disapplicare.

I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati, nei termini di cui appresso si dirà. Questa Corte ha già deciso analoga controversia tra le stesse parti avente da oggetto la TARSU per l’anno 2008 (Cass. 16686/2019) Il punto controverso è sempre quello della legittimità della tassazione delle aree scoperte (quale quella in oggetto) con la medesima tariffa applicabile a “depositi, magazzini, autorimesse, autolavaggi, garage”.

La legge non obbliga l’ente impositore a determinare in maniera rigorosamente omogenea e paritaria le tariffe in relazione agli immobili cui si riferisce il tributo, essendo l’amministrazione comunale titolare di un potere tecnico-discrezionale che deve necessariamente tenere conto delle peculiarità delle varie possibili fattispecie oggetto di regolamentazione in ragione delle caratteristiche del suo territorio e della produzione di rifiuti; ma una tale valutazione non può giungere a contraddire le finalità stesse e la ratio del tributo. La ratio della norma è strumentale alle finalità, consistenti nell’idoneità e necessità del gettito tributario a coprire i costi complessivi del servizio erogato, ripartendone ragionevolmente gli oneri in coerenza alla natura di tassa e con la quantità di rifiuti potenzialmente producibili dalle varie tipologie di beni e delle rispettiva capacità inquinante.

La discrezionalità dell’ente territoriale nell’assumere le determinazioni al riguardo, in particolare, nello stimare in astratto la capacità media di produzione di rifiuti per tipologie, ha natura eminentemente tecnica, non “politica”. Come tale, si deve basare su una stima realistica in ragione della caratteristiche proprie dell’imposizione; deve insomma concretamente rispettare, nell’esercizio di siffatta discrezionalità tecnica, il fondamentale e immanente principio di proporzionalità, incluse adeguatezza e necessarietà.

L’area scoperta adibita a parcheggio, pur potendo essere qualificata come rimessa di autoveicoli, con rapporto di species a genus e dovendosi escludere l’esimente di cui al D.P.R. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 2, per inidoneità dell’area a produrre rifiuti, essendo la stessa luogo frequentato da veicoli e persone, potenzialmente idonea alla produzione di rifiuti (Cass. 2754/2012), non può essere totalmente equiparata all’area coperta.

Ne consegue, in accoglimento del ricorso la cassazione della sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto può decidersi nel merito, accogliendo l’originario ricorso della contribuente.

Le spese del doppio grado del giudizio di merito possono essere compensate, e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza della intimata e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie l’originario ricorso del contribuente e condanna parte intimata alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.300,00 oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge.

Compensa le spese del doppio grado di merito.

Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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